Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30086 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30086 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Casavatore il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 08/11/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio limitatamente alla riduzione della pena per la scelta del rito, con rideterminazione ex art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 08/11/2023, emessa all’esito del giudizio abbreviato, il G.i.p. del Tribunale di Napoli Nord ha condannato COGNOME NOME alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all’art. 727 cod. pen. a lui ascritto.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per avere il Tribunale ridotto la pena
dell’ammenda nella misura di un terzo, laddove invece la riduzione per la scelta del rito doveva essere della metà, trattandosi di contravvenzione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita l’annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla mancata riduzione della pena dell’ammenda nella misura della metà, condividendo i rilievi difensivi e ritenendo invece manifestamente infondata la residua doglianza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla censura relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Prendendo le mosse, per evidenti ragioni logico-sistematiche, dal motivo concernente la mancata concessione delle attenuanti generiche, deve qui evidenziarsi l’assoluta genericità della doglianza. Da un lato, infatti, la richiesta d applicazione delle attenuanti generiche non risulta esser stata proposta al giudice procedente (non ve ne è traccia nelle conclusioni riportate nell’epigrafe della sentenza, non censurata sul punto); d’altro lato, la difesa non ha comúnque precisato quali elementi positivamente valutabili ai fini della concessione delle attenuanti sarebbero stati trascurati dal G.i.p.
E’ invece fondata, come già accennato, la censura relativa alla determinazione della pena dell’ammenda.
Il G.i.p. ha infatti indicato una pena base di Euro 2.000, riducendola – a seguito della scelta del rito – a Euro 2.000 (cfr. pag. 3-4 della sentenza), così violando il disposto dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., che prevede la riduzione nella misura della metà, quando si procede per un reato contravvenzionale.
La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio. Alla corretta rideterminazione in Euro 1.500 di multa può peraltro procedere questa Suprema Corte, come sollecitato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla pena che ridetermina in Euro 1.500 di ammenda. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 1, uglio 2024 Il Consigli re stensore