Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 553 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 553 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLA LITERNO il 19/03/1967
avverso la sentenza del 14/02/2024 del TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14 febbraio 2024 il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, all’esito di rito abbreviato, ha ritenuto NOME NOME colpevole del reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e applicata la riduzione per il rito lo ha condannato alla pena di mesi due e giorni venti di arresto ed Euro 1000 di ammenda.
Dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale é emerso che in data 11.7.2020 verso le ore 16 e 30 agenti della P.G. in forza alla Questura di Modena avevano notato la vettura Fiat modello Punto tg. CODICE_FISCALE prevenire da INDIRIZZO che ometteva di arrestarsi alla luce semaforica rossa procedendo la marcia verso INDIRIZZO. Una volta fermato il veicolo, il conducente, identificato in INDIRIZZO, fin da subito manifestava difficoltà nell’articolazione del discorso, pronunciava frasi sconnesse ed emanava un forte alito vinoso, circostanze che inducevano gli agenti ad effettuare accertamenti.
La prima prova eseguita alle ore 17 e 23 evidenziava un tasso alcolemico pari a 1,29 g/I; la seconda effettuata alle ore 17 e 33 dava come risultato un tasso pari a 1,29 g/I. La vettura risultava intestata a COGNOME NOME, madre dell’imputato deceduta nel 2019.
Sulla base di tali elementi il giudice ha ritenuto integrati gli elementi costitu del reato contravvenzionale contestato.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
Con il primo deduce la mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 111, comma 6, Cost. e 125 cod.proc.pen. sulla richiesta di applicazione dell’art. 131 bis cod.pen.
Si assume che la sentenza impugnata risulta palesemente viziata dalla mancanza assoluta di motivazione in relazione alla richiesta di riconoscimento dell’art. 131 bis cod.pen. effettuata dal difensore in sede di conclusioni.
Con il secondo motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale per mancata riduzione della pena della metà ai sensi dell’art. 442 cod.proc.pen.
Si assume che la pena base é stata diminuita non già nella misura della metà, come prescritto dall’art. 442, comma 2, cod.proc.pen. bensì nella misura di un terzo.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha. rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo é fondato.
Premesso che l’ipotesi della motivazione mancante é inquadrabile nella violazione di legge, nella specie la sentenza impugnata, pur a fronte della richiesta avanzata dalla difesa dell’imputato in sede di conclusioni all’udienza del 14.2.2024, non si é pronunciata sull’istanza de qua.
Del pari fondato é il secondo motivo, che in ogni caso va scrutinato nell’ipotesi in cui la predetta istanza non trovi accoglimento.
Ed invero, contravvenendo al disposto di cui all’art. 442, comma 2, cod.proc.pen. il giudice ha applicato la diminuzione di un terzo, e non già di un mezzo, pur procedendosi per una contravvenzione.
In conclusione la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla statuizione concernente l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. ed all’entità della riduzione prevista per il rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio alla Cort d’appello di Bologna.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. e all’entità della riduzione prevista per rito abbreviato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Bologna. Così deciso il 7.11.2024