Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2517 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2517 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo la rideterminazione della pena in quella di 51,00 euro e l’annullamento con rinvio limitatamente al riconoscimento dell’art. 131-bis cod. pen.;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12 maggio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio abbreviato, riteneva NOME COGNOME colpevole della contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. e, applicata la diminuente del rito, lo condannava alla pena di 68,00 euro di ammenda.
Avverso la predetta sentenza COGNOME, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., poiché il Giudice per indagini preliminari ha ridotto la pena nell misura di un terzo invece che della metà, omettendo di considerare che si procedeva per una contravvenzione.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma I, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Il Giudice ha omesso di valutare la richiesta di riconoscimento della causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto, pur se ritualmen formulata com’è dimostrato dall’indicazione della relativa richiesta nella parte relativa alle conclusioni della difesa, presente nella parte della sentenza di primo grado. Detta lacuna motivazionale impone l’annullamento della sentenza per un nuovo esame sul punto.
Il Sostituto Procuratore generale, con memoria scritta, ha prospettato la necessità della rideterminazione della pena in euro 51,00 di ammenda e l’annullamento con rinvio della sentenza relativamente al motivo inerente il fatto di particolare tenuità.
La difesa ha depositato conclusioni scritte con le quali ha ribadito le argomentazioni poste a fondamento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
E’ fondato il primo motivo di ricorso, mentre il secondo – da trattare in via preliminare – dev’essere rigettato, siccome deduce censure generiche e infondate.
Al riguardo, deve osservarsi che, se è vero che, in sede di conclusioni, la difesa aveva invocato, in via subordinata, la qualificazione del fatto in termini d
particolare tenuità, con conseguente proscioglimento dell’imputato, è tuttavia altrettanto vero che dalla lettura complessiva della motivazione si desume che vi sia stato un rigetto implicito da parte del Tribunale della sollecitazione difensiva.
Deve, infatti, ritenersi valida anche per l’istituto di cui all’art. 131 bis pen. l’affermazione di questa Corte, elaborata con riferimento al diniego delle attenuanti generiche (cfr. Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Rv. 275057), secondo cui la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve reputarsi disattesa con motivazione implicita, allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi, ciò in applicazione del più generale principio secondo cui non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza per il silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (ex multis, Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500).
Da ciò consegue che anche la richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. deve ritenersi implicitamente disattesa, qualora la struttura argomentativa della decisione richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283420; Sez. 3, n. 43604 del 08/09/2021, Cincolà, Rv. 282097).
Ancora più nel dettaglio, per quanto specificatamente rileva nel presente giudizio, deve darsi seguito al principio per cui, in tema di «particolare tenuit del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell’art 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, D., Rv. 275635, laddove, in fattispecie relativa a violenza privata, la motivazione implicita circa l’assenza della particolare tenuità è stata desunta da indici quali l pena applicata in misura superiore al minimo edittale e la descrizione della condotta come di consistente durata e commessa con modalità allarmanti nei confronti dell’ex coniuge e dei figli minori).
Ciò è quanto avvenuto nella vicenda in esame, atteso che la sentenza impugnata ha in primo luogo descritto il fatto in termini di sicura gravità, là dove ha posto in rilievo la circostanza che l’imputato, sottoposto a detenzione domiciliare, il giorno della rimessione in libertà, aveva “festeggiato” con fuochi d’artificio, la cui esplosione, dallo stesso filmata e postata sul social Facebook, aveva provocato il blocco di una strada pacificamente ammessa al transito dei veicoli. Inoltre – nonostante il cenno a una «modesta gravità» dei fatti che non
può essere fatto in alcun modo coincidere con la nozione di particolare tenuità di cui all’art. 131-bis cod. pen. – il Giudice ha parametrato la pena sostanzialmente nella misura massima prevista per la contravvenzione, coerentemente con il richiamato giudizio di gravità della condotta; giudizio che, pur se espresso nella sua estrema sintesi, non ha tuttavia trovato adeguata smentita nel ricorso, nel quale invero non sono stati indicati gli eventuali elementi che avrebbero giustificato in positivo il riconoscimento dell’invocata causa di non punibilità. La doglianza sollevata al riguardo deve pertanto essere ritenuta non specifica, a fronte di una sentenza che, nel suo percorso argomentativo, ha nel complesso rimarcato la sicura gravità e offensività del fatto.
E’, di contro, fondato il primo motivo di ricorso e corretto lo strumento processuale utilizzato per la sua clecit.q ( f Ate – ,
Sotto quest’ultimo profilo è appena il caso di richiamare il principio espresso in sede di legittimità secondo cui «In tema di giudizio abbreviato celebrato dopo le modifiche introdotte all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. dall’art. 1, comma 44, della legge 23 giugno 2017, n. 103, nel caso di omessa riduzione – non dedotta in sede di impugnazione – della metà della pena inflitta con sentenza definitiva di condanna per contravvenzione, non sono esperibili i rimedi né dell’incidente di esecuzione né della correzione di errore materiale, non vertendosi in ipotesi di pena illegale e neppure di errore nel computo aritmetico della pena, bensì di violazione del criterio stabilito dalla legge processuale nella determinazione della riduzione di pena per il rito, come tale denunciabile solo con gli ordinari mezzi di gravame» (Sez. 1, n. 22313 del 08/07/2020, Manto, Rv. 279455).
La pena inflitta a COGNOME con la sentenza suindicata è stata irrogata, in esito di giudizio abbreviato, dopo l’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, per la contravvenzione di cui all’art. 703 cod. pen. per la quale è stata applicata la riduzione per il rito alternativo in misura pari ad un terzo.
Tuttavia, la legge n. 103 del 2017 all’art. 1, comma 44, dal 3 agosto 2017 ha modificato l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. nel senso che la diminuzione di pena per il rito abbreviato, quando la condanna abbia a oggetto reati contravvenzionali, è della metà.
Sin dai primi interventi esegetici la Corte di cassazione ha chiarito che la disposizione novellata dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen., in quanto la norma – pur essendo di carattere processuale – ha sicuri effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole, anche se collegato alla scelta del rito (sez. 1, n.
39087 del 24/05/2019, COGNOME, rv. 276869; sez. 4, n. 5034 del 15/01/2019,
COGNOME, rv. 275218; sez. 4, n. 832 del 15/12/2017, dep. 2018, COGNOME, rv.
271752; sez. 1, n. 6300 del 21/12/2018, dep. 2019, Farina, n. m.; sez. 1, n.
50435 del 25/09/2018, NOME, n. m.). Si è poi chiarito che «Il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il
rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché
della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e,
dunque, di favore per l’imputato. (In motivazione la Corte ha chiarito che l’accoglimento dell’impugnazione del solo imputato in ordine ad una delle
componenti del trattamento sanzionatorio non può essere neutralizzato da improprie forme di “compensazione” con altro punto ad esso inerente, quale
l’erronea individuazione della pena in violazione dei minimi edittali, non devoluto alla cognizione del giudice)» (Sez. U., n. 7578 del 17/12/2020, dep. 2021,
COGNOME, Rv. 280539).
Il Collegio deve, quindi, procedere nel caso in esame alla riduzione per il rito nella misura della metà piuttosto che di un terzo, trattandosi di violazioni d tipo contravvenzionale, determinando la pena finale nella misura di euro 51,00 invece dei disposti 68,00; pena che così rideterminata, ai sensi dell’art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che ridetermina in euro 51,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 15 settembre 2022
Il Presi. – t
Il Consigliere estensore