Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 18391 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 18391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia
avverso la sentenza emessa in data 16/04/2024 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bergamo nei confronti di COGNOME NOMECOGNOME nato a Brescia il 19/07/1960
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con rideterminazione della pena inflitta in anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00 di multa;
preso atto che l’avv. NOME COGNOME difensore dell’imputato, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice per l ‘udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, all’esito di giudizio abbreviato, dichiarava NOME COGNOME responsabile del delitto di rapina aggravato dall’avere commesso il fatto con il volto travisato e con l’uso di un’arma (pistola scacciacani) e per la contravvenzione di cui all’art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, con conseguente irrogazione della pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, previo riconoscimento di attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alle ritenute aggravanti e alla recidiva specifica.
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia deducendo la violazione di legge con riferimento all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Rileva il ricorrente che il giudice ha irrogato una pena illegale avendo operato sulla sanzione di anni sei e mesi sei di reclusione ed euro 1.500,00 di multa (determinata all’esito del bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti e del riconoscimento del vincolo della continuazione tra il delitto e la contravvenzione contestati) una riduzione per il rito superiore al terzo (anni tre mesi otto di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, anziché anni quattro mesi quattro di reclusione ed euro 1.000,00).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, con le precisazioni che seguono.
Effettivamente il giudice per l’udienza preliminare è incorso in un errore nel calcolo della riduzione della pena per la scelta del rito abbreviato che è stata effettuata- anche per la fattispecie delittuosa- in misura superiore al terzo, con conseguente violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Deve comunque evidenziarsi che la sentenza impugnata ha dichiarato l’imputato responsabile non solo per il delitto di rapina pluriaggravata ma anche per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975 e ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra tali illeciti.
Nella specie deve trovare pertanto applicazione il principio di diritto affermato di recente nella pronuncia delle Sezioni Unite in data 27/02/2025 nell’ambito del procedimento n. 34910/2024 NRG (emessa successivamente al proposto ricorso) secondo cui nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione ed oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.,
come novellato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà.
All’accoglimento del ricorso consegue, quindi, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio alla cui rideterminazione può procedere direttamente questa Corte ai sensi dell’art. 620, lett. L, cod. proc. pen. nei termini di cui sopra.
La pena finale, tenuto conto che la diminuzione per il rito abbreviato per la fattispecie contravvenzionale deve essere operata nella misura della metà, va, pertanto, determinata in anni quattro, mesi tre di reclusione ed euro 950,00 di multa.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in anni quattro mesi tre di reclusione ed euro 950 di multa.
Così deciso il 26/03/2025