Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 32598 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32598 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato ad Erice (Tp) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, anche con memoria
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19/12/2024, la Corte di appello di Palermo confermava la pronuncia emessa il 14/7/2023 dal Tribunale di Trapani, con la quale NOME COGNOME era stato giudicato colpevole della contravvenzione di cui all’art. 256, comma 1, d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152.
Propone ricorso per cassazione lo COGNOME, deducendo i seguenti motivi:
intervenuta prescrizione del reato, maturata il 15/10/2023, dunque prima della pronuncia di appello (con memoria del 25/7/2025, il termine è stato corretto nel 31/7/2025, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 20989 del 2024);
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., che la sentenza negherebbe soltanto in forza di un precedente specifico, senza alcuna valutazione complessiva della vicenda;
violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza del reato. La Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla natura non occasionale della condotta, elemento necessario per integrare la contravvenzione, così come quanto alla presenza di una stabile organizzazione;
violazione dell’art. 442 cod. proc. pen. La Corte di appello avrebbe confermato la sentenza di primo grado senza ridurre la pena della metà, anziché di un terzo, come invece previsto per il giudizio abbreviato concernente le contravvenzioni;
violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla circostanza attenuante speciale di cui all’art. 256, comma 4, d. Igs. n. 152 del 2006, che sarebbe stata negata con motivazione apparente, senza considerare che l’imputato avrebbe successivamente regolarizzato la propria posizione, ottenendo le prescritte autorizzazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta fondato limitatamente al quarto motivo, tale da imporre l’annullamento della sentenza senza rinvio, per prescrizione del reato.
Con riguardo, innanzitutto, alla terza censura, in punto di responsabilità, il Collegio ne evidenzia la manifesta infondatezza. La lettura della pronuncia impugnata, infatti, consente di riscontrare appieno la condotta di raccolta e di gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi e non, riconosciuta già – e con ampiezza – dalla pronuncia di primo grado in forza di obiettivi e concreti argomenti che il ricorso neppure menziona, tantomeno contesta, mancando quindi di un necessario confronto con la motivazione adottata in fase di merito.
Risulta del tutto infondato, di seguito, anche il secondo motivo proposto, che censura il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., in quanto asseritamente fondato soltanto sulla presenza di un precedente penale specifico.
5.1. La Corte di appello, pronunciandosi sul punto, ha infatti sottolineato – con motivazione del tutto solida e fondata su concreti e non discussi elementi – che
tale esimente non poteva essere riconosciuta, difettandone radicalmente i presupposti. In primo luogo, il comportamento doveva ritenersi abituale, dato che il ricorrente risultava gravato da ben tre precedenti condanne per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti (di cui alle sentenze del Tribunale di Trapani: a) del 2/3/2020, per fatto commesso il 17/12/2018; b) del 3/3/2022, per fatto commesso il 16/1/2019; c) dell’8/6/2022, per fatto commesso il 12/4/2019). In ogni caso, peraltro, il reato in questa sede non poteva ritenersi di particolare tenuità, tenuto conto – come si legge nella sentenza impugnata – “delle modalità della condotta, con riguardo al rilevante quantitativo dei rifiuti pericolosi e no pericolosi ed all’organizzazione, ancorché rudimentale, dell’attività illecita”, svolt in un’area pubblica ove era posteggiato l’autocarro in uso all’imputato, “sul quale diversi mezzi scaricavano svariati oggetti, tra cui rifiuti speciali ingombranti.”
Con riferimento, poi, alla circostanza aggravante di cui all’art. 256, comma 4, d. Igs. n. 152 del 2006 (per il quale “le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”), basti qui osservare che la questione non ha formato oggetto di appello, non potendo, pertanto, essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità.
Tutti i motivi di ricorso appena richiamati, pertanto, sono inammissibili.
Risulta fondata, per contro, la quarta censura, che contesta la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in quanto la pena – irrogata con giudizio abbreviato per condotte di natura contravvenzionale – è stata ridotta in primo grado nella misura di 1/3 e non della metà.
8.1. La Corte di appello, pur investita della questione con il gravame, non si è espressamente pronunciata sul punto, salvo affermare che la pena non sarebbe suscettibile di riduzione in melius in quanto già determinata nel minimo edittale. Ebbene, tale argomento non risulta corretto, in quanto – come sostenuto anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (n. 7578 del 17/12/2020, Acquistapace, Rv. 280539) – il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 cod. proc. pen. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado sia inferiore al minimo edittale e, dunque, di favore per l’imputato (ipotesi, peraltro, estranea al caso di specie, così da rendere ancora più doverosa la riduzione della pena nei termini di legge).
8.2. La fondatezza della censura, peraltro, deve misurarsi con l’intervenuta prescrizione del reato, maturata – nelle more di questa decisione – alla data del 5/2/2025 (alla luce del principio affermato da Sez. U., n. 20989 del 12/12/2024,
PG/COGNOME, Rv. 288175, in forza del quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021).
8.3. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, 1’11 settembre 2025
Deposi! r3in Cancelleria