Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9153 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9153 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA in Albania avverso la sentenza del 04/05/2023 della Corte di appello di Bologna
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo correggersi l’errore materiale relativo al nominativo dell’imputato come indicato nel dispositivo della sentenza impugnata e dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 4 maggio 2023, confermava quella emessa da Tribunale di Bologna che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto l’odierno ricorrente responsabile del reato di cui
9e
all’art. 385 cod. pen., condannandolo, con la diminuente di rito, alla pena di anni uno di reclusione.
Il difensore dell’imputato ha innanzi tutto chiesto +a di procedere alla correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza laddove il nominativo dell’imputato è indicato quale “NOME COGNOME” anziché “NOME COGNOME“.
Il ricorrente solleva poi la questione di illegittimità costituzionale dell’a 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27 comma 3, 111 comma primo, Cost., nella parte in cui non prevede che la riduzione di un sesto della pena competa agli imputati già giudicati in primo grado (prima del 31 dicembre 2022) che rinuncino all’impugnazione o intendano richiedere al Giudice dell’esecuzione la riduzione di pena di un sesto.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre preliminarmente procedere alla correzione del nominativo dell’imputato indicato nel dispositivo della sentenza di appello, essendosi in presenza di una divergenza tra dispositivo e motivazione che dipende da un errore materiale, obiettivamente riconoscibile, nel senso che dove si legge “NOME COGNOME” deve invece leggersi “NOME COGNOME“.
2. Il ricorso non è fondato.
Deve infatti ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 13, 24, 27 comma 3, 111 comma 1 Cost., nella parte in cui non prevede che nei procedimenti pendenti in grado di appello avverso sentenze di giudizio abbreviato di primo grado pronunziate fino alla data del 30 dicembre 2022 sia consentito rinunciare all’impugnazione davanti alla Corte d’appello per gli effetti previsti dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., o richiedere al giudice dell’esecuzione la riduzione della pena di un sesto, per ingiustificata disparità di trattamento fra imputati giudicati nelle forme del giudizio abbreviato sino alla data del 30 dicembre 2022 e imputati a cui si applica il disposto dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Vanno in tal senso richiamate le argomentazioni sviluppate dalla giurisprudenza di legittimità, per la quale la condizione processuale che consente
l’applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., costituita dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio tempus regit actum, è ravvisabile solo con riguardo a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore del detto decreto, pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Rv. 285394; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Rv. 284545).
Di talché il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione del dispositivo della sentenza impugnata, emessa dalla Corte di appello di Bologna il 04/05/2023 nel procedimento n. 6378/22, nel senso che là dove è scritto “NOME“, deve leggersi e intendersi “NOME COGNOME“.
Manda alla Cancelleria per le annotazioni sull’atto originale.
Così deciso il 13/02/2024