Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13118 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: nel procedimento a carico di:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PAVIA
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CARINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PAVIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME lette/saotite le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME, chiede l’annullamento senza rinvi dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pavia ricorre avverso l’ordinanza del 30 maggio 2023 del G.i.p. del Tribunale di Pavia che, in accoglimento della richiesta di COGNOME Emanuele, preso atto che né l’imputato né il difensore avevano proposto appello, ha rideterminato ex art. 442, comma 2bis, cod. proc. pen. la pena di cui alla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Pavia dell’Il ottobre 2022, definitiva il 26 novembre 2022.
Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe applicato la riduzione di un sesto della pena irrogata così come previsto dal nuovo istituto introdotto dalla c.d. Riforma Cartabia nel caso in cui né l’imputato né il difensore propongono appello – nonostante la relativa sentenza di condanna di primo grado fosse divenuta definitiva prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Giova in diritto ricordare che l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, stabilisce che «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», il quale vi provvede de plano ai sensi degli artt. 676, comma 1 e 667, comma 4, cod. proc. pen.
Giova, altresì, evidenziare che tale norma non può trovare applicazione per quei procedimenti penali definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima del 30 dicembre 2022, giorno dell’entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia ai sensi del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di
impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l’applicazione, costituita dall’irrevocabilità sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore dell’indicato decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 236 del 2011), né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394).
Nel caso in esame, quindi, come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto disporre l’applicazione retroattiva della nuova disciplina, considerato che la sentenza con la quale COGNOME era stato condannato era divenuta irrevocabile solo in data 26 novembre 2022, prima dell’introduzione del comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen. ad opera del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Così deciso il 07/12/2023