Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4134 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 18/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
GLYPH Con l’ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Brescia, quale Giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta presentata nell’interesse di NOME COGNOMECOGNOME finalizz ottenere la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., così come introdotto dall’art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Riforma Cartabia relazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte d’appello di Brescia il 16/02/2024, impugnata dall’imputato con ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile il 13/02/2024.
Premesso che
COGNOME era stato assolto, a seguito di giudizio abbreviato, in primo grado;
che detta sentenza era stata impugnata dal solo Pubblico ministero;
che la Corte di appello, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte pubblica, aveva condannato COGNOME;
che questi aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna, dichiarato inammissibile,
il Giudice dell’esecuzione osservava come la richiesta di beneficiare della riduzione di un sesto di cui al novellato art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. fosse destituita di fondamento atteso che la citata riduzione è prevista solo a beneficio di colui che non impugna la sentenz di condanna emessa in primo grado, mentre nel caso di specie il COGNOME era stato assolto; che, in ogni caso, quand’anche si ritenesse di estendere il beneficio anche al giudizio di appello, n caso in esame, il COGNOME aveva impugnato la sentenza di condanna di secondo grado, avendo proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile.
GLYPH Ricorre per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che articola i seguenti due motivi.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge: la formulazione della norma rende evidente che la stessa si riferisce alle sole impugnazioni di merito, di talchè alcuna rileva può avere la circostanza che COGNOME abbia proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la manifesta illogicità della motivazione: la mancata estensione del beneficio a chi non impugni la sentenza di assoluzione di primo grado (allorquando a questa consegua, su impugnazione del pubblico ministero, come avvenuto nel caso di specie, una condanna in secondo grado), rappresenta una grave forma di disparità di trattamento nei confronti dell’imputato che, assolto in primo grado, si vede precluso il benefici in caso di riforma della sentenza. La previsione di cui all’art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen. deve ritenersi applicabile esclusivamente alla impugnazione della sentenza di primo grado e non anche a quella eventuale della Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il comma 2-bis dell’art. 442 del codice di rito, introdotto dall’art. 24, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 150 del 2022 prevede che quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna (pronunciata all’esito del rito abbreviato), la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzion l’intervento legislativo ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale celebrato con rito alternativo, favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado e senz dare luogo ai gradi successivi (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando la l introduzione, alla luce della valutazione rimessa alla parte privata, non sia giustificata da preminente interesse: a fronte della mancata impugnazione della sentenza, l’imputato otterrà, in sede esecutiva, l’ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata (Sez. 1, n. 49255 del 26/9/2023, COGNOME, in motivazione). È pertanto la radicale mancanza dell’impugnazione, che, determinando l’effetto deflattivo perseguito, integra il presupposto necessario per fruir della riduzione ulteriore della pena contemplata dal comma 2-bis dell’art. 442, comma 2-bis.
Ciò premesso, appare ineccepibile la motivazione resa dal Giudice dell’esecuzione a fondamento del provvedimento reiettivo dell’istanza formulata dal condannato COGNOME.
Innanzitutto, è completamente destituita di fondamento la tesi sostenuta in ricorso, per la quale la riduzione di un sesto conseguirebbe nel caso di specie, alla mancata impugnazione della sentenza di primo grado, che, nel caso di specie, era di assoluzione dell’allora imputato. È sufficiente sul punto richiamare la lettera della norma («Quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione»), che chiaramente e senza possibilità di equivoci àncora alla mancata impugnazione della sentenza di condanna il beneficio premiale della riduzione di un sesto della pena inflitta.
La peculiarità del caso di specie, in cui a seguito di un’assoluzione in primo grado consegua la condanna in appello dell’imputato, in accoglimento del gravame proposto dalla parte pubblica, impone di valutare se il beneficio introdotto dalla riforma Cariabia non possa essere esteso anche al successivi gradi di giudizio.
In linea generale, ritiene la Corte, in coerenza con quanto già affermato, sia pure in un caso diverso dal presente, da Sez. 1, n. 20346 del 07/03/2025, Ortega, Rv. 288216 – 01, che, nel caso in cui l’imputato, ammesso al rito abbreviato in primo grado, sia stato ivi assolto, quindi abbia subito condanna in grado di appello, a seguito di gravame del pubblico ministero, debba ritenersi operativo il meccanismo premiale previsto dall’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., cui consegue l’ulteriore sconto di pena nella misura di un sesto all’imputato, ne
caso in cui questi si astenga dall’impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di condanna pronunciata in grado di appello.
Depongono in tal senso sia la stessa lettera della legge (che parla genericamente di sentenza di condanna e di impugnazione), sia la medesima ratio deflattiva sottesa all’istituto.
Va quindi osservato come del tutto correttamente il G.E. abbia rilevato che, nel caso di specie, i presupposti normativi per il riconoscimento del beneficio de quo non si sono realizzati, dal momento che il COGNOME, a seguito della condanna subìta solo in grado di appello, ha proposto ricorso per cassazione, poi dichiarato inammissibile.
GLYPH Alla luce delle sopraesposte considerazioni, deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 18 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
Il