Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 12766 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 12766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 14 giugno 2023, la Corte d’appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto con sentenza n. 3271/2023 della Corte di cassazione, in riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Roma, qualificata la recidiva come recidiva specifica, ritenute le concesse circostanze attenuanti generiche in misura prevalente, ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME, nella misura di anni tre di reclusione e C 10.00,00 di multa, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R 309/1990, per avere, in concorso con COGNOME NOME, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17, e fuori dalle ipotesi previste dall’art,75 dello stesso decreto, illecitament
detenuto per la cessione a terzi, complessivi grammi 74,75 circa lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in tre involucri in cellophane, e grammi 11,22 circa lordi di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddivisa anch’essa pez, in frammenti, eVin pari tempo ceduto a NOME COGNOME per il prezzo di euro 250,00 ulteriori grammi 6,48 circa lordi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, fatto commesso il 13/04/2021.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia ch COGNOME NOME, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo l’errata applicazione della legge penale, nonché carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 / lett. b) ed C i cod. proc. pen., per avere la Corte d’appello, previa riqualificazione della recidiva quale recidiva specifica e ritenute le già concesse circostanze attenuanti in misura prevalente sulla recidiva, omesso di motivare in relazione alla riduzione della pena pecuniaria a seguito dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche in misura inferiore ad 1/3. La Corte avrebbe omesso di spiegare le ragioni della mancata concessione del beneficio nella sua massima estensione, avendo ridotto la pena da euro 15.000 di multa ad euro 13.000, anziché 10.000.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato.
Contesta il ricorrente la mancanza di motivazione della decisione della Corte territoriale che, nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, nel modificare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen. delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla recidiva specifica, avrebbe ridotto la pena pecuniaria in misura inferiore ad 1/3, ovvero da C 15.000,00 di multa a C 13.000,00 di multa.
Questa Corte di legittimità in fattispecie analoga ha affermato il principio di diritto secondo cui in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, la discrezionalità del giudice nell’applicare la diminuzione derivante dalla ritenuta ricorrenza di una o più circostanze attenuanti deve trovare giustificazione nella motivazione della sentenza e il relativo onere è tanto più Intenso quanto più contenuta è l’incidenza del beneficio rispetto alla pena in concreto stabilita (Sez. 3, n. 42121 del 08/04/2019, Egbule, Rv. 277058 – 01).
Si è chiarito che, sebbene sia indiscusso che rientra nelle prerogative del giudice del merito, sulla base degli elementi di giudizio offerti dall’art. 133 cod. pen commisurare l’entità della pena alla effettiva gravità del reato commesso, onde
rendere efficace sia la funzione dissuasiva di essa che la sua finalità riabilitativa anche in relazione alla incidenza che l’avvenuto riconoscimento di una o più circostanze attenuanti devono avere sulla determinazione della pena in concreto, non diversamente da quanto si verifica in sede di dosimetria della pena base, la discrezionalità del giudice del merito, per quanto ampia, deve trovare una sua giustificazione nella motivazione della sentenza emessa e il relativo onere sarà tanto più intenso quanto più contenuta sarà la incidenza del ritenuto beneficio in relazione alla determinazione della pena in concreto (sentenza cit.)
Quanto al caso in scrutinio, la Erte territoriale, previo giudizio d bilanciamento ex art. 69 cod.pen. delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva, ha operato una diminuzione della pena pecuniaria di un settimo, operando la diminuzione da C 15.000,00 di multa a C 13.000,00 di multa, non motivando in ordine al rilevante scostamento dalla misura massima dell’entità di tale beneficio, né può ritenersi argomento valido a superare il difetto di motivazione il rilievo della illegalità della pena pecuniaria giacchè la cfort territoriale muove dalla pena base per il delitto di cui all’art. 73 icomma d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 di C 15.000,00 di multa.
La sentenza va sul punto annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
P.Q.NII.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alkk determinazione della pena pecuniaria con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Roma.
Così deciso in Roma il 27/02/2024
Il cons stensore
Il Presidente