Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28604 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28604 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MARGHERITA DI SAVOIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BARLETTA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità per entrambi i ricorsi.
udito il difensore
LAVV_NOTAIOCOGNOME NOME conclude associandosi alle conclusioni del P.G., deposita conclusioni e nota spese.
AVV_NOTAIO NOME si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, la Corte di assise di appello di Bari ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari in data 3 maggio 2022 nei confronti di NOME COGNOME e NOME COGNOME, riducendo, in accoglimento di concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen., la pena inflitta a COGNOME per il reato di cui all’art. 378 cod. pen., ad anni 1 mesi 1 giorni 10 di reclusione e confermando la condanna di COGNOME alla pena di anni 20 di reclusione per i reati di omicidio di NOME COGNOME, attinto da due colpi d’arma da fuoco esplosi a brevissima distanza, fatto avvenuto in Bari il 21/04/2021 (capo 1), di detenzione porto d’arma comune da sparo (capo 2) e di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (capo 3).
Avverso l’indicata sentenza hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, denunciando i vizi di seguito riassunti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc pen.
2.1. NOME COGNOME denuncia, per il tramite del difensore, AVV_NOTAIO, due vizi.
2.1.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 2 comma 4 cod. pen., per mancata applicazione della legge penale più favorevole al reo in termini edittali, ex ad 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen..
Il ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia applicato la legge penale più favorevole, con particolare riferimento all’innovato art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen., come riformato dalla riforma Cartabia; la riforma, avente natura sostanziale, è entrata in vigore successivamente alla scadenza del termine per impugnare la sentenza di primo grado; il COGNOME non avrebbe potuto rinunciare all’impugnazione in quanto la rinuncia avrebbe comportato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
2.1.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’art. 125 cod. proc. pen. per mancanza o apparente motivazione e manifesta illogicità della stessa ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.: la Corte, a fronte di un’eccezione preliminare che invocava l’applicazione del novellato art. 442 comma 2 bis cod. proc. pen., nel dichiararne l’inammissibilità, ha reso una motivazione del tutto inadeguata ed illogica.
2.2. NOME COGNOME, con atto a firma dell’AVV_NOTAIO, articolaP
du motivi.
2.2.1. Con il primo motivo, la Difesa si ‘duole della mancata assoluzione dell’imputato, quantomeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
2.2.2. Con il secondo motivo, si duole dell’eccessività del trattamento sanzionatorio e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il sostituto AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile.
1.1. I due motivi articolati dalla Difesa del ricorrente, che possono essere trattati congiuntamente,stante la stretta connessione logica degli argomenti trattati, sono infatti manifestamente infondati.
1.2 GLYPH L’art. 24, lett. c), D.Igs.. n. 150 del 2022 ha introdotto il comma 2-bis dell’art. 442 cod. proc. pen., secondo cui «quando né l’imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione», che vi provvede de plano ex art. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen. Il presupposto, per l’applicazione dell’ulteriore sconto di pena in sede esecutiva, è l’irrevocabilità della decisione di primo grado per mancata proposizione dell’impugnazione da parte dell’imputato (quando è ammessa l’impugnazione personale) e del difensore.
La riforma delineata dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha, infatti, lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale celebrato con rito alternativo, favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado e senza dare luogo ai gradi successivi (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando la loro introduzione, alla luce della valutazione rimessa alla parte privata, non sia giustificata da un preminente interesse.
Il d.lgs. n. 150 del 2022 non detta una normativa transitoria, idonea a disciplinare i profili di diritto intertemporale.
La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di chiarire come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25, 27 e 117 Cost. in relazione all’art. 7 CEDU, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell’ulteriore riduzione di pena di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna si applichi anche ai procedimenti penali pendenti in fase di impugnazione e a quelli definiti con sentenza divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, posto che la condizione processuale che ne consente l’applicazione, costituita dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a
sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore dell’indicato decreto legislativo, pur se pronunciate antecedentemente, sicché non risulta violato né il principio di retroattività della lex mitior, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione è preclusa ex art. 2, comma quarto, cod. pen. ove sia stata pronunziata sentenza definitiva, né quelli di eguaglianza e di responsabilità penale, in quanto il trattamento sanzionatorio difforme è giustificato dalla diversità delle situazioni da disciplinare e non può essere percepito come ingiusto dal condannato che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo con una diversa scelta processuale (Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, Proshka, Rv. 285394)
Tenuto presente il canone tempus regit actum, il momento processuale complesso, che consente di discernere la normativa in materia applicabile rispetto a sentenze di primo grado emanate sotto il vigore della anteriore disciplina, va individuato nella loro perdurante impugnabilità alla data del subentro della nuova disciplina processuale. È questo, anche alla luce della indicata filosofia della riforma, il discrimine per l’applicazione dello ius novum, essendo richiesto – per ricadere nella sfera applicativa di quest’ultimo, e perché dunque l’imputato possa beneficiare dell’ulteriore diminuente di un sesto, riservata a chi consapevolmente sceglie di non impugnare – che, all’atto dell’entrata in vigore dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di primo grado, da un lato, non sia già passata in giudicato per mancata proposizione dell’impugnazione (o per sfavorevole, già intervenuta, definizione del relativo giudizio); e, dall’altro, non sia stata già impugnata, posto che la mancata proposizione dell’impugnazione è esattamente la condizione, di segno negativo, cui è subordinata la nuova premialità processuale.
Il neo-introdotto art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. troverà -per controapplicazione, in regime transitorio, rispetto ai procedimenti in corso, definiti con sentenza di primo grado ancora suscettibile di impugnazione all’atto dell’entrata in vigore del d.igs. n. 150 del 2022. Solo rispetto a tali procedimenti, del resto, la successiva mancata impugnazione potrà dirsi frutto di una scelta consapevole, collegata all’ottenimento dello sconto di pena; scelta per questa ragione a priori incentivata e a consuntivo premiata.
1.3. Nel caso di specie, la richiesta dell’appellante NOME di godere di una riduzione di un sesto, nonostante la proposizione dell’appello avverso la sentenza di primo grado, alla luce dei principi sopra riportati, si appalesa manifestamente infondata: il legame esistente tra la mancata proposizione dell’impugnazione e l’irrevocabilità della sentenza di primo grado, elementi che rendono applicabile l’ulteriore sconto di pena disposto dal giudice dell’esecuzione, rende evidente che, nel caso in esame, non può porsi alcuna questione di restituzione nel termine per rinunciare all’impugnazione, posto che l’atto che impedisce l’accesso alla riduzione di
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pena è già stato compiuto e ha introdotto la fase processuale dell’impugnazione; fase che la norma premiale vuole evitare.
1.4. Quanto alla rinuncia ai motivi, pure prospettata dalla difesa, è sufficiente rilevare che l’atto abdicativo, mai presentato, non potrebbe comunque porre nel nulla il giudizio di appello che si è già svolto (Corte Cost. sentenza n. 155 del 1990; Sez. U, n. 16101 del 27/03/2002, D., Rv. 221278).
Al requisito della mancata proposizione dell’impugnazione non è infatti equiparabile, neppure in regime intertemporale, la rinuncia all’impugnazione già proposta.
L’ atto abdicativo non è idoneo a porre nel nulla, per il principio di esaurimento degli effetti dell’impugnazione (che è atto autoreferenziale, avente la funzione di dare avvio al grado successivo di giudizio, ovvero, nel caso di mancata proposizione, di determinare l’irrevocabilità della decisione: Sez. 1, n. 16054 del 2023, cit., § 2.4. della Parte in diritto), il giudizio superiore ormai instaurato.
Il premio, assicurato dall’ulteriore riduzione di pena di un sesto, “remunera”, del resto, la mancata instaurazione del giudizio di impugnazione, non semplici esiti accelerati di quest’ultimo, che si avrebbero in caso di impugnazione proposta e poi rinunciata.
1.5. Alla luce di quanto precede deve affermarsi che deì tutto corretta appare la decisione della Corte di assise di appello di Bari di rigettare la richiesta del ricorrente, tesa ad ottenere la restituzione nel termine per rinunciare all’appello, al fine di usufruire della riduzione della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Non supera, del pari, il vaglio di ammissibilità il ricorso di NOME COGNOME.
2.1. Lo stesso è stato presentato avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 599bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che dispone che «La Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall’articolo 589 dello stesso codice, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull’accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l’accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d’accordo».
In seguito alla reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello, deve ritenersi nuovamente applicabile il principio – elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 – secondo cui il giudice d’appello, nell’accogliere la richiesta di pena concordat a causa dell’effetto
devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati, senza essere neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per taluna delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen., in considerazione della radicale diversità tra l’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e l’istituto in esame (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, COGNOME, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919).
La rinuncia ai motivi determina, pertanto, una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto – non soltanto in punto di affermazione di responsabilità – deve ormai ritenersi non essergli devoluto, sicché è inammissibile il ricorso per cassazione concernente questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello e che non si siano trasfuse nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, COGNOME, Rv. 272969), ovvero alla qualificazione giuridica del fatto (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277196). Il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. risulta, per contro, ammissibile qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del AVV_NOTAIO generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice.
2.2. Nel caso in esame, la difesa di NOME COGNOME e il AVV_NOTAIO generale territoriale hanno concordato, davanti al giudice di secondo grado, raccoglimento del motivo riguardante la misura della pena applicata, con la conseguente espressa rinuncia a qualsiasi differente motivo di censura da parte dell’imputato, come emerge dalla richiesta scritta di concordato, allegata al verbale di udienza del 14/06/2023.
Dev’essere, a quest’ultimo proposito, ribadito che il giudice di secondo grado, nell’accogliere la richiesta formulata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è tenuto a motivare sulle residue questioni devolute con l’appello in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta che l’imputato abbia rinunciato ad alcuni motivi di appello, la cognizione del giudice resta circoscritta a quelli non oggetto di rinuncia (Sez. 3, n. 30190 del 08/03/2018, Hoxha, Rv. 273755; nello stesso senso cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170).
Nel caso di specie, infine, la dosimetria cristallizzata nell’accordo è certamente pena legale, sicché – come anticipato – il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile.
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All’inammissibilità di entrambi i ricorsi, ai sensi del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto dei ricorsi e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000) – al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro alla Cassa delle ammende.
L’imputato NOME COGNOME deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili COGNOME NOME, NOME e COGNOME NOME nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Condanna l’imputato COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, COGNOME NOME, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato..
Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME NOME alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili NOME e COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso, il 11 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presiden