Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19210 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19210 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 10/03/1991
avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 12 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP del Tribunale locale, ritenute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena nei confronti di NOME COGNOME COGNOME per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 699 cod. pen., in anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa. Con la sentenza è stata, altresì, disposta la revoca dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale e applicata al COGNOME l’interdiz temporanea dai pubblici uffici per la durata di cinque anni nonché l’immediato dissequestro e la restituzione all’avente diritto della vettura di cui all’imputazione.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso nell’interesse dell’imputato con il quale si deduce il vizio di motivazione in merito alla mancata riduzione in misura pari a 1/3 e degli aumenti a titolo di continuazione ex art. 81 Cpv. cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
Con il motivo dedotto la difesa lamenta di “inconsistenza motivazionale” il trattamento punitivo benché la determinazione dello stesso sia sorretta da idonea e non illogica motivazione oltre che da un adeguato esame delle deduzioni difensive (pag. 9 e 10).
La Corte di appello, con motivazione esente da critiche, valorizza diversi elementi idonei a ritenere giustificata la riduzione della pena base in misura inferiore ad un terzo, in ragione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la congruità degli aumenti operati a titolo di continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen. (pag. 10). La Corte territoriale, infatti, ha posto l’accento sulla diversa tipologia sostanze stupefacenti (hashish e cocaina dalle quali era possibile ricavare rispettivamente 276 e 317 dosi medie singole) trovate in possesso del COGNOME e della loro considerevole quantità, nonché della disponibilità di vari luoghi in cui detenere e occultare le stesse, i giudici di secondo grado hanno ritenuto di mitigare il trattamento sanzionatorio in misura inferiore alla massima estensione prevista dall’art. 62 bis cod. pen. I giudici di secondo grado, dunque, nell’esercitare il potere loro attribuito dall’ordinamento processuale hanno giustificato, con apprezzamento discrezionale, non censurabile in sede di legittimità, la misura della diminuzione apportata. D’altra parte, la previsione di cui all’art. 65 cod. pen. di un range nella riduzione di pena esclude qualunque obbligo del giudice, come nella sostanza auspicato dal ricorrente, di applicare in ogni caso la riduzione nella massima estensione.
(Llua
Sul punto va ricordato che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice che può assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017; Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.
Deciso il 13 maggio 2025.
La Congîgliera est.
COGNOME