Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42130 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UWAUIGBE TEZE NOME (CODICE_FISCALE 036UUU3) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio e ridetermini la pena;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata, la Corte di appello di Milano condannava, a seguito di giudizio abbreviato, NOME, confermando la decisione di primo grado, alla pena finale di mesi 4, giorni 10 di arresto ed euro 800 di ammenda (pena base mesi 6, giorni 15 di arresto ed euro 1.200 di ammenda con la riduzione di un terzo per il rito prescel per la contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, per aver portato fuori propria abitazione senza giustificato motivo un paio di forbici appuntite lunghe 18 cm e cacciavite da 22 cm.
NOME COGNOME NOME ricorre, con rituale ministero difensivo, avverso tale provvedimento affidandosi a un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 442, comma 2, cod. pro pen. e il difetto di motivazione per essere stata dalla Corte d’appello, come in primo gra erroneamente ridotta la pena di un terzo invece della metà.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo l’annullament senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al trattamento sanzionatorio con rideterminazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, quindi, meritevole accoglimento.
L’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevede che “in caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà se si procede pe una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto”.
Trattandosi di condanna per contravvenzione, a seguito di giudizio abbreviato, la riduzione della pena base sarebbe dovuta essere della metà e non di un terzo, pertanto non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 620, lett. I) cod. proc. sentenza impugnata deve essere annullata con rideterminazione della pena con la riduzione della metà invece che un terzo ai sensi dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Per le considerazioni appena espresse, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e la pena deve essere rideterminata in mesi tre e giorni sette di arresto ed euro 6 di ammenda.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione della pena o o GLYPH P.Q.M. qi 9termina in mesi tre e giorni sette di arresto ed euro 600 di ammenda. D T p . 2 Così deciso in data 12 luglio 2024 8 5 3