Riduzione Pena Ergastolo: La Cassazione Chiarisce i Limiti
La possibilità di una riduzione pena ergastolo è un tema di grande rilevanza nel dibattito giuridico, che interseca i principi costituzionali e le pronunce delle corti europee. Con la recente ordinanza n. 24189 del 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sulla questione, confermando un orientamento rigoroso e consolidato. L’analisi di questa decisione offre spunti cruciali per comprendere i precisi confini entro cui un condannato alla massima pena può sperare in una sua conversione in pena temporanea.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato alla pena dell’ergastolo. L’interessato si era rivolto alla Corte di Cassazione per contestare l’ordinanza del Tribunale di Agrigento, che aveva respinto la sua istanza volta a ottenere la rideterminazione della pena. La richiesta si fondava, presumibilmente, sui principi stabiliti dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel noto caso ‘Scoppola contro Italia’, che aveva aperto alla possibilità di rideterminare la pena dell’ergastolo in determinate circostanze.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della situazione specifica del ricorrente, ma si basa su un principio di diritto già ampiamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Requisiti per la Riduzione Pena Ergastolo
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Cassazione ha chiarito che la riduzione pena ergastolo in una pena detentiva temporanea massima, in fase esecutiva, non è un diritto esercitabile da qualunque condannato. Esistono, infatti, due condizioni cumulative e imprescindibili che devono essere state soddisfatte durante il processo di cognizione:
1. Ammissione al Rito Abbreviato: Il condannato deve essere stato ammesso a definire il proprio processo attraverso il rito abbreviato.
2. Sentenza emessa all’esito del Rito Abbreviato: La condanna all’ergastolo deve essere stata pronunciata proprio come conseguenza di tale rito speciale.
La Corte ha richiamato esplicitamente un suo precedente (Sentenza n. 34158 del 2014), sottolineando come la giurisprudenza sia ormai pacifica su questo punto. La logica sottesa è che i benefici derivanti dai principi europei (come quelli del caso ‘Scoppola’) possono essere applicati solo a chi ha compiuto una determinata scelta processuale, ovvero quella del rito abbreviato, che di per sé comporta già una logica premiale. In assenza di queste condizioni, la richiesta di ricalcolo della pena in sede esecutiva non ha fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce con fermezza un principio fondamentale: la sentenza passata in giudicato ha un valore di stabilità che può essere intaccato solo in casi eccezionali e previsti dalla legge. La possibilità di ottenere una riduzione pena ergastolo non è una porta aperta a tutti, ma un percorso strettamente delimitato dalla procedura seguita durante il processo. Per i condannati che non sono stati giudicati con rito abbreviato, questa via per la rideterminazione della pena rimane preclusa. La decisione riafferma l’importanza delle scelte processuali compiute dall’imputato e dal suo difensore, le cui conseguenze si protraggono ben oltre la fase di cognizione, influenzando in modo decisivo anche l’esecuzione della pena.
È possibile ottenere la riduzione della pena dell’ergastolo in una pena a tempo determinato?
Sì, ma solo a condizioni molto specifiche. La giurisprudenza consolidata richiede che la condanna all’ergastolo sia stata inflitta a seguito di un processo definito con il rito abbreviato.
Quali sono i requisiti necessari per la rideterminazione della pena dell’ergastolo?
Per poter richiedere la riduzione della pena dell’ergastolo in sede esecutiva, è indispensabile che l’imputato sia stato ammesso al rito abbreviato durante il giudizio di cognizione e che la sentenza di condanna sia stata pronunciata proprio all’esito di quel giudizio speciale.
Cosa ha deciso la Corte di Cassazione nel caso specifico?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto non erano soddisfatte le condizioni richieste dalla giurisprudenza per la riduzione della pena. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24189 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24189 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/01/2024 del TRIBUNALE di AGRIGENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto i contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità che ha ritenuto che condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell’ergastolo per reati che non comportano l’applicazione della misura aggiuntiva dell’isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso COGNOME contro Italia, soltanto se nel corso del giudizio di cognizione sia stato ammesso al rito abbreviato e la sentenza di condanna sia stata pronunciata all’esito di quel giudizio” (Sez. 1, Sentenza n. 34158 del 04/07/2014, Trudu, Rv. 260787);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.