Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 416 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 416 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Palmi il 18/09/1970;
avverso l’ordinanza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 04/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la rideterminazione della pena, di cui all’ordine di esecuzione n. SIEP 344/2017 (emesso dalla locale Procura generale della Repubblica in data 9 settembre 2021), mediante il cumulo aritmetico delle pene inflitte per i reati di cui alle sentenze eseguibili calcolando l’intera pena da espiare senza considerare la riduzione per il rito abbreviato (con il quale si erano celebrati i relativi procedimenti), sicché in caso di superamento del limite di cui all’art.78 cod. pen. n.1 si sarebbe dovuto procedere al relativo adeguamento, pari ad anni trenta di reclusione, e solo successivamente applicare la riduzione del terzo, con conseguente abbassamento della pena finale ad anni vent di reclusione e, dunque, una nuova individuazione ed anticipazione della fine pena prevista.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che la riduzione dell’art.442, comma secondo, cod. proc. pen. deve precedere e non seguire la somma degli addendi ai fini della determinazione della sanzione finale da irrogare per il reato continuato, così come precede anche l’eventuale applicazione del criterio moderatore fissato dal citato art.78.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. c proc. pen., insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt.125, 78 cod. pen., 438 e 666 del codice di rito ed il relativo vizio di motivazione osservando che, al contrario di quanto sostenuto nell’ordinanza, la riduzione della scelta del rito deve seguire l’applicazione dell’art.78 cod. pen. richiamando, al riguardo, giurisprudenza di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
Invero, la giurisprudenza di legittimità ha GLYPH chiarito che «in sede di esecuzione, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatoqo
conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati che hanno tutti formato oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito opera necessariamente prima del criterio moderatore del cumulo materiale previsto dall’art. 78 cod. pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta» (Sez. 5, n. 43044 del 4.5.2015, COGNOME, Rv. 265867; Sez. 1, n. 42316 dell’ 11/11/2010, COGNOME, Rv. 249027). Tale soluzione ermeneutica si fonda sulla constatazione dell’eccezionalità della potestà riconosciuta al giudice dell’esecuzione di rideterminare – nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore – la pena applicata con sentenze passate in giudicato.
Inoltre, anche dal testo dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen. si desume che la riduzione di pena ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen., in sede di applicazione della disciplina della continuazione di cui all’art. 671 cod. proc. pen. differentemente rispetto a quanto avviene in sede di cognizione – trova il proprio momento attuativo prima dell’applicazione dell’art. 78 cod. pen.
Pertanto, il differente ordine applicativo del criterio moderatore del cumulo materiale, tra la fase di cognizione e quella di esecuzione, trae giustificazione nella diversità di situazioni determinata dall’efficacia preclusiva derivante dal principio dell’intangibilità del giudicato penale (Sez. 1, Sentenza n. 9522 del 14/05/2019, dep. 2020, Rv. 278494 – 01).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023.