Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38194 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38194 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI BARI nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/05/2025 del GIP TRIBUNALEdi BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 27/05/2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari ha respinto l’opposizione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari avverso l’ordinanza con la quale lo stesso Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari in data 02/12/2024 aveva rideterminato ai sensi dell’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen. in favore di NOME COGNOME la pena di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa, a lui inflitta con sentenza emessa in seguito a giudizio abbreviato in data 11/06/2024, irrevocabile il 27/10/2024, e l’aveva ridotta di un sesto fino ad anni tre, mesi dieci e giorni venti di reclusione ed euro 10.000,00 di multa.
Il Procuratore della Repubblica aveva dedotto che la riduzione era stata operata in violazione di legge, perchØ il giudice dell’abbreviato aveva riunito per la continuazione i fatti oggetto di quel giudizio con quelli oggetto di una precedente sentenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari in data 04/03/2021, irrevocabile dal 06/10/2022, prima cioŁ dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen., avvenuta il 30/12/2022 per effetto del combinato disposto degli artt. 24, comma 1 lett. c) e 99bis d.lgs. n. 150/2022, e aveva operato la riduzione anche per la porzione di pena relativa a tale precedente sentenza. In ragione di ciò con l’opposizione si chiedeva di limitare la riduzione solo alla pena relativa ai fatti oggetto della sentenza in data 11/06/2024, irrevocabile il 27/10/2024.
Il provvedimento impugnato respingeva tale richiesta, in ragione del fatto che la pluralità di condanne doveva essere assimilata ad un’unica condanna e che comunque l’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen. doveva considerarsi norma di natura sostanziale per le
conseguenze che comportava sul trattamento sanzionatorio con conseguente applicazione retroattiva, essendo disposizione penale piø favorevole al condannato.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari lamentando violazione di legge ex. art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen.
Nel ricorso, il Procuratore della Repubblica afferma che la riduzione Ł avvenuta in violazione del principio tempus regit actum in quanto la riduzione aveva avuto ad oggetto anche la frazione di pena relativa ai fatti di cui alla sentenza del Giudice dell’udienza preliminare di Bari, in data 04/03/2021, irrevocabile il 16/10/2022, dunque anteriormente all’entrata in vigore, avvenuta il 30/12/2022, del beneficio ex art. 442 comma 2 bis c.p.p.
La ratio della disposizione processuale, secondo il ricorrente, risiede nel favorire la riduzione della durata del procedimento penale, incentivando la definizione delle cause dopo l’emissione della sentenza di primo grado e per questo motivo prevedendo, nella disposizione processuale sopracitata, il beneficio della riduzione della pena inflitta in primo grado di 1/6 in caso di mancata impugnazione.
Nel caso di specie non solo la sentenza precedente era divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, ma essere era divenuta irrevocabile dopo che la sentenza di primo grado era stata impugnata con atto di appello; sicchØ il beneficio era stato concesso per un procedimento in cui la condizione della mancata impugnazione non si era verificata.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, in considerazione del fatto che la precedente sentenza era stata effettivamente gravata da impugnazione.
Con memorie in data 16/09/2025 il difensore del ricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando la connotazione unitaria del reato continuato e l’effetto premiale della disposizione che deve riverberarsi anche sulla precedente sentenza; e difatti, rinunciando ad impugnare la sentenza di primo grado, il ricorrente aveva deciso di non contestare neanche quella parte di motivazione relativa agli aumenti di pena per i reati in continuazione esterna, ovvero in relazione a quei reati già giudicati e che per effetto del vincolo ex art. 81 c.p. perdono la loro intangibilità; sicchØ vi era un interesse piø che legittimo all’impugnazione, interesse che il condannato ha rinunciato a perseguire.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł fondato.
La questione sottoposta a questa Corte con l’unica articolata censura del ricorso Ł stata già affrontata di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato il principio secondo il quale «in tema di giudizio abbreviato, il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con sentenza emessa successivamente all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e reati accertati con sentenza divenuta irrevocabile prima di tale data non comporta la possibilità, per il giudice dell’esecuzione, di estendere anche a questi ultimi il beneficio dell’ulteriore riduzione di un sesto della pena concesso in relazione ai primi ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 30447 del 14/05/2025, Seidita, Rv. 288342 – 01).
2.1. Tale orientamento Ł in linea con Sez. U, n. 35852 del 22/02/2018, COGNOME, Rv. 273547 – 01, secondo la quale «l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi – siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione piø grave – deve
essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.».
La linea esegetico-applicativa piø condivisa e convincente, che questo Collegio non ha motivo di disattendere, esclude che il riconoscimento della continuazione abbia l’effetto di propagare il beneficio della riduzione di un sesto anche alle porzioni di sanzione relative ai fatti oggetto di sentenze diverse da quella in relazione alla quale può essere riconosciuto.
2.2. Con riguardo all’altro cardine argomentativo al quale il provvedimento impugnato aggancia la sua statuizione di favore per il condannato, cioŁ l’estensione retroattiva della disposizione che prevede la seconda riduzione premiale conseguente alla mancata impugnazione della sentenza resa a seguito di giudizio abbreviato, va parimenti evidenziato che anch’esso disattende i piø recenti e convincenti orientamenti giurisprudenziali di legittimità, secondo i quali opera la disposizione contenuta nell’art. 2, quarto comma, cod. pen. che, nell’assicurare l’applicazione della lex mitior , pone tuttavia il limite del giudicato: «se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono piø favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile».
Già di recente ha smentito la tesi sostenuta nel provvedimento impugnato Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 – 01, nella quale i giudici di legittimità hanno ritenuto infondata la questione della retroattività, anche se posta sotto il profilo degli effetti sanzionatori con riguardo all’art. 25 Cost. e ciò in ragione della natura mista (processuale e sostanziale) della diminuente e dell’insuperabile collegamento (processuale e fattuale) tra il mancato esercizio della facoltà di impugnazione e la diminuente del trattamento sanzionatorio.
¨ la definizione del giudizio e l’irrevocabilità della sentenza che determina l’applicabilità dell’ulteriore diminuzione di un sesto; e già questo Ł incompatibile, ad esempio, con l’applicazione retroattiva della nuova disposizione ai procedimenti pendenti in fase di impugnazione, poichØ la retroattività in favore di chi abbia proposto appello di una norma che riserva un beneficio a chi non lor propone lederebbe il principio di uguaglianza.
Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, cit. ha escluso anche che l’irretroattività della disposizione in esame Ł compatibile con l’art. 7 della CEDU, che riguarda le sole disposizioni che definiscono i reati e le pene che li reprimono. Rimangono estranee al principio di retroattività della lex mitior le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità.
Se quindi la disposizione di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., che non Ł applicabile ai giudizi definiti in data anteriore alla sua entrata in vigore, non si pone in contrasto con l’art. 7 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, e quindi non viola l’art. 117, primo comma, Cost., ne consegue la sua piena legittimità costituzionale anche con riguardo agli artt. 3, 25 e 27 Cost.
2.3. Ulteriori conferme a questa prospettiva applicativa sono state fornite da Corte cost. n. 208 del 19 dicembre 2024, che ha dichiarato illegittimo il comma 2bis dell’art. 442 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice dell’esecuzione possa concedere, oltre alla riduzione di un sesto, anche la sospensione della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando il giudice della cognizione non abbia potuto provvedervi perchØ la pena allora determinata era superiore ai limiti di legge che consentono la concessione di tali benefici.
In questa decisione si sottolinea con riguardo al dettato dell’art. 442 cod. proc. pen. che
«la pena originariamente determinata dal giudice sulla base degli ordinari criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen. subisce una modificazione ex lege , in omaggio a logiche deflattive del contenzioso penale: rispetto all’ipotesi del comma 2, al fine di incentivare il ricorso al rito abbreviato, caratterizzato dalla rinuncia alle garanzie del contraddittorio nella formazione della prova; rispetto a quella, ora all’esame, del comma 2bis , allo scopo di indurre il condannato a rinunciare ad impugnazioni miranti unicamente a una riduzione della pena inflittagli (così la relazione finale della Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonchØ in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al disegno di legge A.C. 2435, pagina 27).
Nell’una e nell’altra ipotesi, il legislatore si ripromette dunque di ottenere un risparmio di tempi e di energie per il già sovraccarico sistema penale italiano, riducendo per quanto possibile – rispettivamente – il numero di giudizi dibattimentali e di impugnazioni. La peculiarità della riduzione “ulteriore” di pena di cui al comma 2bis risiede, però, nella circostanza che alla rideterminazione della pena Ł chiamato il giudice dell’esecuzione, anzichØ il giudice della cognizione…».
Conclude, sul punto, la Corte costituzionale rilevando che «…la rinuncia all’impugnazione della sentenza di condanna, dalla quale dipende la riduzione di un sesto della pena, Ł sacrificio diverso e ulteriore rispetto alla rinuncia alle garanzie del dibattimento, che Ł già “compensata” dalla riduzione della metà o di un terzo prevista dal comma 2 dell’art. 442 cod. proc. pen.».
SicchØ anche alla luce dell’insegnamento della Corte Costituzionale, il beneficio della riduzione di un sesto non Ł assimilabile ad un ridimensionamento sostanziale della risposta sanzionatoria ad un illecito, ma vale a compensare la rinuncia all’esercizio di garanzie riconosciute sul piano processuale agli imputati e non avrebbe ragion d’essere se tale rinuncia non vi fosse.
Tale ultimo argomento diventa ulteriormente decisivo e definitivo a fronte di un’ipotesi come quella ricorre nel caso di cui specie, in cui l’applicazione della riduzione sull’intera pena complessivamente determinata ai sensi dell’art. 81 cod. pen. ha procurato il beneficio di diminuire una porzione di sanzione riconducibile a fatti accertati con una sentenza precedente, divenuta definitiva dopo la presentazione e il rigetto dell’appello da parte dell’imputato.
Il fatto che sia stato presentato appello avverso la sentenza precedente divenuta irrevocabile prima dell’entrata in vigore della disposizione che garantisce la riduzione di un sesto a chi non ha presentato appello assume allora rilievo non solo con riguardo all’irretroattività dell’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen. ma anche alla luce dell’irragionevolezza dell’applicazione di tale disposizione in favore di un soggetto che non ha sopportato alcun sacrificio processuale da compensare.
Ne consegue che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio dinanzi al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Bari, perchØ provveda a rideterminare il beneficio della riduzione di un sesto della pena ai sensi dell’art. 442, comma 2bis , cod. proc. pen., derivante dalla mancata impugnazione della sentenza emessa in seguito a giudizio abbreviato in data 11/06/2024, irrevocabile il 27/10/2024, limitandone la misura alla porzione della pena imputabile ai soli reati oggetto della cognizione della predetta sentenza in data 11/06/2024.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari Così Ł deciso, 07/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME