Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22408 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SALERNO il 26/02/1973
avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti il ricorso di COGNOME NOME e la memoria sopravvenuta;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso che deduce violazione di legge e difetto
di motivazione in ordine all’aggravamento della pena per effetto dell’applicazione della circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. al
reato di cui al capo 2), non avendo il giudice indicato il singolo aumento effettuato per l’aggravante
de qua, è
manifestamente infondato poiché, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo (come è avvenuto nel caso di specie, considerando la cornice
edittale dell’art. 629 cod. pen. e la misura dell’aumento astrattamente applicabile per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.), è sufficiente che il giudice dia
conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo:
“pena congrua” o “pena equa” (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv.
276288; Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, COGNOME Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412
del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013,
Serratore, Rv. 256197; Sez. 3, n. 10095 del 10/01/2013, Monterosso, Rv.
255153), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, di recente, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, non mass. sul punto);
considerato che la doglianza relativa all’omessa riduzione della pena detentiva per il reato-satellite di cui al capo 4) è manifestamente infondata poiché il giudice di appello ha rideterminato l’aumento per continuazione dell’anzidetto reatosatellite riducendo la multa da euro cinquecento ad euro duecento (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), non essendo egli tenuto ad una corrispondente riduzione anche della pena detentiva;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 18 marzo 2025.