Riduzione Pena Contravvenzioni: La Cassazione Applica lo Sconto della Metà
La corretta applicazione delle norme procedurali è fondamentale per garantire la giustizia del processo penale, anche per quanto riguarda il calcolo della pena. Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 33753/2024) ha ribadito un principio cruciale in materia di riduzione pena contravvenzioni a seguito della scelta di riti alternativi, correggendo un errore di calcolo commesso da un giudice di merito.
I Fatti del Caso: La Condanna per Guida in Stato di Ebbrezza
Il caso trae origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, aggravato dalla circostanza di aver commesso il fatto in orario notturno e di aver provocato un sinistro stradale. Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano confermato la colpevolezza dell’imputato, condannandolo alla relativa pena di giustizia.
I Motivi del Ricorso in Cassazione
L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando diverse questioni. Tra queste, spiccava la doglianza relativa all’errata quantificazione della pena. In particolare, si contestava che la riduzione per la scelta del rito processuale fosse stata calcolata nella misura di un terzo, anziché della metà, come specificamente previsto dalla legge per i reati di tipo contravvenzionale.
Altri motivi di ricorso, come la presunta violazione del diritto di difesa per il mancato esame delle conclusioni scritte, sono stati invece ritenuti inammissibili dalla Suprema Corte.
La Decisione della Corte: Focus sulla corretta Riduzione Pena Contravvenzioni
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo relativo al trattamento sanzionatorio, ritenendolo fondato e decisivo. Ha così proceduto all’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente al punto concernente la determinazione della pena.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è chiara e si basa su un’interpretazione letterale della norma processuale. I giudici hanno evidenziato che la disposizione di rito che disciplina gli sconti di pena per i procedimenti speciali prevede una riduzione fino a un terzo per i delitti e della metà per le contravvenzioni. Il reato di guida in stato di ebbrezza rientra in quest’ultima categoria.
L’errore della Corte d’Appello, che aveva applicato la riduzione di un terzo, costituiva quindi una palese violazione di legge. Trattandosi di una mera operazione aritmetica che non implicava alcuna valutazione discrezionale di merito, la Corte di Cassazione ha potuto correggere direttamente l’errore, ai sensi dell’art. 620, lett. l), del codice di procedura penale. Questo articolo consente alla Suprema Corte di annullare senza rinvio e rideterminare la pena quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Le Conclusioni
Questa sentenza riafferma un principio di fondamentale importanza pratica: la distinzione tra delitti e contravvenzioni ha un impatto diretto e significativo sulla quantificazione della pena in caso di scelta di riti alternativi. Per gli imputati di reati contravvenzionali, la riduzione pena contravvenzioni deve essere sempre calcolata nella misura della metà.
La decisione sottolinea come un errore di calcolo, anche se apparentemente minore, possa costituire un vizio di legittimità tale da giustificare l’annullamento, seppur parziale, di una sentenza. Per gli operatori del diritto, ciò rappresenta un monito a prestare la massima attenzione nell’applicazione delle norme che regolano il trattamento sanzionatorio, garantendo così il pieno rispetto dei diritti dell’imputato.
Qual è la corretta riduzione di pena per le contravvenzioni in caso di scelta di un rito che la prevede?
Secondo la sentenza, la riduzione di pena per i reati contravvenzionali, in caso di applicazione di un rito premiale, deve essere calcolata nella misura della metà, e non di un terzo come avviene per i delitti.
Quando un motivo di ricorso per omesso esame delle conclusioni difensive è considerato inammissibile?
È inammissibile quando il ricorrente non dimostra di aver subito un concreto pregiudizio. Se il giudice d’appello ha comunque risposto a tutte le doglianze sollevate con l’atto di impugnazione e il ricorrente non allega che le conclusioni non esaminate contenessero argomenti nuovi e decisivi, il motivo non viene accolto.
Può la Corte di Cassazione modificare direttamente la pena decisa da un giudice di merito?
Sì, la Corte di Cassazione può procedere direttamente alla rideterminazione della pena, annullando la sentenza senza rinvio, quando si tratta di una mera operazione aritmetica che non richiede alcuna valutazione discrezionale riservata ai giudici di merito.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33753 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 33753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la ( — . \&, decisione del Tribunale di st GLYPH ha riconosciuto COGNOME NOME colpevole dell contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica nottetempo di cui all’art.186 commi 2 lett.c) e 2 sexies C.d.S. da cui era derivato un sinistro stradale (2 bis) e lo aveva condannato alla pena di giustizia.
Il ricorrente deduce violazione di legge comportante lesione del diritto di difesa per avere il giudice di appello dato atto dell’omesso deposito delle conclusioni della difesa dell’imputato nell’ambito di procedimento non partecipato, laddove le conclusioni erano state ritualmente depositate. Con una seconda articolazione deduce travisamento della prova laddove era stata esclusa la causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. valorizzando le conseguenze dello scontro tra veicoli, laddove l’accertamento di PG non conteneva alcun riferimento ai danni riportati dalle autovetture. Con ulteriori due articolazione assume vizio motivazionale sulla dosimetria della pena e alla mancata riduzione della pena pecuniaria nella misura della metà.
La difesa della parte ricorrente ha chiesto di essere ammessa alla discussione orale e ha presentato richiesta di differimento della udienza per legittimo impedimento, richieste peraltro inammissibili in quanto del tutto incompatibili con il rito camerale non partecipato previsto dal codice di rito per i procedimenti assegnati alla settima sezione penale del S.C.
Il primo motivo risulta inammissibile in quanto il ricorrente, a parte il dato indicato in sentenza risultato non vero (mancato deposito di conclusioni scritte a seguito di trattazione cartolare dell’appello), non ha lamentato alcun pregiudizio per il mancato esame delle conclusioni, atteso che il giudice di appello ha fornito risposta a tutti i profili di doglianza devoluti al suo giudizio e il ricorrente non ha alleg ulteriori elementi da cui inferire che le conclusioni contenessero argomentazioni difensive nuove piuttosto che limitarsi a riportarsi a quelle formulate con l’impugnazione (sez.2, n.30232 del 16/05/2023, COGNOME, Rv.284802).
Fondato è invece il motivo di impugnazione concernente la misura del trattamento sanzionatorio, atteso che la riduzione per la scelta del rito è stata apportata in relazione alla pena pecuniaria nella misura di un terzo, piuttosto che della metà, come previsto dalla disposizione di rito con riferimento ai reati contravvenzionali.
4.1 Trattandosi peraltro di mera operazione aritmetica che non comporta l’esercizio di alcuna valutazione discrezionale riservata ai giudici di merito, la corte di legittimit può procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, come indicato in
dispositivo, ai sensi dell’art.620 letti cod.proc.pen. con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi cinque di arresto ed euro cinquecento di ammenda.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2024
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