Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 3913 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3913 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 01/07/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava il decreto emesso in data 6/4/2022 dal Tribunale di Reggio Calabria ed applicativo della misura di prevenzione per la durata di anni tre e mesi sei.
Avverso il decreto, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo, con unico motivo, la violazione ed erronea applicazione dell’art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all’art. 11, secondo comma, D.Igs.6 settembre 2011, n. 159.
2.1. Lamenta il ricorrente il punto del decreto ricorso dove si afferma l’esistenza di una preclusione di legge che non permette di prendere in considerazione la richiesta difensiva tesa, in via subordinata, ad ottenere la riduzione della durata della misura.
2.1.1. Omette il Tribunale di considerare applicabile la norma di cui all’art. 11 secondo comma D.Igs. 159/2011, ossia la norma che consente di chiedere il riesame della misura di prevenzione quando siano venuti meno, anche in parte, i motivi che l’avevano determinata, essendo il COGNOME stato assolto dal reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’annullamento del decreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale, ai fini della revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice della prevenzione è tenuto a compiere una complessiva valutazione della persistente condizione di pericolosità sociale del sottoposto, che, senza alcun automatismo valutativo e decisorio, tenga conto degli elementi originariamente acquisiti, correlandoli a quelli relativi all’evoluzione della personalità in relazione all’eventuale periodo di detenzione patito ed alle ulteriori emergenze processuali (Sez. 1, n. 19657 del 24/01/2017, Palermo, Rv. 269947). Tale criterio interpretativo, tuttavia, è valido laddove l’interessato abbia rappresentato il venir meno della sua pericolosità sociale per ragioni sopravvenute rispetto alla situazione esistente al momento dell’adozione del decreto applicativo della misura di prevenzione, situazione nella quale è di tutta evidenza come si discuta della permanenza della pericolosità ed è, dunque, corretto tenere conto anche di elementi di fatto sopravvenuti rispetto a quel momento iniziale di esecuzione della misura.
Nel caso che ci occupa, il ricorrente, nell’istanza originaria datata 2 dicembre 2024, chiedeva al Tribunale di Reggio Calabria, previa sospensione della misura di prevenzione, in via principale la revoca o in subordine il minimo della durata della misura di prevenzione.
Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto emesso in data 11/12/2024 dichiarava la sospensione dell’efficacia della misura, qualora non ancora integralmente eseguita e fissava l’udienza per il vaglio della pericolosità sociale.
Con ordinanza riservata emessa in data 12/3/2025 -ordinanza poi appellata dal ricorrente- il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di revoca o riduzione della durata della misura di prevenzione disponendone la prosecuzione.
Con l’ordinanza impugnata, la Corte di appello di Reggio Calabria, quanto alla richiesta di rideterminazione della durata della sorveglianza speciale, evidenziava la preclusione per qualsiasi intervento in punto di rideternninazione del contenuto della durata della misura originariamente applicata, trattandosi ormai di giudizio divenuto definitivo.
La norma da applicare al caso di specie prevede espressamente la possibilità che il provvedimento sia modificato in caso di mutamento delle cause che lo hanno determinato.
In tal senso questa Corte si è già pronunciata stabilendo che: “In tema di misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il procedimento ex art. 14, comma 2ter, d.lgs. n. 159 del 2011 attribuisce al tribunale il potere di dare esecuzione alla misura ovvero di revocarla, a seconda dell’esito dell’accertamento circa la persistenza della pericolosità sociale compiuto dopo un periodo di detenzione di almeno due anni, ma non consente di modificare parzialmente la misura, anche in relazione al termine di durata, potendo tale modifica essere adottata solo con il procedimento di cui all’art. 11, comma 2, dello stesso decreto durante l’esecuzione della misura e, dunque, anche eventualmente dopo che il procedimento ex art. 14 cit. si sia concluso con un provvedimento che a tale esecuzione abbia dato luogo” (Sez. 2, n. 20954, del 28 febbraio 2929, RV 279434).
La Corte di appello di Reggio Calabria, nell’ordinanza impugnata, valutando la persistenza dell’attualità della pericolosità sociale, ha omesso di motivare sulla richiesta subordinata avanzata dall’appellante, ovvero di rideterminare la durata della misura di prevenzione ex art. 11, secondo comma, d.lgs. n. 159 del 2011.
L’ordinanza impugnata, dunque, deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così è deciso, 5 dicembre 2025