Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 51180 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 51180 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/05/2023 del GIP TRIBUNALE di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, emessa il 4 maggio 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale Salerno, giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza avanzata da NOME COGNOME e volta all’ottenimento della riduzione di un sesto, ai sensi dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., della pena irrogatagli con la sentenza emessa dallo stesso giudice il 19 ottobre 2022, impugnata innanzi alla Corte di appello di Salerno, con appello dichiarato inammissibile per rinuncia con sentenza del 17 febbraio 2023.
Sebbene tale rinuncia fosse stata motivata con la volontà di ottenere la riduzione di pena di cui alla suddetta disposizione, il giudice dell’esecuzione ha considerato escluso il caso della rinuncia dopo la proposizione dell’appello dal perimetro dell’ipotesi premiale introdotta con il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.
Il difensore di COGNOME ha proposto impugnazione chiedendo l’annullamento dell’ordinanza sulla base di un unico motivo con cui lamenta l’erronea applicazione dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
Si osserva che la rinuncia all’appello era intervenuta prima della trattazione del merito dell’impugnazione, così raggiungendo lo scopo deflattivo perseguito dalla norma di favore.
Inoltre, si fa carico al giudice dell’esecuzione di non aver colto la natura sostanziale della norma applicata, sicché per essa non sarebbe congruo il richiamo al principio tempus regit actum, laddove lo ius novum più favorevole avrebbe dovuto applicarsi anche durante il periodo della vacatio legis.
Il Procuratore generale ha prospettato la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso si rivela infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
A ragione del provvedimento emesso il giudice dell’esecuzione ha, come si è anticipato, espresso il rilievo inerente all’interpretazione della norma di cui il condanNOME ha chiesto l’applicazione, vale a dire l’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., evidenziando che essa ricollega la riduzione della pena per la frazione di un sesto alla constatazione della mancata impugnazione da parte dell’imputato della sentenza di condanna emessa dal giudice di primo grado, di guisa che al
momento della susseguente maturazione dell’irrevocabilità della stessa decisione si perfeziona la fattispecie idonea a innescare la riduzione di pena prevista dall’ordinamento: e il presupposto della mancata impugnazione nel caso in esame è stato ritenuto mancante, in quanto, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, COGNOME aveva impugNOME la sentenza emessa in primo grado dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno e, successivamente, aveva rinunciato all’appello, per cui la Cori:e di appello, con la citata sentenza del 17 febbraio 2023, aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione.
Stante la descritta dinamica procedimentale, il ragionamento svolto dal giudice dell’esecuzione non si presta a censura.
Appare opportuno richiamare, condividendolo, l’orientamento ermeneutico maturato in sede di legittimità in merito alla portata dell’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotta nell’ordinamento dall’art. 24 d.lgs. n. 150 del 2022, con entrata in vigore alfine fissata al 30 dicembre 2022.
La norma, collocata nell’alveo dell’art. 442 cod. proc. pen., volto a disciplinare la fase della decisione di primo grado nel rito abbreviato, stabilisce che quando né l’imputato né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente (rispetto alla riduzione per il rito a prova contratta fissata nel comma 2) ridotta di un sesto dal giudice dell’esecuzione.
Si è, al riguardo, precisato che la condizione processuale che ne consente l’applicazione è costituita dall’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione ed essa, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile solo rispetto a sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, pur se pronunciate antecedentemente.
3.1. Per vero, la ratio dell’intervento riformatore si profila individuabile nel perseguimento dello scopo di ridurre la durata del procedimento penale, favorendo la definizione della causa dopo l’emissione della sentenza di primo grado, così da evitare l’ingresso del procedimento stesso nella fase delle impugnazioni, quali che l’ordinamento in concreto consenta nel singolo caso, allorquando – trattandosi di sentenza di condanna, emessa all’esito di giudizio assoggettato al rito abbreviato – l’imputato e il difensore valutino come non sorretta da un apprezzabile interesse la prospettiva di sottoporre a nuova verifica la decisione emessa dal primo giudice e considerino, proprio in virtù della nuova opportunità offerta dalla norma, più conveniente rinunciarvi al fine di assicurare all’imputato stesso la riduzione – ulteriore rispetto a quella determinata dalla
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scelta del rito – pari alla frazione di un sesto della pena irrogata.
È, dunque, la radicale mancanza dell’impugnazione – e soltanto essa – che, determinando l’effetto deflattivo perseguito, integra il presupposto necessario per fruire della riduzione ulteriore della pena contemplata dal comma 2-bis della norma.
Conferma tale approdo la scelta che la norma ha operato per individuare il giudice competente a sancire la riduzione e, conseguentemente, il procedimento occorrente per la relativa determinazione: a provvedere deve essere il giudice dell’esecuzione; e ciò esige l’instaurazione del procedimento esecutivo, secondo le forme proprie che, in questa sede, non è necessario approfondire.
Certo è che, avendo previsto l’esclusiva competenza del giudice dell’esecuzione per l’applicazione della riduzione, la norma corrobora l’approdo ermeneutico secondo cui soltanto la mancanza dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado integra la condizione legittimante la riduzione stessa.
Se il legislatore avesse inteso applicare questa riduzione premiale alla diversa fattispecie della rinuncia all’impugnazione già proposta, non avrebbe incontrato ostacolo ad individuare il giudice competente per l’applicazione di essa nello stesso giudice della cognizione che vi avrebbe provveduto nel medesimo contesto provvedimentale dichiarativo dell’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione.
In definitiva, alla mancata impugnazione non può equipararsi la rinuncia all’impugnazione già proposta, poiché essa – non determinando l’effetto pienamente deflattivo perseguito dal riformatore – non è stata ritenuta condizione adeguata ad assicurare all’imputato rinunciante il conseguimento del beneficio in esame.
3.2. Individuata così la ragione fondante l’introduzione della riduzione di pena oggetto di esame, si coglie anche l’ulteriore connotazione della situazione legittimante l’attribuzione dell’incentivo premiale, ossia il conseguimento dell’irrevocabilità della sentenza per mancata impugnazione in data successiva all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022.
Si è, anche in merito questo aspetto, considerato in modo condivisibile che la situazione legittimante la riduzione, in quanto soggetta al principio del tempus regit actum, è ravvisabile soltanto con riferimento alle sentenze di primo grado divenute irrevocabili dopo l’entrata in vigore della norma istitutiva della peculiare diminuente, anche se tali sentenze siano state emesse in tempo antecedente.
Non può, d’altronde, sostenersi che tale disciplina costituisca un vulnus al principio di retroattività della lex mitior, come maturato anche in virtù dell’interpretazione data in sede convenzionale dell’art. 7 CEDU, atteso che il suddetto principio afferisce soltanto alle disposizioni, aventi natura sosta nziale,
che definiscono i reati e le pene che li sanzionano e la cui applicazione risulta, d’altronde, preclusa ex art. 2, quarto comma, cod. pen. allorquando sia stata pronunziata sentenza divenuta definitiva in tempo antecedente.
La disciplina in esame nemmeno appare confliggere con i principi di uguaglianza e di responsabilità penale, dal momento che la diversità del trattamento sanzioNOMErio determinata dalla riduzione ex art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. trova causa nella diversità delle situazioni oggetto di regolazione ed essa non può essere recepita contra ius dal condanNOME che abbia inteso perseguire il medesimo obiettivo compiendo altre scelte processuali (sulla complessiva tematica v. Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moccia, Rv. 284545 01, anche per la più articolata puntualizzazione che la ristretta portata, rilevante anche ai presenti fini, del principio convenzionale – confermata dal riferimento che la -giurisprudenza sovranazionale suole fare alle fonti internazionali e comunitarie, in particolare all’art. 15 del Patto internazionale sui diritti civil politici ed art. 49 della Carta di Nizza, e alle decisioni della Corte di giustizi dell’Unione europea – implica che il principio di retroattività della lex mítior decliNOME in sede convenzionale, se inerisce alla fattispecie incriminatrice e alla pena, certo vede estranee al suo ambito di operatività le ipotesi in cui non si verifica un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto, che porti a ritenerlo penalmente lecito o comunque di minore gravità; per un’interpretazione sostanzialmente conforme a quella qui accolta circa la sfera d operatività, senza emersione di patenti elementi di irragionevolezza della disciplina, dell’art. 442, comma 2-bis, cod, proc. pen., Sez. 4, n. 45725 del 26/09/2023, COGNOME, non mass.; Sez. 1, n. 42681 del 27/09/2023, COGNOME, non mass.).
3.3. In ordine, poi, alla prospettata necessità di estensione, per via ermeneutica o, all’occorrenza, previo intervento razionalizzatore del Giudice delle leggi, ai casi quali quello in esame del citato ius novum, onde pervenire all’anticipazione degli effetti della riforma favorevoli al condanNOME al tempo della vacatio, mette conto di ricordare che la Corte costituzionale (con la sentenza n. 151 del 2023) ha ragioNOME nei sensi sopra enunciati, sia pure a proposito della disciplina transitoria in materia di querela, evidenziando che il d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, che ha posposto la data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inciso sull’obbligatorietà dell’atto normativo, piuttosto che sull’efficacia delle disposizioni in esso contenute, desumendone che la parte che aveva sollevato la questione di costituzionalità aveva confuso la situazione che si sarebbe venuta a creare nell’ipotesi in cui, decorso il termine di vacatio legis, i contenuti del d.lgs. n. 150 del 2022 fossero divenuti efficaci quale conseguenza dell’entrata in vigore
dell’atto, ma la loro applicabilità fosse stata differita nel tempo, dalla situazione verificatasi in concreto – nella quale, invece, l’atto stesso non aveva mai acquisito vigenza.
Da tale rilievo la Corte costituzionale ha fatto scaturire la conclusione che non può esservi l’applicazione del principio di retroattività in minus, né, di conseguenza, del divieto di ultrattività di una normativa penale in malam partem, perché in questo caso, con l’avvenuta riformulazione della data di entrata in vigore della legge, non si è determiNOME un fenomeno di successione di leggi nel tempo.
3.4. La complessiva doglianza articolata dal ricorrente, pertanto, si mostra priva del fondamento necessario a superare le congrue argomentazioni progressivamente sviluppate nel provvedimento impugNOME.
Corollario delle considerazioni svolte è che l’impugnazione deve essere rigettata.
Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.111.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 12 ottobre 2023
Il Presiekente