Riduzione della Pena e Prescrizione: La Cassazione Chiarisce
Quando uno dei reati per cui si è stati condannati cade in prescrizione in appello, si ha automaticamente diritto a una riduzione della pena? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un chiarimento fondamentale su questo punto, stabilendo un principio chiave sul calcolo della pena in caso di proscioglimento parziale.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna in primo grado per i reati di furto aggravato in concorso (artt. 110, 112, 624-bis e 625 c.p.) e danneggiamento (art. 635 c.p.). In secondo grado, la Corte d’Appello, pur confermando la responsabilità per il furto, dichiarava non doversi procedere per il reato di danneggiamento a causa dell’intervenuta prescrizione.
Tuttavia, la Corte territoriale confermava nel resto la pena inflitta dal Tribunale. L’imputato, ritenendo ingiusta la mancata diminuzione della sanzione, proponeva ricorso per cassazione, lamentando proprio la violazione di legge in relazione alla mancata riduzione della pena.
Il Motivo del Ricorso: Mancata Riduzione della Pena a Seguito di Prescrizione
L’unico motivo di ricorso si basava sulla presunta violazione dell’articolo 597, comma 4, del codice di procedura penale. Secondo la difesa, una volta venuto meno uno dei reati oggetto di condanna, la Corte d’Appello avrebbe dovuto ricalcolare la pena complessiva, diminuendola della parte relativa al reato prescritto.
L’argomentazione si fondava su un presupposto logico: se la condanna iniziale era basata su più reati, l’eliminazione di uno di essi avrebbe dovuto necessariamente comportare uno ‘sconto’ sulla pena finale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha giudicato il ricorso ‘manifestamente infondato’, e quindi inammissibile. La motivazione della decisione è tanto semplice quanto rigorosa e si fonda su un’attenta analisi della sentenza di primo grado.
I giudici di legittimità hanno evidenziato che, dalla lettura della prima sentenza, emergeva chiaramente come il Tribunale non avesse applicato alcun aumento di pena specifico per il reato di danneggiamento. In pratica, il giudice di primo grado aveva determinato la pena basandosi esclusivamente sui reati di furto aggravato, senza aggiungere una quota sanzionatoria per l’ulteriore illecito.
Di conseguenza, nel momento in cui la Corte d’Appello ha dichiarato la prescrizione per il danneggiamento, non vi era alcuna porzione di pena da ‘tagliare’, poiché quel reato non aveva mai contribuito, di fatto, alla determinazione della sanzione finale. L’operazione di riduzione della pena richiesta dal ricorrente era, pertanto, impossibile e priva di fondamento giuridico, in quanto non si può ridurre una pena per un reato che, ai fini del calcolo, non è mai stato considerato.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la riduzione della pena a seguito di proscioglimento per prescrizione di un capo d’imputazione non è automatica. È necessario verificare concretamente come il giudice di primo grado ha strutturato il calcolo della pena. Se la pena per il reato prescritto non era stata calcolata come aumento specifico rispetto a quella per il reato principale, ma era stata in qualche modo ‘assorbita’ o non considerata nel computo finale, il proscioglimento in appello non comporterà alcuna diminuzione della sanzione complessiva. La decisione sottolinea l’importanza di analizzare nel dettaglio il percorso logico-giuridico seguito dal giudice nella quantificazione della pena.
Quando un proscioglimento per prescrizione di un reato comporta una riduzione della pena complessiva?
Una riduzione della pena è dovuta solo se il giudice di primo grado aveva calcolato un aumento di pena specifico per il reato che è stato successivamente dichiarato prescritto. Se la pena finale si basava unicamente sugli altri reati, nessuna riduzione deve essere operata.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. La richiesta di riduzione della pena non aveva basi giuridiche, poiché dall’analisi della sentenza di primo grado è emerso che non era stato applicato alcun aumento di pena per il reato poi prescritto.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33309 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33309 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MOLFETTA il 28/10/1986
avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione, articolato in un motivo, avverso la sentenza del 22 febbraio 2024 con cui la Corte d’appello di Bari ha riformato la sentenza del Tribunale di Trani dichiarando non doversi procedere per il reato di cui all’art.635 cod. pen., confermando nel resto la pena per i reati di cui all’art.110, 112, 624-bis e 625 commi 2 e 7 cod. pen.
Con un unico motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 597, comma 4, cod. proc. pen., per non avere la sentenza impugnata ridotto la pena inflitta in primo grado a seguito del proscioglimento per avvenuta prescrizione rispetto al reato di cui all’art.635 cod. pen.
Il ricorso é manifestamente infondato.
Ed invero dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che il giudice di primo grado non ha applicato alcun aumento in relazione al reato di cui all’art. 635 cod.pen. sicché non andava operata alcuna riduzione della pena.
In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17.9.2025