Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3237 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3237 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l’ordinanza in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa alla rideterminazione della pena a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019. Nell’unico motivo deduce violazione di legge: secondo il ricorrente, la menzionata sentenza implicherebbe, rispetto ai fatti già giudicati, la caducazione della cornice edittale di riferimento, e la sua sostituzione con una cornice più favorevole, onde il giudice dell’esecuzione sarebbe stato obbligato a rimodulare in melius la pena.
Il ricorso è inammissibile, perché aspecifico e manifestamente infondato.
Occorre rammentare che, in tema di disciplina penale degli stupefacenti, la reviviscenza dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49 – determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 – resuscitò, per le droghe cosiddette pesanti, quali quelle di causa, un trattamento sanzionatorio meno favorevole per il reo (il minimo di pena detentiva salì da sei ad otto anni), applicabile tuttavia, in base al principio di legalità, solo ai fatti di reato commessi successivamente alla declaratoria di illegittimità costituzionale. Sono questi i fatti interessati dalla successiva sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del superiore minimo edittale; sentenza la cui adozione impone ora, in linea di principio, la rivisitazione in executivis del trattamento sanzionatorio (tra le molte, Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278198-01). Alle condotte, aventi ad oggetto droghe pesanti, che fossero state commesse nel corso della vigenza delle disposizioni attinte dalla sentenza costituzionale n. 32 del 2014, anche se giudicate dopo la pubblicazione di quest’ultima le disposizioni medesime continuavano ad applicarsi (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 281138-02; Sez. 4, n. 46415 del 22/06/2018, P., Rv. 273990- 01). Tali condotte sono già state sanzionate secondo la cornice edittale avente sei anni (e non otto) di pena detentiva minima. Rispetto ad esse – e la condotta di causa, posta in essere il 08/08/2013, vi rientra – la sentenza costituzionale n. 40 del 2019 è palesemente priva di influenza, come correttamente rilevato dal G.E. nell’impugnata ordinanza.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.