Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 22656 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22656 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 07/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il 14/03/1979
avverso l’ordinanza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette le conclusioni del PG, in persona di NOME COGNOME che ha chiesto dichiarazione dlinammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza sopra indicata, la Corte d’appello di Milano, quale giudic dell’esecuzione, rigettava l’istanza, presentata nell’interesse di NOME COGNOME rideterminazione della pena a seguito della declaratoria d’incostituzionalità dell’art. 73 d. ottobre 1990, n. 309, intervenuta con la sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019.
La Corte d’appello, dato atto che il COGNOME era stato condannato alla pena di anni dicio e mesi sei di reclusione per art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, con tre aumenti ai sensi dell’ar cod. pen. rispettivamente determinati per il capo b) (artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R n. 309 del 1990) in anni uno di reclusione, capo c) (artt. 73, comma 6 e 80, comma 2, d.P.R. 309 del 1990) in anni uno di reclusione e capo d) (artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990) in mesi sei di reclusione, ha ritenuto la pena così determinata – in relazione aggravanti – già congrua anche alla luce della decisione della Corte costituzionale.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, avverso ta provvedimento affidandosi ad un unico motivo.
Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge in relazione all’art. 73 n. 309 del 1990, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 la quale dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nell in cui in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anz di sei anni, laddove la Corte d’appello ha ritenuto che questa ultima non potesse avere alcun incidenza sulla richiesta determinazione della pena.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo un dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, quindi, meritevole di un rigetto.
Preliminarmente va ricordato che, in tema di stupefacenti, la sopravvenuta illegali della pena edittale minima prevista per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre n. 309, conseguente alla sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, comporta, in cas di ricorso per cassazione avverso sentenza di condanna per tale reato riconosciuto in continuazione con altro più grave, che il relativo aumento di pena calcolato ai sensi dell’ar cod. pen. sulla base dei parametri edittali in vigore al momento del fatto e successivamen dichiarati incostituzionali, deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giud merito, GLYPH alla GLYPH luce GLYPH della GLYPH più GLYPH favorevole GLYPH cornice GLYPH edittale GLYPH applicabile (Sez. 7, n. 22976 del 24/04/2019, Rv. 276295). Ciò non significa, però, che a tale rivalutazi debba necessariamente seguire una riduzione della pena.
3. Nel caso in esame, infatti, la Corte d’appello nell’esplicitare la propria rivalu sulla commisurazione della pena, ha dato atto che il condannato è stato condannato per art. 74
d. P.R. n. 309 del 1990 e che i reati satelliti sono riferibili a cessioni di stupefacenti a sia dal concorso di tre o più persone (i primi due per art. 73, comma 6, d.P.R. cit.)
dall’ingente quantità della sostanza stupefacente (il terzo per art. 80, comma 2, d.P.R. cit.)
(.1.44…. P
un aumento di anni uno, anni uno e mesi 6 di reclusione, e the tale quantificazione della pen sia una “pena del tutto proporzionata, ed invero minima, rispetto alla quale la pronuncia de
Corte costituzionale non ha alcuna incidenza”, così ritenendo, tenuto conto della nuova corni edittale e della giurisprudenza di legittimità in tema, che non vi fossero margini per un’ult
riduzione per la sussistenza delle aggravanti appena sopra riportate, essendo la pena irrogat già determinata in misura congrua.
Dal che deriva che la decisione impugnata, lungi dall’aver ritenuto che la sentenza del
Corte costituzionale “non avesse alcuna incidenza”, come affermato in ricorso, ha tenuto cont della nuova cornice edittale e, nella sua libertà di apprezzamento non sindacabile in sede
legittimità ove adeguatamente motivata come nel caso di specie sulla sussistenza di più
aggravanti, ha assunto una decisione di rigetto che risulta essere immune dal vizio dedotto.
Per le considerazioni appena espresse, il ricorso risulta essere infondato per cui e va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 7 marzo 2025
Il Consigliere estensore esidente