Rideterminazione pena: no se la norma era già in vigore
L’istituto della rideterminazione della pena rappresenta uno strumento fondamentale per adeguare una condanna definitiva a una successiva modifica legislativa più favorevole. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica e segue criteri precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti di tale istituto, specificando che non può essere utilizzato per contestare la quantificazione della pena quando la norma più favorevole era già in vigore al momento della condanna. Analizziamo insieme la decisione.
I fatti del caso
Un soggetto, condannato con sentenza divenuta irrevocabile nel dicembre 2021, presentava un’istanza al Tribunale in funzione di giudice dell’esecuzione. La richiesta era volta a ottenere una rideterminazione della pena inflittagli. Il presupposto giuridico dell’istanza era l’applicazione dei principi stabiliti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, che aveva dichiarato l’illegittimità di alcune norme in materia di stupefacenti, ripristinando un trattamento sanzionatorio più mite.
Il Tribunale rigettava la richiesta, motivando che la citata sentenza della Corte Costituzionale era già stata pubblicata ed era pienamente efficace al momento della condanna. Pertanto, il giudice del processo di primo grado aveva già potuto (e dovuto) tenerne conto nel determinare la sanzione, che infatti rientrava nella ‘forbice edittale’ corretta. Secondo il Tribunale, eventuali lamentele sulla congruità della pena avrebbero dovuto essere sollevate tramite l’appello e non con un’istanza in fase esecutiva.
Il ricorso e le motivazioni sulla rideterminazione della pena
Avverso l’ordinanza del Tribunale, il condannato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una violazione di legge e una carenza di motivazione. Sosteneva, in particolare, che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto comunque valutare la sproporzione della pena inflitta, anche se rientrante nei limiti di legge, alla luce della declaratoria di incostituzionalità.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando in toto la linea del giudice dell’esecuzione. Gli Ermellini hanno ribadito un principio cardine della procedura penale: la fase esecutiva non è una sede per rimettere in discussione le valutazioni di merito compiute dal giudice della cognizione.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che, poiché la sentenza della Corte Costituzionale del 2014 era già in vigore al momento della condanna, i suoi effetti si erano già prodotti. Il giudice del dibattimento aveva quindi operato all’interno del quadro normativo corretto e più favorevole. La pena inflitta, pur se ritenuta eccessiva dal condannato, era comunque compresa nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge vigente.
Le doglianze relative alla quantificazione della pena, ovvero alla scelta del giudice di infliggere una sanzione più vicina al massimo che al minimo edittale, attengono al merito della decisione e devono essere fatte valere attraverso i mezzi di impugnazione ordinari, come l’appello. Tali censure non possono trovare spazio in fase esecutiva attraverso l’istituto della rideterminazione della pena, che è riservato ai casi in cui una norma più favorevole sopravviene dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
Conclusioni
La decisione riafferma la netta distinzione tra il giudizio di cognizione e la fase esecutiva. La rideterminazione della pena non è un ‘terzo grado’ di giudizio mascherato per contestare il potere discrezionale del giudice. Se la legge applicata al momento della condanna è quella corretta, anche se derivante da un intervento della Corte Costituzionale, la fase esecutiva non può essere invocata per ottenere uno ‘sconto’ di pena che non si è ottenuto con l’appello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
È possibile chiedere la rideterminazione della pena se una legge più favorevole era già in vigore al momento della condanna?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che se la norma più favorevole era già efficace al momento della sentenza, si presume che il giudice della cognizione ne abbia tenuto conto. Eventuali contestazioni sulla quantità della pena devono essere proposte con i mezzi di impugnazione ordinari, come l’appello, e non in fase esecutiva.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché le argomentazioni erano considerate aspecifiche e assertive. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice dell’esecuzione fosse logicamente e giuridicamente corretta, e che il ricorso lamentasse vizi palesemente inesistenti, tentando di rimettere in discussione il merito della quantificazione della pena in una sede non appropriata.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Secondo l’articolo 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2620 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2620 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 29/07/2025 del TRIBUNALE di GROSSETO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Grosseto in composizione monocratica – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata nell’interesse di NOME, con la quale si chiedeva la rideterminazione della pena inflitta a quest’ultimo, con la sentenza del medesimo Tribunale del 22/10/2021, irrevocabile il 14/12/2021; la richiesta si fondava sull’applicazione di quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vides ter, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Avverso l’ordinanza reiettiva l’interessato, tramite l’AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione, rilevando in particolare che il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto procedere nel contraddittorio fra le parti e avrebbe dovuto considerare la natura sproporzionata della pena inflitta, sebbene rientrante nella cornice sanzionatoria conseguente alla suddetta declaratoria di incostituzionalità.
Il ricorso è inammissibile. Invero, l’ordinanza impugnata spiega che «…al momento della condanna … la citata sentenza della Corte Costituzionale, in quanto già da tempo pubblicata in Gazzetta Ufficiale, produceva i suoi effetti e pertanto il giudice della cognizione avrebbe potuto fare applicazione dei criteri previsti dall’art. 2 cod. pen. GLYPH la pena comminata è comunque ricompresa nella forbice edittale prevista … eventuali doglianze sulla quantificazione della pena dovevano essere fatte valere con l’appello». A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici, il ricorrente insiste – in modo aspecifico e assertivo – su una rideterminazione di pena che non è dovuta, lamentando la sussistenza dei vizi di violazione di legge e di carenza motivazionale, che sono palesemente inesistenti.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non potendosi ravvisare alcuna ipotesi di esonero – al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 08 gennaio 2026.