Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 37091 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37091 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a San Giovanni Gemini il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Palermo del 13.12.2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 13.12.2023, il g.i.p. del Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato una richiesta, formulata nell’interesse di COGNOME NOME, di rideterminazione della pena di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, applicata ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. dal g.u.p. del Tribunale di Palermo in data 23 settembre 2008 (irrevocabile il 26 novembre 2008), in relazione al delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 cod.
pen. e 73 d.p.r n. 309 del 1990 perché “con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso consegnava in tempi diversi a… un involucro ciascuno di sostanza stupefacente tipo hashish de/peso pari a grammi 250 circa” (commesso in San Giovanni Gemini 1’11 marzo 2005).
La richiesta di rideterminazione, prospettata da COGNOME quale effetto della pronuncia della Corte Cost. n. 32 del 2014, è stata disattesa in quanto il fatto oggetto della sentenza di patteggiamento del 2008 era stato commesso prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norme introdotte dalla L. n. 49 del 2006, poi dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 32 del 2014, sicché l’accordo tra le parti era stato raggiunto nell’ambito dell’originario testo dell’art. 73 d.p.r. n. 309 del 1990, vigente al momento del fatto, che prevedeva la reclusione da due a sei anni.
Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, articolando un unico motivo con cui, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., deduce violazione di legge e vizio di motivazione.
Lamenta che il ragionamento logico-giuridico sottostante al provvedimento impugnato – e cioè, che il fatto, per cui COGNOME è stato condannato, sia stato commesso prima dell’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE norme poi dichiarate incostituzionali, rende priva di qualsiasi effetto la successiva sentenza della Corte Costituzionale sul reato oggetto del giudizio – si pone, da un lato, in contrasto con la disciplina della successione RAGIONE_SOCIALE leggi penali nel tempo e integra, dall’altro, una motivazione carente e contraddittoria in quanto la sentenza di patteggiamento è stata formulata sotto la vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale che prevedeva un trattamento sanzionatorio più elevato.
Con requisitoria scritta del 2.5.2024, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto omette di confrontarsi con la motivazione del giudice dell’esecuzione. Peraltro, evidenzia che dalla sentenza di patteggiamento si comprende come le parti abbiano fatto riferimento al massimo della pena di anni sei di reclusione, secondo la legge vigente al momento del fatto, in funzione della gravità dei fatti. Rileva, altresì, che la censura relativa al tema della successione RAGIONE_SOCIALE leggi penali nel tempo è del tutto generica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di stupefacenti, il presupposto per procedere, in fase esecutiva, alla rideterminazione della pena per il reato di cui all’art. 73 DPR n. 309 del 1990, in
applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, è che il fatto per cui è stato irrogato quel trattamento sanzionatorio sia stato commesso sotto la vigenza della norma poi dichiarata incostituzionale.
Non si tratta del caso di specie, in quanto i fatti oggetto della sentenza di patteggiamento, cui si riferiva l’istanza rivolta da COGNOME al giudice dell’esecuzione, sono stati commessi l’11 marzo 2005 e, dunque, prima dell’entrata in vigore dell’art. 4-bis del D.L. 30.12.2005, n. 272, il quale aveva modificato l’art. 73 DPR n. 309 del 1990, in particolare prevedendo una medesima cornice edittale – da sei a venti anni di reclusione e da 25.822 a 258.228 euro di multa – per le violazioni concernenti tutte le sostanze stupefacenti e in tal modo unificando il trattamento sanzionatorio che in precedenza era differenziato a seconda che i reati avessero ad oggetto le c.d. “droghe leggere” (incluse nelle tabelle II e IV) o le c.d. “droghe pesanti” (incluse nelle tabelle I e III).
Di conseguenza, la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 4-bis del D.L. 30.12.2005, n. 272 – che, come espressamente precisato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 32 del 2014, ha avuto come effetto che tornassero “a ricevere applicazione l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e le relative tabelle, in quanto mai validamente abrogati, nella formulazione precedente le modifiche apportate con le disposizioni impugnate” – non è suscettibile di spiegare alcuna influenza sulla pena applicata a COGNOME con la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Palermo.
Se è così, nessuna questione è a farsi nemmeno in relazione all’eventuale illegalità della pena, che sarebbe ipotizzabile solo ove essa sia stata determinata attraverso un procedimento di commisurazione basatosi sui limiti edittali di una norma dichiarata incostituzionale, ma – si ripete – pur sempre in vigore al momento del fatto.
Sicché, ove pure – come sembra sostenere il ricorrente – le parti avessero preso in considerazione i limiti edittali introdotti successivamente al fatto dall’art. 4-bis del D.L. 30.12.2005, n. 272, si sarebbe trattato di un errore “originario” (e non “sopravvenuto” a seguito della pronuncia di incostituzionalità) e non potrebbe comunque parlarsi di pena illegale, tale dovendosi considerare solo quella che non sia prevista dall’ordinamento, ovvero sia superiore o inferiore ai limiti edittali previsti dalla legge o sia più grave per genere e specie di quella individuata dal legislatore (Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, Miraglia, Rv. 283689-01).
Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso di specie, in quanto la pena infine concretamente applicata era ricompresa entro i limiti edittali previsti dall’art. 73 DPR n. 309 del 1990 nella formulazione vigente al momento del fatto, prima della novella del 2006.
Ciò vuol dire che, se pure per ipotesi le parti avessero preso in considerazione i diversi limiti edittali previsti dall’art. 4-bis del D.L. 30.12.2005, n. 272, resta il fatto che, escluso ricorra un caso di pena illegale inflitta contra o extra legem, eventuali vizi relativi alla determinazione discrezionale del trattamento sanzionatorio avrebbero dovuto essere fatti valere in fase di cognizione, prima della ininfluente pronuncia di illegittimità costituzionale del 2014.
Ne consegue, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonché della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso il 7.6.2024