Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 34673 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 34673 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 14/04/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; sentite le richieste del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO Accorretti, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO Accorretti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, quale giudice del rinvio, in parziale riforma della pronuncia emessa in data 13 giugno 2016 dal Tribunale di Napoli, ha escluso la sussistenza dell’aggravante del metodo mafioso, rideterminando conseguentemente la pena per il reato di cui agli artt. 110-336 cod. pen. ascritto ad NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui deduce la violazione degli artt. 99 e 133 cod. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena.
Da un lato, all’esito dell’annullamento in relazione alla aggravante ex art. 416bis .1 cod. pen., il giudice del rinvio non avrebbe proceduto a rivalutare, fini di dosimetria della pena, la complessiva gravità del fatto, replicando meccanicamente il trattamento sanzionatorio adottato in primo grado.
Dall’altro, non Ł stata minimamente illustrata la ragione posta a fondamento dell’aumento di un terzo per la recidiva, conseguente a una mera operazione aritmetica, laddove non sarebbe possibile prescindere da un espresso accertamento della ritenuta maggiore colpevolezza o pericolosità dell’imputato.
All’odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato, limitatamente alle censure relative alla dosimetria della pena all’esito dell’esclusione dell’aggravante mafiosa, ed Ł inammissibile nel resto.
La Sesta Sezione penale di questa Corte, con la sentenza n. 28112 del 25 settembre 2020, ha annullato la condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli il 28 febbraio 2019, limitatamente alla sussistenza dell’aggravante mafiosa. Gli atti sono stati, pertanto, trasmessi ad altra Sezione della medesima Corte di appello, per la sola rideterminazione della pena, «essendo stato l’aumento per la recidiva operato sulla pena calcolata avendo già avuto riguardo all’aumento ex art. 7 l. 203/1991».
I restanti motivi di impugnazione (tra cui, per quanto qui rileva, quello attinente l’applicabilità della recidiva facoltativa; cfr. paragrafo 2.3 del Considerato in diritto) sono risultati «affetti da genericità» con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso, in parte qua .
Il perimetro cognitivo rimesso al giudice del rinvio ricomprendeva, dunque, soltanto il computo della pena, depurato dalla contestata aggravante speciale e tenendo poi conto dell’aumento per la recidiva (in ordine alla quale, come visto, si era interrotta la catena devolutiva).
La sentenza impugnata si Ł, però, limitata a richiamare le modalità di calcolo adottate a suo tempo dal Tribunale e, muovendo dalla medesima pena base di un anno e quattro mesi di reclusione, ha poi semplicemente operato l’aumento di un terzo per la recidiva generica (contestata e ritenuta, e non piø oggetto di rinvio, neppure per quanto attiene alla consistenza dell’addendo), così da pervenire alla pena finale di un anno, nove mesi e dieci giorni di reclusione.
Una simile operazione di ricalcolo, in termini meramente aritmetici, ben avrebbe potuto, nel caso, essere espletata mediante un intervento diretto del Collegio di legittimità, in forza dell’art. 620, lett. l) , cod. proc. pen. Proprio per questo, il senso del rinvio da parte del giudice di legittimità deve ricercarsi nella necessità di ponderare nuovamente, nella pienezza della giurisdizione di merito e con adeguata motivazione, l’intero trattamento sanzionatorio, all’esito della esclusione di un profilo circostanziale tale da connotare in termini di ontologica gravità l’intero fatto di reato.
Questa nuova valutazione (sia pure integralmente rimessa nei suoi contenuti alla Corte di merito), e il conseguente imprescindibile apparato argomentativo, difettano completamente nel percorso giustificativo dei giudici partenopei.
Tale lacuna impone l’annullamento della sentenza impugnata, per quel che attiene alla sola rideterminazione della pena, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli che, nel procedere ad un nuovo esame sul punto, terrà conto dei rilievi sopra indicati.
L’irrevocabilità dell’affermazione di responsabilità era già conseguita, indipendentemente da una espressa declaratoria in tal senso nel dispositivo della sentenza rescindente, dal precedente annullamento, avente ad oggetto unicamente aspetti relativi al trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 47344 del 05/12/2024, COGNOME, Rv. 287290-01; cfr. anche Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640-01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto a diversa Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così Ł deciso, 16/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME