Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 814 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 814 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato ad Imola il 17/08/1957
avverso l’ordinanza del 04/10/2024 del G.i.p. del Tribunale di Ravenna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il G.i.p. del Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice dell’esecuzione, pronunciava sull’istanza avanzata da NOME COGNOME volta alla rideterminazione della pena – irrevocabilmente inflittagli dal G.u.p. del medesimo Tribunale, con sentenza 28 marzo 2011, in relazione a plurime violazioni dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stup.), protempore vigente – alla luce della sopravvenuta decisione della Corte costituzionale n. 32 del 12-25 febbraio 2014, dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, conv. dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, cui risaliva il testo dell’art. 73 T.U. stup. che aveva trovato applicazione nei confronti dell’istante.
Il ripristino del testo dell’art. 73 T.U. stup. nel suo impianto originario conseguente alla declaratoria dì illegittimità costituzionale, aveva determinato il venir meno, con efficacia ex tunc, della parificazione di trattamento sanzionatorio edittale tra condotte criminose aventi ad oggetto, da un lato, sostanze psicoattive derivanti dalla lavorazione della canapa (c.d. droghe leggere), e, dall’altro, sostanze aventi più elevato potenziale di nocività e dipendenza (cd. droghe pesanti).
COGNOME – condannato per il più grave reato di concorso in cessione di sette ettogrammi di marijuana (droga leggera), contestato al capo 35), e per una serie di cessioni di quantitativi, inferiori e variabili, di cocaina (droga pesante), poste in continuazione con la prima – aveva dunque invocato la riconduzione a legalità del trattamento sanzionatorio complessivo.
2. Il giudice adito rigettava l’istanza.
Senza disconoscere l’astratta spettanza in capo a sé del potere-dovere di rideterminazione del trattamento sanzionatorio, per effetto di sentenze costituzionali sopravvenute al giudicato, incidenti in melius sulle cornici edittali, il G.i.p. riteneva che, nel caso di specie, un intervento del genere non fosse in grado di sortire un risultato utile al condannato.
Ciò in quanto la prima ed immediata conseguenza della reviviscenza dell’art. 73 T.U. stup., nel testo preesistente al d.l. n. 272 del 2005, conv. dalla legge n. 49 del 2006, sarebbe la ristrutturazione del reato continuato oggetto della sentenza 28 marzo 2011.
Ad assumere la veste di reato più grave sarebbe naturalmente destinata la cessione del quantitativo più rilevante di cocaina, sanzionabile tuttavia (dopo l’ulteriore intervento, operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 40 del 2019) con pena rientrante nel medesimo range edittale di quella oggetto di
rideterminazione, già concretamente attestata sui minimi ed insuscettibile, dunque, di rivisitazione in senso favorevole.
La cessione di marijuana degraderebbe a reato satellite, assieme alle cessioni di cocaina ulteriori, ma l’aumento di pena complessivo a titolo di continuazione – risultando già operato, in cognizione, nella misura minima di legge (pari ad un terzo della pena inflitta per il reato più grave, ai sensi dell’art 81, quarto comma, cod. pen., a fronte di recidiva reiterata pregressa) – non sarebbe ulteriormente mitigabile.
Ferme le altre componenti del calcolo (aumento per la recidiva reiterata ulteriormente contestata e riduzione premiale per l’abbreviato), non sarebbe dato di individuare una nuova pena legale, di entità più favorevole per il condannato.
Quest’ultimo ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia.
Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, obiettando che il ragionamento svolto dal giudice a quo muove dall’esplicito assunto che le condotte di cessione di cocaina, già individuate come reati satellite, non possano formare oggetto, in executivis, di riqualificazione, ai sensi dell’art. 73, comma 5, T.U. stup., come condotte di lieve entità, in ragione dei modesti quantitativi di sostanza oggetto di ciascuna.
Una tale riqualificazione sarebbe stata viceversa possibile e dovuta, essendo chiaro che, nel contesto di parificazione del trattamento sanzionatorio che aveva caratterizzato il giudizio di cognizione, l’unico elemento che aveva, in detta sede, precluso l’applicazione dell’art. 73, comma 5, cit., era rappresentato dal quantitativo rilevante dì droga leggera oggetto di corrispondente cessione, in funzione del quale era anche avvenuta l’identificazione di tale cessione come reato base della continuazione.
Superata l’anzidetta parificazione, e mutata l’architettura del reato continuato, l’addebito astrattamente più grave quoad poenam diveniva la cessione del maggiore, ma pur sempre estremamente modesto, quantitativo di droga pesante, avente tutte le caratteristiche per essere inquadrato – in sede esecutiva, in funzione della dovuta rimodulazione sanzionatoria – come fatto di lieve entità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le considerazioni di seguito svolte.
2. Non è qui in discussione il principio, richiamato anche dal Procuratore generale requirente, in virtù del quale, in caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale incidente sul trattamento sanzionatorio di un determinato reato, sussiste il dovere del giudice dell’esecuzione di procedere, ad istanza di parte, alla rideterminazione in melius della pena già irrevocabilmente irrogata per quel reato, e non ancora totalmente espiata, alla luce della nuova cornice edittale (da ultimo, Sez. 4, n. 3547 del 01/12/2021, dep. 2022, Avdiu, Rv. 282575-01, che fa discendere dall’inosservanza di quel dovere il possibile indennizzo a titolo di ingiusta detenzione).
Tale operazione è doverosa anche in caso di continuazione tra più reati, sia ove la pena divenuta illegale sia la pena posta a base della continuazione stessa (da ricalcolare assieme alla misura dei singoli aumenti: Sez. 3, n. 26820 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279899-01), sia ove la rideterminazione riguardi la pena di un reato satellite (la porzione di pena già calcolata in aumento andrà soggetta a nuova riduttiva quantificazione, nel rispetto dei criteri commisurativi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen. e del giudizio di concreto disvalore espresso dal giudice di cognizione: Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717-01; Sez. 5, n. 32451 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276999-01).
3. Nella prima ipotesi, ossia a fronte di reato continuato la cui pena base risulti oggetto di rivisitazione in virtù della declaratoria di incostituzionalità, p rendersi, tuttavia, pregiudizialmente necessario modificare la strutturazione interna del reato stesso, mediante l’individuazione di un nuovo e diverso reato più grave e la degradazione di quello interessato dalla pronuncia del giudice delle leggi a reato satellite.
In coerenza con tale principio, è stato già correttamente affermato (Sez. 1, n. 41693 del 19/06/2015, COGNOME Rv. 264385-01), né l’odierno ricorrente del resto contesta, che, in tema di stupefacenti, nel procedere alla rideterminazione della pena calcolata a titolo di continuazione tra reati di cessione illecita di droghe leggere e di droghe pesanti alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, il giudice dell’esecuzione si trovi a dover rielaborare il rapporto tra reato base e reati satellite, modificando l’individuazione del reato più grave.
In tale ultima evenienza si inverte legittimamente il rapporto di gravità tra i reati oggetto di continuazione, la condotta di cessione di droga leggera assume il ruolo di reato satellite e la pena ad essa riferita va incontro ad obbligatoria diminuzione (Sez. 1, n. 2036 del 11/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27819801; Sez. 1, n. 3281 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278173-01),
sempre nel rispetto delle cornici edittali non incise dalla pronuncia della Corte costituzionale e salva l’applicazione delle ulteriori e pertinenti disposizioni dell’ordinamento giuridico.
E’ l’osservanza di tali ultime condizioni che, nel caso di specie, osta alla riduzione della pena complessiva.
La ristrutturazione del reato continuato, ineccepibilmente prefigurata dal giudice a quo, vede inalterata la sua pena base, essendo immutato (nel passaggio al reato di cessione di droga pesante) il range edittale di riferimento, già declinato nei minimi, mentre l’aumento complessivo riferibile ai reati satellite in continuazione (nel cui novero viene ad iscriversi la condotta di cessione di droga leggera) appare esso stesso irriducibile, perché già attestato alla misura minima stabilita dall’art. 81, quarto comma, cod. pen.
L’applicazione di quest’ultima disposizione non è in alcun modo eludibile, risultando COGNOME già condannato, con applicazione della recidiva reiterata, con sentenza definitiva emessa precedentemente al momento di consumazione dei reati oggetto della sentenza 28 marzo 2011 (Sez. 1, n. 26250 del 08/05/2024, COGNOME, Rv. 286602-01; Sez. 4, n. 22545 del 13/09/2018, dep. 2019, COGNOME, Rv. 276268-01; Sez. 1, n. 18773 del 26/03/2013, COGNOME, Rv. 256011-01). Il punto non è controverso ed è comunque coperto dal giudicato.
In tale scenario, l’ordinanza impugnata ha inappuntabilmente ritenuto che non vi fossero margini per giungere in concreto, nel rispetto del quadro legale vigente, alla rirnodulazione della pena in termini più favorevoli per il condannato.
Né avrebbe potuto il giudice a quo derubricare le distinte condotte di cessione di droga pesante nella fattispecie (di natura meramente circostanziale, al tempo del giudizio di cognizione) della lieve entità del fatto, di cui all’art. 73 comma 5, T.U.
Il giudice dell’esecuzione, a seguito della declaratoria di incostituzionalità di norma penale incidente sul trattamento punitivo, nel rideterminarlo rispetto alla condanna anteriormente divenuta irrevocabile è tenuto a rinnovare la sola valutazione sanzionatoria alla stregua dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., senza possibilità di valutare diversamente il fatto rispetto al giudice della cognizione (Sez. 1, n. 3280 del 12/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 27785701) e senza, dunque, neppure poterne mutare l’inquadramento giuridico.
Al giudice di cognizione, soltanto, sarebbe spettato l’eventuale riconoscimento della lieve entità delle condotte di cessione di cocaina, non impedito dalla loro originaria natura di reati satellite concorrenti. Nel reato continuato, infatti, la possibilità di indicare sinteticamente l’incremento
sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione , degli elementi che, ai sensi dei citati artt. 132 e 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall’indicazione dell’entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681-01).
Sulla autonoma configurabilità dei reati in esame, pur avvinti dalla continuazione, non è infine lecito nutrire alcun dubbio. Le condotte di cessione di droga leggera e pesante, contestate e accertate nel processo di cognizione, erano cronologicamente sfalsate tra loro, integrando – pur nella parificazione del trattamento sanzionatorio di base, al tempo stabilita – reati distinti e materialmente concorrenti tra di loro (da ultimo, Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, El Khaddach, Rv. 284666-01). Il giudicato, già formatosi, copre in ogni caso anche questo aspetto.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 05/12/2024