Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 4278 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 4278 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 24/2/2023, visti gli art. 30, comma quarto, L. 87/1953, 73, comma quinto, D.P.R. 309/1990 come risultante dalle sentenze n. 40/2019 e 79/2014 della Corte cost., ha rideterminato la pena inflitta a COGNOME NOME con la sentenza n. 1430/10 dal Tribunale di Bari.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine ai criteri applicati per la determinazione della pena in quanto il giudice dell’esecuzione non avrebbe tenuto nel dovuto conto che la
previsione di cui all’art. 73, comma quinto, D.P.R. 39/1990 non è più una circostanza attenuante ma è un reato autonomo. Sotto tale profilo il giudice avrebbe errato laddove, pure riconosciuto che la norma applicata in origine è stata successivamente dichiarata incostituzionale, ha confermato la stessa pena originariamente inflitta, peraltro ritenendo erroneamente l’equivalenza della recidiva con le circostanze attenuanti, dopo che invece era stata riconosciuta l’ipotesi attenuata. In tale situazione, infatti, il giudice di cognizione, e ora quello di esecuzione, avrebbero dovuto riconoscere la prevalenza delle generiche sulla recidiva. Sotto altro profilo, poi, vi sarebbe una difformità tra la pena indicata nel dispositivo e quella contenuta nella motivazione.
In data 12 settembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ritenuto che il fatto si riferisca a sostanze stupefacenti c.d. leggere, chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena effettuata dal giudice dell’esecuzione, al giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti effettuato nel giudizio di cognizione e anche ora dal giudice dell’esecuzione e alla difformità esistente tra la pena indicata nella motivazione e quella stabilita nel dispositivo.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
1.1. Il giudice dell’esecuzione, in applicazione dei principi stabiliti da Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264205 – 01, preso atto della diversa cornice edittale prevista per il reato di cui all’art. 74, comma 5, D.P.R. 309/1990 a seguito della sentenza n. 32 del 2014, ha ritenuto di dover rideterminare la pena inflitta al ricorrente, ciò evidentemente anche in considerazione del fatto che tale fattispecie incriminatrice non prevede più la distinzione tra le diverse sostanze stupefacenti.
In questa prospettiva il calcolo effettuato risulta corretto.
Il fatto che l’ipotesi di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990 sia divenuto reato autonomo e non sia più circostanza attenuante del delitto previsto dal primo comma, infatti, è sul punto del tutto irrilevante.
Ciò che conta è che il giudice proceda alla nuova determinazione della pena tenendo conto della diversa e più favorevole cornice edittale con il solo limite di non eccedere i nuovi limiti da questa previsti e ben potendo, quindi, addivenire alla medesima quantificazione cui era già pervenuto il precedente giudice.
Sotto tale profilo, pertanto, la pena indicata nel provvedimento impugnato, nel quale il giudice evidenzia espressamente che “ritiene di dove comunque irrogare la stessa pena comminata dalla sentenza del Tribunale di Bari”, è corretta e la motivazione sul punto -con il riferimento alla circostanza che la condotta si riferiva a una pluralità di sostanze, tra cui la cocaina- risulta adeguata e non è pertanto sindacabile in questa sede.
1.2. La difformità esistente tra la motivazione, nella quale vi sono in effetti degli errori materiali di calcolo, e il dispositivo dell’ordinanza impugnata è ininfluente.
Dalla lettura della motivazione, infatti, risulta evidente che la decisione del giudice dell’esecuzione era quella di “irrogare la stessa pena comminata dalla sentenza del Tribunale di Bari”, cioè un anno e sei mesi. Pena questa che è esattamente coincidente con quella indicata nel dispositivo del provvedimento impugnato che, pertanto, risulta essere quella corretta.
1.3. La censura relativa all’errore che sarebbe stato commesso nel giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti, ciò sul presupposto che all’atto della pronuncia della sentenza di merito l’art. 73, comma 5 conteneva un’ipotesi attenuata e non un reato autonomo, non è consentita.
Le questioni relative agli eventuali errori di calcolo della pena ovvero afferenti il bilanciamento delle circostanze, infatti, avrebbero dovuto essere oggetto di rituale impugnazione nel corso del. processo in quanto il presunto errore di diritto circa le modalità di calcolo della pena, peraltro fissata entro i limiti edittali, deve essere ritualmente dedotto e devoluto con l’appello ovvero con il ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di merito nel quale tale errore è contenuto (in senso sostanzialmente analogo cfr. Sez. 2, n. 14307 del 14/03/2017, COGNOME, Rv. 269748).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento
della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 3 ottobre 2023
Il Consig3l estensore