Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20175 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20175 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/03/2022 del GIP TRIBUNALE di GROSSETO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto
l’annullamento con rinvio del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 8 marzo 2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Grosseto, iniunzione di giudice dell’esecuzione, ha ridetermin nei riguardi di NOME COGNOME in due anni e due mesi di reclusione ed eu 6.000,00 la pena originariamente inflittagli con sentenza di patteggiament emessa dallo stesso Giudice in data 9 luglio 2009, irrevocabile il 14 giugno 20 in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1 e 1-bis , d.P.R. n. 309/90.
A ragione della rideterminazione dei trattamento sanzionatorio, necessitat dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, il Giudice – disatte proposta di applicazione della pena formulata dalla difesa siccome incongrua sulla quale il pubblico ministero non si era espresso – rilevava come ne valutazione del caso concreto dovesse aversi riguardo ai significativi quantita di stupefacente di volta in volta ceduti, «sino a più etti per volta impedivano di parametrare la pena nel minimo edittale e di ritenere l’imputa non più meritevole delle circostanze attenuanti generiche.
Ricorre per cassazione COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia, deduce, con un unico, articolato motivo, la violazione degli artt. 444, 648 e cod. proc. pen. e 73 dpr n. 309 del 1990.
In primo luogo, secondo la difesa, l’ordinanza impugnata non ha rispettato criteri di proporzionalità che avevano condotto alla commisurazione negoziata tr le parti, recepita nella sentenza di patteggiamento. Evidenzia, invero, c fronte di un aumento di pena, ex art. 81 comma 2 cod. pen., di un mese quindici giorni, certamente congruo ove parametrato ad un reato punibile con pena da nove a venti anni di reclusione, il Giudice aveva applicato un aumento un anno, in relazione a pena edittale con forbice ricompresa da due a sei anni reclusione;- data la minore ampiezza- della nuova forbice edittale, l’aumento pena applicabile dal giudice dell’esecuzione, avrebbe dovuto esser necessariamente inferiore.
In secondo luogo, ha lamentato che il Giudice – in spregio alle indicazio della sentenza Sez. U., n. 37197 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264857 e alla successiva elaborazione della giurisprudenza di legittimità – ha revocato il riconosciuto beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
Con requisitoria scritta, depositata il 28 settembre 2022, il Sosti Procuratore generale, NOME COGNOME, ha prospettato- l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. E’ preliminare e fondato il secondo motivo di ricorso.
2. Non è controverso che il ricorrente con la sentenza del Giudice per l indagini preliminari in data 9 luglio 2009, irrevocabile il 14 giugno 2010, a ottenuto l’applicazione, su accordo delle parti, della pena di tre anni di recl ed euro 11.959,00 di multa, in relazione al delitto di cui all’art. 73, comma 1 bis del d.P.R. n. 309 del 1990 per condotte aventi ad oggetto “droghe leggere” Basandosi sull’apprezzamento dell’incongruità della pena, oggetto di proposta d parte della difesa, il Giudice dell’esecuzione l’ha disatteso e ha proced rideterminare la pena nell’ambito di una propria autonoma e discrezional rivalutazione della fattispecie, in adeguamento alla diversa previsi sanzionatoria per il delitto dì cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/90, di vigente a seguito della pronuncia della Corte costituzionale nr. 32 del .2014.
Il Giudice dell’esecuzione ha inteso ricalcare le indicazioni ermeneutic offerte con la sentenza nr. 37107 del 26 febbraio 2015, COGNOME, Rv. 264858, con la quale si è stabilito che «La pena applicata con la sentenza di patteggiame avente ad oggetto uno o più delitti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del relativi alle droghe c.d. leggere, divenuta irrevocabile prima della sentenza n del 2014 della Corte costituzionale, deve essere rideterminata in sede esecuzione in quanto pena illegale, e ciò anche nel caso in la pena concretamente applicata sia compresa entro i limiti edittali prev dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 200 rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità».
E, tuttavia, nel procedere all’autonoma -all’individuazione della pe ritenuta congrua, si è mosso in violazione dell’ulteriore principio espresso in di legittimità secondo il quale, il. giudice dell’esecuzione pur pot rideterminare in via autonoma e discrezionale la pena inflitta con senten irrevocabile di patteggiamento, sia in caso di mancato raggiungiment dell’accordo tra le parti che in quello in cui reputi incongrua la pena concor senza fare ricorso a criteri automatici di tipo aritmetico, ma secondo i crit cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., ciò deve fare nel rispetto dell’a originariamente intervenuto tra le parti quanto agli elementi influ sulla pena non coinvolti nel giudizio di illegittimità costituzionale.
Sicché egli «è vincolato alle statuizioni del giudice della cognizione rela al riconoscimento delle circostanze, al giudizio di comparazione e alla riduzio della pena per il rito, ma non rispetto a quelle concernenti la determinaz
della pena base e l’entità della diminuzione per le attenuanti generi trattandosi di aspetti che attengono alla commisurazione in concre della pena rispetto al mutato parametro legale» (cfr., in tema di rideterm inaz in executivis della pena a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2019, Sez. 1, n. 22215 del 10/01/2022, dep. 2022, Valeriani, Rv. 283122).
Quanto, invece, al primo motivo di ricorso, impregiudicata la nuova valutazione che il giudice dell’esecuzione dovrà fare in merito all’entità generiche, non si ravvisano le lamentate illogicità nel ragionamento con il qual giudice dell’esecuzione è pervenuto alla complessiva riparametrazione dell pena.
Per gli esposti motivi, l’ordinanza impugnata dev’essere annullat limitatamente all’esclusione delle circostanze attenuanti generiche, con rinvio nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente all’esclusione delle circostanz attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per indagini preliminari del Tribunale di Grosseto.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 21 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente