Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49359 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49359 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/04/2023 del GIP TRIBUNALE di PISTOIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza dell’il aprile 2023 il Tribunale di Pistoia, in funzione giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza del condanNOME NOME COGNOME disporre la sospensione dell’ordine di esecuzione, dichiarare la inesistenza di r ostativi, rideterminare la pena a seguito della dichiarazione di incostituziona dell’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ed ordinare al pu ministero di emettere una nuova posizione giuridica conforme alla rideterminazione della pena.
In particolare, il giudice dell’esecuzione ha rilevato che la ricorrente era condannata per il reato dell’art. 12, aggravato anche ai sensi del comma 3-t lett. b), ovvero il fine di profitto, che non era travolto dalla dichiarazi
incostituzionalità, talchè il reato in espiazione rientrava comunque tra quelli ostativi. Né era possibile rideterminare la pena, perché nel concordato in appello le parti avevano proposto al giudice, che aveva recepito l’accordo, di calcolare la pena sull’ipotesi non aggravata dell’art. 12, comma 1, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, talchè in esso non ha trovato spazio l’aggravante dichiarata incostituzionale.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso condanNOME, per il tramite del difensore, con i seguenti motivi.
Con il primo motivo deduce violazione di legge, perché in realtà il giudice dell’esecuzione non avrebbe compreso che il concordato in appello non può essere partito dalla pena del comma 1 dell’art. 12, in quanto ciò che era contestato alla imputata è il reato del comma 3, lett. d) e 3-ter, lett. b), dello stesso articolo ed il comma 3, lett. d), è stato dichiarato incostituzionale; i giudici del merito hanno ritenuto il comma 3, lett. d), fattispecie autonoma di reato, e non mera aggravante, come si desume dal calcolo che hanno effettuato in cui non hanno proceduto al bilanciamento con le attenuanti che è vietato solo per il comma 3ter, ma non per il comma 3.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge, perché, anche a voler ritenere che la stessa sia stata condannata per il reato dell’art. 12, comma 1, la pena irrogata dovrebbe comunque essere rideterminata perché in essa ha trovato spazio una aggravante dichiarata incostituzionale, senza la quale le parti avrebbero concordato una pena base inferiore e proporzionata al disvalore del fatto
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente alla determinazione della pena.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato.
E’ fondato, in particolare, il secondo motivo, con assorbimento del primo.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), emerge che il calcolo proposto dalle parti nel concordato in appello era il seguente: pena base per il reato dell’art. 12, comma 3, lett. d), d.lgs. n. 286 del 1998: 5 anni di reclusione; aumento per l’aggravante del comma 3-ter létt. b) dello stesso art. 12: 6 anni ed 8 mesi di reclusione e 50.000 euro di multa; riduzione per le
attenuanti generiche: 4 anni, 5 mesi e 15 gg. di reclusione e 36.000 euro di multa; aumento per la continuazione con i reati satellite: 5 anni ed I mese di reclusione e 48.000 euro di multa; riduzione per il rito speciale: 3 anni, 4 mesi e 20 gg. di reclusione e 32.000 euro di multa.
Però, poi leggendo il verbale dell’udienza davanti alla Corte d’appello, si può notare che al testo precompilato, in cui c’è scritto che le parti si riportano alle richieste formulate per iscritto, è aggiunto un asterisco, che rimanda ad una frase scritta a penna in calce allo stesso foglio.
La frase richiamata dall’asterisco è la seguente: “preliminarmente si dà atto che la difesa di COGNOME, a modifica dell’istanza di concordato, chiede il riconoscimento delle generiche riconosciute e stimate equivalenti rispetto alle aggravanti. Conferma per il resto”.
La Corte d’appello recepisce il concordato, così come emendato dalle parti in udienza, ed in motivazione la pronuncia di appello ritiene congrua la pena proposta in quanto parametrata sul massimo edittale della fattispecie non aggravata dell’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286 del 1998.
Nella ordinanza impugnata il giudice dell’esecuzione ha sostenuto che con questa formulazione del calcolo non ha trovato spazio l’aggravante dichiarata incostituzionale, ma si tratta di affermazione non corretta.
In una contestazione caratterizzata dalla presenza di due aggravanti, una bilanciabile (quella dell’art. 12, comma 3, lett. d), poi dichiarata incostituzionale) ed una non bilanciabile (il fine di profitto di cui all’art. 12, comma 3-ter), la fras manoscritta aggiunta a verbale di udienza, e richiamata con un asterisco, è servita ad adeguare il calcolo al principio di diritto fatto proprio dalla pronuncia Sez. U, Sentenza n. 42414 del 29/04/2021, P.C. in proc. Cena, Rv. 232096, secondo cui “le circostanze attenuanti che concorrono con aggravanti soggette a giudizio di comparazione ed una aggravante che non lo ammette in modo assoluto devono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta per il reato aggravato dalla circostanza “privilegiata”, senza tener conto delle stesse (Fattispecie relativa alle circostanze aggravanti “privilegiate” di cui all’art. 625 cod. pen.)”.
In definitiva, quando in una contestazione concorrono una aggravante bilanciabile ed una aggravante non bilanciabile, e si ritiene di riconoscere le attenuanti generiche, occorre preliminarmente effettuare il giudizio di bilanciamento tra esse e l’aggravante billanciabile, poi all’esito aggiungere l’aggravante non bilanciabile, e poi al calcolo così effettuato sottrarre le attenuanti.
Il calcolo proposto dalle parti, come emendato dalla frase manoscritta aggiunta in verbale di udienza, rispettava questa metodologia di determinazione della pena.
Ne consegue che, come correttamente riportato nella motivazione della pronuncia di appello, a questo punto i 5 anni di reclusione assunti come pena base non erano più la pena minima del reato aggravato dell’art. 12, comma 3, lett. d) (come proposto nel calcolo originario sottoposto alla valutazione della Corte d’appello), ma la pena massima del reato non aggravato dell’art. 12, comma 1.
A differenza di quanto ritenuto dal giudice dell’esecuzione, però, questo non significa che l’aggravante incostituzionale non abbia trovato spazio nella pena applicata dal giudice della cognizione.
Il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza è stato effettuato, infatti, tra una aggravante incostituzionale e le attenuanti generiche; l’elisione dell’aggravante avrebbe potuto portare in astratto ad un risultato diverso. Soltanto con un giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza delle attenuanti si sarebbe potuti arrivare a sostenere che l’aggravante non aveva trovato spazio nella pena applicata dal giudice della cognizione.
Ne consegue che il ricorso è fondato, e l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2023.