Rideterminazione della pena: non può vanificare la prescrizione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 42618/2024, ha riaffermato un principio fondamentale in materia di rideterminazione della pena a seguito della prescrizione parziale dei reati. Quando una parte delle accuse cade, il giudice del rinvio non può limitarsi a confermare una sanzione quasi identica alla precedente, ma deve fornire una motivazione logica e specifica che giustifichi la nuova pena, tenendo conto dell’effettiva riduzione della condotta illecita. In caso contrario, la decisione della Corte di legittimità verrebbe svuotata di ogni significato.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un commerciante di olio di oliva, pronunciata dal Tribunale, per una serie di reati legati alla frode in commercio (artt. 515, 517 bis, 516 e 484 c.p.). L’imputato era accusato di aver commercializzato prodotti con qualità e composizione diverse da quelle dichiarate e di aver annotato false indicazioni sui registri di produzione e movimentazione dell’olio.
In un primo giudizio d’appello, la Corte territoriale aveva dichiarato prescritti i reati commessi fino al 16 febbraio 2014, rideterminando la pena. L’imputato, tuttavia, ricorreva in Cassazione, la quale accoglieva parzialmente il ricorso, estendendo il periodo di prescrizione fino al 31 dicembre 2014. Di conseguenza, la Suprema Corte annullava la sentenza e rinviava il caso a un’altra sezione della Corte d’Appello per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio relativo ai soli reati residui.
Il problema della rideterminazione della pena in sede di rinvio
In sede di rinvio, la Corte d’Appello, pur prendendo atto dell’estinzione di un numero maggiore di condotte illecite, giungeva a una pena finale di otto mesi e dieci giorni di reclusione, partendo da una pena base di otto mesi. Questa decisione è stata oggetto di un nuovo ricorso per Cassazione.
L’imputato ha lamentato una violazione di legge e un vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e, c.p.p.), sostenendo che la Corte territoriale avesse agito in modo apodittico e apparente. In particolare, la difesa ha evidenziato come i giudici del rinvio:
1. Non avessero specificato i criteri di scelta tra pena detentiva e pecuniaria.
2. Non avessero indicato quali singoli episodi criminosi fossero residuati dopo l’estesa declaratoria di prescrizione.
3. Avessero, di fatto, “sterilizzato” la pronuncia della Cassazione, mantenendo la pena sostanzialmente invariata e neutralizzando così l’effetto della prescrizione sulla mitigazione della sanzione.
In sostanza, la Corte d’Appello non si sarebbe attenuta al dictum della Corte di legittimità, omettendo di effettuare una vera e propria rideterminazione della pena applicabile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo le argomentazioni della difesa e le conclusioni conformi del Procuratore Generale. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello, pur dovendo giudicare su un numero inferiore di reati (essendo prescritti quelli fino al 31 dicembre 2014), abbia confermato la pena base di otto mesi di reclusione per il reato più grave, aggiungendo un aumento minimo per la continuazione.
Questa operazione è stata definita illogica e contraddittoria. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata “apodittica ed apparente” perché non ha fornito alcuna spiegazione sul perché, nonostante la significativa riduzione delle condotte penalmente rilevanti, la pena base dovesse rimanere la stessa. La Corte territoriale ha omesso di specificare quali episodi criminosi residuassero e come questi giustificassero una sanzione così vicina a quella precedentemente annullata. In questo modo, ha finito per vanificare la decisione della Cassazione, che mirava proprio a ottenere un ricalcolo della pena che tenesse conto della minore gravità complessiva del fatto.
Conclusioni
La sentenza in esame ribadisce un principio cruciale: la declaratoria di prescrizione di una parte dei reati non è un mero esercizio formale, ma deve avere un’incidenza concreta e tangibile sulla sanzione finale. Il giudice del rinvio ha il dovere di ricalibrare la pena in modo logico e trasparente, spiegando dettagliatamente le ragioni della sua decisione. Una motivazione che si limiti a riproporre la pena precedente, senza tenere conto della nuova e più limitata base fattuale, costituisce una violazione di legge e un vizio che porta all’annullamento della sentenza. La giustizia non è solo punire, ma farlo nella giusta misura, con un percorso argomentativo chiaro e coerente.
Quando una parte dei reati viene dichiarata prescritta, il giudice del rinvio come deve procedere?
Il giudice deve procedere a una nuova e autonoma valutazione della sanzione per i soli reati residui. Deve ricalcolare la pena, fornendo una motivazione specifica e logica che giustifichi la sanzione irrogata alla luce della ridotta gravità complessiva del fatto, senza vanificare gli effetti della prescrizione.
Cosa si intende per motivazione “apodittica ed apparente” in una sentenza?
Significa che la motivazione è solo un’affermazione di principio, priva di un’effettiva argomentazione logico-giuridica. Il giudice non spiega il percorso razionale che lo ha portato a quella conclusione, rendendo la sua decisione arbitraria e non controllabile.
Qual è l’effetto pratico di questa sentenza della Cassazione?
La sentenza della Corte d’Appello è stata annullata. Il processo dovrà essere celebrato nuovamente davanti a un’altra sezione della Corte d’Appello, la quale dovrà attenersi scrupolosamente ai principi stabiliti dalla Cassazione, procedendo a una corretta e motivata rideterminazione della pena che rifletta l’effettiva estinzione di una parte dei reati contestati.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42618 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42618 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PARTANNA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 3 novembre 2022 la Terza Sezione penale di questa Corte ha annullato con rinvio la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di NOME COGNOME, limitatamente ai reati commessi fino al 31 dicembre 2014 perché estinti per prescrizione, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio quanto ai residui reati, rigettando nel resto il ricorso proposto.
COGNOME era stato condannato con sentenza del 10 novembre 2020 dal Tribunale di Sciacca in relazione ai reati di cui agli artt. 515 e 517 bis, 516 e 484 cod. pen per avere, nell’esercizio della propria attività commerciale commercializzato prodotti diversi per qualità e composizione da quelli dichiarati o pattuiti e per avere annotato false indicazioni sugli appositi registri soggetti all ispezioni dell’autorità preposta al controllo delle produzioni, ai movimenti e alle lavorazioni dell’olio di oliva ed extravergine di oliva.
La Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza suddetta, in data 21 dicembre 2021 ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine ai reati ascritti limitatamente alle condotte poste in essere fino al 1 febbraio 2014 perché estinti per intervenuta prescrizione e, per l’effetto, ha rideterminato la pena in mesi otto e giorni venti di reclusione.
La Terza Sezione di questa Corte, accogliendo in parte il secondo motivo di ricorso proposto riteneva correttamente calcolati, ai fini del decorso del termine di prescrizione, i 64 giorni per “emergenza Sanitaria da Covid 19” considerando anche il periodo precedente al 17 aprile 2020, data in cui era stata fissata l’udienza poi rinviata al 14 luglio 2020. A detta sospensione, dovevano aggiungersi, secondo la Terza Sezione ulteriori 60 giorni da computare in relazione al dedotto impegno professionale del difensore, con la conseguenza che la prescrizione doveva ritenersi maturata per i fatti commessi fino alla data del 31 dicembre 2014 e non piuttosto al 16 febbraio 2014, come calcolata erroneamente dai giudici del gravame.
In sede di rinvio, la Corte territoriale con la sentenza del 19 marzo 2024, “considerata la pena base di mesi otto di reclusione, irrogata per il reato più grave sub capo A) e la pronuncia di estinzione per prescrizione delle condotte riconnprese nelle condotte sub A) e B) poste in essere fino al 31 gennaio 2023, nonché del reato di cui sub D)” reputava congruo l’aumento di pena, per la continuazione, di dieci giorni pervenendo alla pena finale di mesi otto e giorni dieci di reclusione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’COGNOME affidandolo a due motivi.
6.1 Con il primo si deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di determinazione della pena cui la Corte è pervenuta in maniera apodittica ed apparente, individuando solo la pena base di mesi otto senza specificare i criteri di scelta tra pena detentiva e pena pecuniaria, senza indicare i singoli episodi di cui ai capi A) e B) residui, commessi sino al 31 dicembre 2014, non estinti per prescrizione.
6.2 Con il secondo motivo si denunciano le medesime violazioni di legge e vizi di motivazione rilevando che la Corte territoriale non si è attenuta al dictum della Corte di legittimità avendo “nella sostanza omesso di rideterminare il trattamento sanzionatorio applicabile”. Di fatto, la Corte, senza tener conto dei numerosi episodi che erano già prescritti, non specificando quali fossero quelli residui ancora non prescritti e determinando la pena, sostanzialmente, nella stessa misura, ha sterilizzato la pronuncia di estinzione dei reati commessi fino alla data del 31.12.2023 resa dalla Corte di legittimità, neutralizzandone così ogni refluenza sotto il profilo della conseguente mitigazione sanzionatoria.
Il P.G. in persona del sostituto NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
I motivi pbssono essere trattati congiuntamente. La Corte territoriale, a seguito della pronuncia della Terza Sezione penale che dichiarava prescritti i reati commessi fino al 31 dicembre 2014, dunque, ampliando di ben dieci mesi il termine entro il quale le condotte ascritte all’COGNOME dovevano intendersi estinte per prescrizione, ha così deciso “considerata la pena base di mesi otto di reclusione irrogata per il reato più grave di cui al capo A) e la pronuncia di estinzione per