Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40290 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/01/2023 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 20/1/2023 ha rigettato la richiesta proposta nell’interesse di COGNOME NOME di rideterminare la pena inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bologna il 9/12/2010, irrevocabile il 13/7/2011.
Il condannato ha proposto istanza ex art. 670 cod. proc. pen. rilevando che la pena nei suoi confronti deve essere nuovamente determinata a seguito della sentenza n. 73/2020 con la quale la Corte cost. ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 69, comma quarto cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. su quella di cui all’art. 99, comma quarto cod. pen.
Nei suoi confronti, infatti, la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di equivalenza tra l’attenuante di cui all’art. 89 cod. pen. e la recidiva di cui all’art. 99, comma quarto cod. pen. sull’applicazione della norma ora
dichiarata incostituzionale e la pena, pertanto, venuto meno il divieto, dovrebbe essere rideterminata.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza evidenziando che la Corte di appello non ha fondato il giudizio di equivalenza solo sulla base del divieto ma anche dando conto che un più favorevole giudizio era comunque precluso dalla “globale gravità dei diversi delitti posti in essere” e dalla “personalità negativa del COGNOME, sfociata in plurimi e reiterati atti vessatori nel completo disinteresse degli obblighi di convivenza”, giudizio questo formulato dal giudice di cognizione che prescinde dalla dichiarazione di incostituzionalità del divieto di cui all’art. 69, comma quarto cod. pen. e che, pertanto, non consente al giudice dell’esecuzione di procedere a una nuova e diversa determinazione della pena.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge evidenziando che la conclusione del giudice dell’esecuzione è errata in quanto non può ritenersi che il giudizio di bilanciamento delle circostanze sia stato effettuato dal giudice della cognizione prescindendo dal divieto di cui all’art. 69, comma quarto cod. pen. di cui lo stesso giudice ha evidentemente tenuto conto, ciò anche nella valutazione di merito.
In data 22 maggio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO chiede che il ricorso sia rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che la conclusione del giudice dell’esecuzione sarebbe errata in quanto non può ritenersi che il giudizio di bilanciamento delle circostanze sia stato effettuato dal giudice della cognizione prescindendo dal divieto di cui all’art. 69, comma quarto cod. pen.
La doglianza è manifestamente infondata.
1.1. Il giudice dell’esecuzione, qualora sia venuto meno a seguito di una pronuncia di illegittimità costituzionale il divieto di valutare prevalente una circostanza attenuante rispetto a una circostanza aggravante quale la recidiva, ha il potere di procedere a un nuovo giudizio di bilanciamento e affermare la prevalenza dell’attenuante, anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260698 – 01
e, da ultimo, con specifico riferimento al caso di specie Sez. 5, n. 5729 del 06/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282845 – 01: “In tema di bilanciamento tra circostanze, il diniego di prevalenza dell’attenuante del vizio parziale di mente sull’aggravante della recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., fondato sul solo divieto “obbligato” previsto dall’art. 69, comma quarto, cod. pen. – dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 2020 – e non anche sull’applicazione di norme diverse, è causa di annullamento con rinvio della sentenza”).
1.2. Il giudice dell’esecuzione si è conformato al principio in precedenza indicato.
Il provvedimento impugnato, infatti, dato atto che il giudice di cognizione ha fondato il giudizio di equivalenza su di una valutazione complessiva, che tiene conto della personalità negativa del ricorrente e della globale gravità dei reati commessi, ha coerentemente ritenuto che la decisione non sia stata determinata dal divieto di cui all’art. 69, comma 4, cod. pen.
La conclusione secondo la quale non si può procedere in sede di esecuzione a una nuova determinazione della pena, pertanto, adeguatamente e correttamente motivata con il riferimento alle specifiche considerazioni espresse sul punto dal giudice di cognizione, non è sindacabile in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 giugno 2023 Il Consig ere relatore