Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 47317 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 47317 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE nato a AVELLINO il 09/04/1984
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
udito il difensore. In difesa del ricorrente NOME è presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di ROMA che associandosi alle conclusioni del PG, insiste nell’accoglimento del ricorso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con ricalcolo della pena effettuato direttamente dalla Corte.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Napoli, giudicando in sede di rinvio a seguito di pronuncia di annullamento della Corte di cassazione limitatamente alla ricorrenza della circostanza aggravante della finalità di agevolazione di una associazione di stampo mafioso ai sensi dell’art.416 bis -1- cod.pen. con riferimento al delitto di favoreggiamento personale e in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, in considerazione dei rilevati profili di contraddittorietà nella sua determinazione rispetto a quello riservato ad altri correi, escludeva la suddetta circostanza aggravante e, confermato il giudizio di equivalenza tra circostanze di segno opposto, rideterminava la pena nei confronti di NOME in anni sei mesi otto di reclusione con riferimento al delitto di cui all’art.74 dPR 309/90. Dichiarava inoltre prescritto il reato di favoreggiamento personale, a seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis 1- cod.pen.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di NOME il quale, con un unico motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di rinvio.
Sotto un primo profilo assume essere la corte incorsa in un errore percettivo per avere operato il giudizio di valenza tra circostanze laddove, una volta esclusa la circostanza aggravante di cui all’art.416 bis -1cod.pen., non ricorrevano ulteriori circostanze aggravanti da considerare ai fini del giudizio di valenza, atteso che la circostanza aggravante del numero degli associati era stata esclusa fin dal giudizio di primo grado, tanto che nella stessa sentenza di appello veniva dato atto di tale circostanza. Tale travisamento di un dato processuale da parte del giudice del rinvio, aveva determinato una ipotesi di reformatio in pejus con inosservanza dell’art.597 cod.proc.pen. laddove, a seguito della eliminazione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis -1- cod.pen., avrebbe dovuto disporsi la riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, che già erano state riconosciute dai giudici di merito.
Sotto diverso profilo denuncia assenza motivazionale e inosservanza del thema devoluto dal giudice di legittimità nella sentenza di annullamento, in quanto il giudice del rinvio aveva del tutto omesso di considerare l’ulteriore compito affidato nella sentenza rescindente e cioè di parametrare il trattamento sanzionatorio in ragione della rinuncia ai motivi concernenti la
responsabilità e di motivare le ragioni della disparità del trattamento sanzionatorio rispetto agli altri correi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Fondati risultano i motivi di ricorso proposti dalla difesa di NOME avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli pronunciata in sede di rinvio la quale, nel rideterminare il trattamento sanzionatorio in relazione alla contestazione di cui al capo 1) della rubrica (partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti), procedeva ad operare un giudizio di valenza tra circostanze nei termini seguenti: “pena così determinata (in) anni dieci di reclusione, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti con l’aggravante di cui all’art.74 comma 1 D.P.R. 309/90, con l’aggravante di essere commesso il fatto da un numero di associati superiore a dieci”.
Quanto al riferimento all’aggravante di cui all’art.74 comma 1 D.P.R. 309/90, non è dato comprendere come la fattispecie autonoma a condotte multiple di cui all’art.74 comma 1 bis D.P.R. 309/90 possa essere stata posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche atteso che, da un lato, essa costituisce una figura autonoma di reato (sez.1, n.6312 del 27/01/2011, Mento e altri, Rv.246118) e quindi non suscettibile di giudizio di bilanciamento e, sotto diverso profilo, il NATALE risulta essere stato condannato per il delitto di mera partecipazione al reato associativo.
2.1 In relazione poi alla circostanza aggravante del numero di associati (art.74, comma 3, d.P.R. 309/90), il giudice del rinvio è incorso nel travisamento di un dato processuale, in quanto la circostanza aggravante del numero degli associati era già stata esclusa dal giudice di primo grado (Sentenza del GUP del Tribunale di Napoli in data 22 luglio 2020, pag.425), sebbene detta esclusione non era stata riportata nel dispositivo della decisione; d’altro canto la stessa sentenza rescindente dava atto, sebbene in relazione alla posizione di altro ricorrente, che il delitto associativo non risultava aggravato da circostanze tanto che, a pag.41 della sentenza rescindente (sestultima pagina a fronte di documento non numerato), rappresentava nel terzo capoverso che, in relazione all’aumento apportato sulla pena base del delitto associativo per la “contestata aggravante”, “trattasi di evidente errore materiale al quale può ovviare questa Corte in base al disposto dell’art.619, comma 2, cod.proc.pen.”
2.2. In conclusione il giudizio di valenza tra circostanze di segno opposto, operato dalla Corte di appello di Napoli in relazione alla posizione di NOME COGNOME risulta il frutto di un dato processuale travisato (ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art.74, comma 3, d.P.R. 309/90), nonché di una affermazione illogica, e astrattamente in violazione di legge, quanto al riferimento alla ipotesi di cui all’art.74, comma 1 d.P.R. 309/90; si impone pertanto l’annullamento della relativa statuizione, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per una nuova valutazione sul punto.
Lo stesso giudice dovrà comunque procedere altresì ad una complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio nei confronti dell’imputato, atteso che la decisione impugnata ha del tutto omesso di attenersi al dictum della sentenza rescindente la quale aveva ravvisato (sempre a pag.41 quarto e quinto capoverso) “profili di carenza e contraddittorietà della motivazione” laddove il giudice di appello, “pur affermando che una rideterminazione del trattamento sanzionatorio si imponeva per gli imputati il cui comportamento processuale si fosse caratterizzato per la rinuncia a parte dei motivi di appello (pag.130 della sentenza impugnata), in maniera contraddittoria, poi, confermava la pena inflitta in primo grado a NOME per il quale pure si era dato atto in sentenza che aveva rinunciato ai motivi di appello relativi all’affermazione di responsabilità per tutti i reati scopo (vedi pag.105 della sentenza impugnata); inoltre, i Giudici di appello omettevano di motivare in ordine alle ragioni che avevano determinato la Corte di merito a diversificare la posizione di NOME rispetto a quella dei coimputati COGNOME NOMECOGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME“.
3.1. Orbene a tale compito il giudice del rinvio si è totalmente sottratto e pertanto, anche in relazione a tale profilo, che involge il complessivo trattamento sanzionatorio del ricorrente, deve disporsi l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per una puntuale valutazione sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024.