Rideterminazione della Pena: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’Ordinanza in commento affronta un tema cruciale del diritto processuale penale: la rideterminazione della pena a seguito di un’assoluzione parziale in sede di rinvio. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, dichiara inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la correttezza del calcolo effettuato dalla Corte d’Appello e fornendo importanti chiarimenti sui limiti del sindacato di legittimità in materia. Analizziamo insieme i passaggi di questa vicenda processuale.
I Fatti del Processo: Dal Primo Grado alla Cassazione
La vicenda giudiziaria ha origine con una condanna a otto anni di reclusione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Potenza. L’imputato era stato riconosciuto colpevole per reati legati agli stupefacenti (artt. 73 e 74 del d.P.R. 309/1990) e per il porto e la detenzione abusivi di una pistola. La sentenza era stata confermata in primo appello.
Successivamente, la Suprema Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso dell’imputato, aveva annullato con rinvio la decisione limitatamente alle accuse relative alle armi. La Corte d’Appello di Salerno, quale giudice del rinvio, ha quindi assolto l’imputato da questi specifici reati e ha proceduto a ricalcolare la sanzione complessiva per i reati residui, fissandola in sette anni e quattro mesi di reclusione.
È contro questa nuova sentenza che l’imputato ha proposto un ulteriore ricorso in Cassazione, lamentando un presunto difetto di motivazione nel processo di rideterminazione della pena.
La Decisione della Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sulla valutazione di manifesta infondatezza delle censure mosse dal ricorrente. Secondo la Corte, il giudice del rinvio ha operato in modo logico e coerente, senza incorrere in alcun vizio motivazionale.
Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende, una sanzione pecuniaria prevista per i casi di inammissibilità del ricorso, volta a scoraggiare impugnazioni dilatorie o palesemente infondate.
Le Motivazioni alla base della corretta rideterminazione della pena
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nell’analisi del metodo seguito dalla Corte d’Appello per ricalcolare la pena. La Corte territoriale aveva confermato la pena base di dieci anni di reclusione, già stabilita in primo grado per il reato più grave (quello associativo). Da questa base, aveva poi scomputato una pena quantificata in un anno per i reati di armi, per i quali era intervenuta l’assoluzione.
La Suprema Corte osserva che questo calcolo è stato tutt’altro che sfavorevole per il ricorrente. Infatti, pur essendo i reati di armi astrattamente più gravi del reato di spaccio (art. 73), la Corte d’Appello ha attribuito ai primi una pena (un anno) inferiore a quella che era stata indistintamente applicata in primo grado per entrambi i reati in continuazione (due anni totali). In sostanza, il giudice del rinvio ha eliminato una porzione di pena ritenuta congrua per i reati venuti meno, operando una rideterminazione che non ha penalizzato l’imputato, ma anzi ha seguito un criterio logico e trasparente. Di conseguenza, le doglianze sul punto sono state giudicate prive di qualsiasi fondamento.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il sindacato della Corte di Cassazione sulla determinazione della pena da parte dei giudici di merito è limitato al controllo della logicità e della coerenza della motivazione. Quando il giudice del rinvio, a seguito di un annullamento parziale, ricalcola la pena in modo trasparente, partendo dalla pena base del reato più grave e sottraendo una porzione congrua per i reati esclusi, la sua decisione è difficilmente censurabile in sede di legittimità, a meno di palesi vizi logici.
Per la difesa, ciò significa che un ricorso basato su un generico dissenso rispetto al quantum della pena rideterminata, senza evidenziare specifiche e manifeste illogicità nel percorso argomentativo del giudice, ha scarse probabilità di successo e rischia di concludersi con una condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria per inammissibilità.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le censure sul difetto di motivazione nella rideterminazione della pena sono state ritenute manifestamente infondate. La Corte territoriale aveva operato in modo logico e non sfavorevole al ricorrente.
Come ha operato la Corte d’Appello nel ricalcolare la pena dopo l’assoluzione parziale?
La Corte d’Appello ha confermato la pena base di dieci anni per il reato associativo e ha sottratto un anno di reclusione per i reati di porto e detenzione di armi per i quali era intervenuta l’assoluzione, rideterminando la pena finale in sette anni e quattro mesi.
Quale è stata la conseguenza economica per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40635 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40635 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a STIGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME era stato condannato con rito abbreviato dal G.i.p. del Tribunale di Potenza, con sentenza del 04/10/2021, alla pena finale di anni otto di reclusione per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché per i delitti di porto e detenzione abusivi di una pistola: sentenza confermata in data 24/02/2022 dalla Corte d’Appello di Potenza;
rilevato che il ricorso per cassazione avverso tale ultima pronuncia era stato parzialmente accolto da questa Suprema Corte, con sentenza n. 41847 del 05/07/2023 di annullamento con rinvio la decisione di appello limitatamente alla condanna per la detenzione e il porto dell’arma;
rilevato che in sede di rinvio la Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 23/01/2024, ha assolto l’imputato dal reato in tema di armi, rideterminando la pena in anni sette, mesi quattro di reclusione per i residui reati e confermando nel resto;
ritenuto che le censure relative al difetto motivazionale nella rideterminazione della pena siano manifestamente infondate, dal momento che la Corte territoriale ha confermato la pena base in anni dieci per il reato associativo già irrogata in primo grado (dove l’aumento per la continuazione per i due residui reati era stato complessivamente ma indistintamente determinato in anni due), e ha quantificato in anni uno di reclusione la pena da eliminare per il porto e detenzione abusivi: con ciò attribuendo al reato venuto meno una gravità pari alla residua imputazione di cui all’art. 73, nonostante la maggiore gravità in astratto di tale ultimo reato, e dunque operando una rideterminazione in senso certamente non sfavorevole al ricorrente;
ritenuto che il ricorso debba pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 27 settembre 2024 Il Consigli e’ etensore GLYPH
Il presidente