Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26695 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26695 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/06/2025
In nome del Popolo Italiano
– Presidente –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
RITENUTO IN FATTO
GLYPH1. NOME NOME aveva promosso incidente di esecuzione, volto alla rideterminazione della pena a lui inflitta con sentenza in data 25 giugno 1996 del Tribunale di Genova, confermata dalla Corte di appello di Genova con sentenza del 20 gennaio 1997 e passata in giudicato il 15 dicembre 1997, con la quale era stato condannato alla pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione, perchØ riconosciuto colpevole del delitto di cui agli artt. 73 e 80, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, commesso nel 1993. Tale richiesta si fondava sulla sentenza n. 40 del 2019 con cui la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della fissazione del minimo edittale, per il reato di cui all’art. 73, d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, in 8 anni, piuttosto che in 6 anni di reclusione.
1.1. Il Giudice dell’esecuzione aveva disatteso l’istanza con provvedimento assunto de plano in data 18 luglio 2023, sul presupposto che la condanna oggetto dell’istanza ricadesse sotto la vigenza di una disciplina diversa rispetto a quella dichiarata incostituzionale. Tale provvedimento era stato però annullato da questa Corte per ragioni processuali, attesa la mancata instaurazione del contraddittorio.
1.2. Con l’ordinanza in data 12 giugno 2024, il Tribunale di Genova – in funzione di giudice dell’esecuzione – aveva rideterminato la pena inflitta al condannato per effetto dell’ordinanza della Corte di assise di Milano del 19 marzo 2005 (che aveva ritenuto il vincolo della continuazione fra i reati di cui ai capi AC e AE giudicati con la sentenza della Corte di appello di Genova del 20 gennaio 1997, irrevocabile il 15 dicembre 1997 e i reati giudicati con la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 marzo 1997, passata in giudicato il 18 aprile 1997), in complessivi 20 anni e 8 mesi di reclusione e 61.974,83 euro di multa. Con il medesimo provvedimento aveva precisato che restavano fermi gli ulteriori 2 anni di reclusione inflitti con la sentenza della Corte di appello di Genova del 20 gennaio 1997, irrevocabile il 15 dicembre 1997, per il reato di calunnia di cui al capo AL, non ritenuto unificabile in continuazione rispetto ai fatti residui.
1.3. Con sentenza n. 46306 in data 29 ottobre 2024, la Prima Sezione penale della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando che la rideterminazione al ribasso per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale non riguardava soltanto la pena-base, ma doveva concernere anche quella applicata per i reati satellite, determinata in base al criterio secondo cui gli aumenti di pena ex artt. 81 cod. pen. devono essere proporzionali alla pena base.
1.4. Con ordinanza in data 13 febbraio 2025, il Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rideterminato la pena complessiva inflitta a NOME COGNOME per effetto della sentenza del Tribunale di Genova in data 17 luglio 1996 e dell’ordinanza della Corte di assise di Milano in data 18 marzo 2005 in complessivi 20 anni e 6 mesi di reclusione e 61.974,83 euro di multa, mantenendo fermi gli ulteriori anni 2 di reclusione irrogati per il reato di calunnia di cui al capo AL della sentenza del Tribunale di Genova in data 17 luglio 1996, non ritenuto in continuazione.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen.,
nonchØ la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla rideterminazione della pena dei reati satellite, limitata a soli 2 mesi di reclusione per ben 7 reati unificati dalla continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. In particolare il ricorso lamenta che, senza tenere conto delle statuizioni della pronuncia rescindente, il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione il criterio aritmetico-proporzionale in base al quale, una volta che il trattamento sanzionatorio previsto per la violazione piø grave sia dichiarato incostituzionale, gli effetti favorevoli devono ripercuotersi anche sulla pena inflitta per il reato satellite che, pertanto, deve essere «corrispondentemente» ridotta dal giudice dell’esecuzione. Viceversa, il Tribunale avrebbe tenuto conto unicamente del criterio dettato dall’art. 133 cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento all’indeterminatezza e alla sproporzione della riduzione di pena stabilita per i reati satellite. Il Tribunale avrebbe proceduto alla rideterminazione dei reati satellite per i due episodi di cui ai capi AE e AO operando una detrazione di 1 mese di reclusione, così come per gli ulteriori fatti posti in continuazione con l’ordinanza della Corte di assise di Milano del 18 marzo 2005, riguardanti la violazione dell’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e ulteriori cinque episodi delittuosi ex art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. In questo modo sarebbe stata applicata una riduzione palesemente sproporzionata, posto che la rideterminazione operata sulle pene dei reati satellite individuati nell’ordinanza milanese, ricomprendente ben sei violazioni e la cui pena complessiva era di 8 anni di reclusione, corrisponderebbe ad una riduzione di complessivi mesi 1 di reclusione, così come la detrazione intervenuta per i due episodi della sentenza genovese, la cui pena ammontava a 1 anno e 5 mesi di reclusione. Non si comprenderebbe, dunque, quale criterio il Giudice dell’esecuzione abbia adottato nel determinare la stessa riduzione di pena per un numero così differente di reati satellite.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione in relazione al quantum delle rideterminazioni dei singoli reati satellite. Il Giudice dell’esecuzione avrebbe omesso qualsiasi motivazione in merito ai criteri utilizzati per la rideterminazione della pena dei singoli reati satellite, limitandosi a richiamare soltanto i parametri previsti dall’art. 133 cod. pen. e, in particolare, la personalità del condannato desunta unicamente dai precedenti penali. E ciò sarebbe tanto piø grave in rapporto al fatto che i due ‘gruppi’ di reati satellite erano stati rideterminati, nonostante la grande differenza in termini di quantificazione della pena, in egual misura, ovvero in 1 mese di reclusione per ogni ‘gruppo’.
In data 2 maggio 2025 Ł pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale Ł stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Va premesso che la pena-base in origine inflitta a NOME COGNOME per il reato ritenuto piø grave previsto dagli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo AC della sentenza del Tribunale Genova in data 17 luglio 1996, determinata in 13 anni di reclusione e in 85.000 euro di multa, era stata ridotta a 11 anni di reclusione con l’ordinanza del Tribunale di Genova in data 12 giugno 2024, la quale, sul punto, non Ł stata oggetto di censura da parte dalla Corte di cassazione ed Ł stata, dunque, confermata dal provvedimento oggi
impugnato.
Quest’ultimo, secondo le indicazioni contenute nella sentenza rescindente, ha proceduto alla rideterminazione dei reati satellite accertati con tale sentenza, contestati ai capi AE (relativo alla detenzione di mezzo chilo di eroina per il quale l’aumento originario era stato di 5 mesi di reclusione e di 10 milioni di lire di multa) e AO (relativo alla detenzione di 1,5 chili di eroina commessa con l’aggravante dell’art. 80, d.P.R. n. 309 del 1990, per il quale l’aumento originario era stato di 1 anno di reclusione e di 20 milioni di lire di multa).
Avuto riguardo ai parametri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., l’aumento per il reato satellite contestato al capo AE Ł stato determinato in 4 mesi e 20 giorni di reclusione, mentre per il reato contestato al capo AO in 11 mesi e 10 giorni di reclusione, ferme restando le pene pecuniarie e l’aumento di 3 mesi di reclusione per la recidiva, con conseguente riduzione della pena 12 anni e 8 mesi di reclusione a 12 anni e 7 mesi di reclusione. Quanto, poi, agli ulteriori reati satellite per i quali, con ordinanza della Corte di assise di Milano 18 marzo 2005, era stata riconosciuta la continuazione con quelli oggetto dell’indicata sentenza del Tribunale di Genova (ovvero il reato di cui all’art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 per cui era stata inflitta la pena di 3 anni di reclusione e i cinque reati di cui all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 per i quali erano stati inflitti 5 anni di reclusione, per complessivi 8 anni di reclusione), la pena per essi inflitta Ł stata rideterminata in 7 anni e 11 mesi di reclusione, ferma restando la pena pecuniaria.
3. Tanto premesso, va rilevato che secondo l’indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il giudice dell’esecuzione che sia stato investito della richiesta di rideterminazione della pena per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella parte in cui prevedeva la pena minima edittale della reclusione nella misura di 8 anni anzichØ di 6 anni, Ł tenuto a rideterminare, accanto alla pena per il reato piø grave di cui all’art. 73, comma 1, anche gli aumenti di pena inflitti per i reati-satellite, sebbene non incisi dalla decisione di incostituzionalità. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., la porzione di pena relativa a detti reati Ł commisurata alla violazione piø grave, non rilevando piø i limiti di pena di cui alle rispettive norme incriminatrici, bensì quelli stabiliti in via generale per il reato continuato, del triplo della pena-base o, se piø favorevole, della pena che sarebbe applicabile in ipotesi di cumulo (così Sez. 3, n. 26820 del 16/07/2020, COGNOME, Rv. 279899 01; Sez. 1, n. 23588 del 09/07/2020, COGNOME, Rv. 279522 – 01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 1, n. 7182 del 9/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata). Si Ł, al riguardo, affermato che la riduzione della pena per i reati satellite debba essere «corrispondente» a quella rideterminata per la violazione piø grave conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Sez. 1, n. 23588 del 09/07/2020, COGNOME, in motivazione). Tale avverbio, tuttavia, deve essere inteso nel senso che debba procedersi a una riduzione anche per i reati satellite soci come per il reato-bae e non già nel senso che la riduzione debba essere «proporzionale» a quella operata per il reato base ossia che essa debba essere effettuata in misura proporzionalmente identica a quella eseguita per la violazione piø grave. Ciò in quanto, come anzidetto, il minimo e massimo edittale del reato continuato non sono quelli previsti per i reati che lo compongono, ma quelli autonomamente stabiliti dalla norma generale di cui all’art. 81, comma primo, cod. pen. in correlazione alla violazione piø grave nella misura variabile fino al triplo di quest’ultima, sicchØ i singoli aumenti, i quali devono essere operati autonomamente nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 133 cod. pen., andranno parametrati alla gravità e alle altre caratteristiche oggettive della singola violazione satellite entro il nuovo limite edittale, dovendo il giudice offrire idonea motivazione degli
elementi di fatto valutati nella concreta scelta dosimetrica.
Nel caso di specie tale motivazione Ł stata certamente offerta. E ciò alla luce del puntuale riferimento all’elevato spessore criminale di NOME COGNOME, attestato dai gravi precedenti ricavabili dal certificato penale e dal suo inserimento ai livelli massimi nel settore del narcotraffico, alla luce del quale le riduzioni per i reati satellite non potevano che essere assai contenute, costituendo il dato dell’elevatissima pericolosità sociale del richiedente uno dei parametri legittimamente valorizzabili in base all’art. 133 cod. pen.
Ne consegue, pertanto, la complessiva infondatezza delle censure sviluppate con i tre motivi dell’odierno ricorso.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11 giugno 2025
Il Presidente NOME COGNOME