Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 38495 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38495 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/11/2025
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
COGNOME nata in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato in Albania il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato In Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza resa il 14 novembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che è stata avanzata richiesta di trattazione orale dell’udienza; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ; sentito le conclusioni dell ‘AVV_NOTAIO che, nell’interesse di NOME COGNOME, associandosi alle richieste del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello, decidendo su rinvio della Sesta sezione della Corte Suprema di Cassazione, che con sentenza del 26 ottobre 2022, per quel che qui rileva, aveva escluso la contestata aggravante di cui all’art. 80, comma 2,
d.P.R. n. 309/1990 in relazione al reato di cui al capo 5 e, nei confronti del solo NOME COGNOME, aveva annullato l’affermazione di responsabilità per il reato contestato al capo 13, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, riformando la sentenza resa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, tenendo conto delle attenuanti generiche così come riconosciute dalla Corte di appello di Firenze il 13 luglio 2021, con pronunzia irrevocabile sul punto.
Ai tre imputati viene addebitato di avere partecipato ad una associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti, facente capo a NOME, e di avere consumato una serie di reati fine aventi ad oggetto significativi carichi di sostanza stupefacente.
2.Avverso detta pronunzia hanno proposto ricorso i tre imputati.
3. NOME COGNOME e NOME COGNOME, con atto unico sottoscritto dal comune difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducono un unico articolato motivo: violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. ed illogicità della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena.
I ricorrenti premettono che il Giudice per le indagini preliminari aveva condannato NOME COGNOME alla pena finale di anni quindici di reclusione, tenendo conto della diminuente del rito e calcolando sulla pena base di anni venti di reclusione, per il più grave reato associativo, un aumento complessivo di anni due e mesi sei di reclusione per la riconosciuta continuazione con gli altri capi, in particolare di mesi sei di reclusione per il capo 5 e di giorni quindici di reclusione per il capo 13, con successiva diminuzione per il rito abbreviato; NOME COGNOME era stato condannato alla pena finale di anni otto di reclusione, determinati partendo dalla pena base per il reato associativo di anni dieci di reclusione, aumentata per la continuazione di complessivi anni due di reclusione e, in particolare, di mesi nove di reclusione per il reato contestato al capo 5, poi ridotti per il rito.
La Corte di appello con sentenza del 13 luglio 2021 aveva riformato la sentenza, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche in favore di NOME e rideterminando la pena a lui inflitta in relazione al reato associativo.
La Corte di cassazione ha annullato la sentenza nei confronti del solo COGNOME in relazione al capo 13 e limitatamente all’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 contestata in ordine al reato di detenzione illecita di cui al capo 5.
La Corte di appello in sede di rinvio, dovendo procedere all ‘esclusione di una parte dell’aumento sanzionatorio applicato per il reato contestato al capo 5, in ragione dell’eliminazione dell’aggravante nei confronti di NOME e di NOME, e dell’aumento per il reato satellite di cui al capo 13 nei confronti del solo NOME, ha rideterminato la pena riducendo nei confronti di NOME di mesi tre di reclusione l’aumento complessivo per i reati in continuazione, prima di applicare la riduzione del rito.
Lamentano i ricorrenti che la nuova determinazione della pena non sarebbe sorretta da adeguata motivazione, poiché il giudice di prime cure aveva applicato a COGNOME un aumento sanzionatorio di mesi sei di reclusione per il capo 5, considerata l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990, e di giorni quindici di reclusione per il capo 13 e la Corte in sede di rinvio ha operato una riduzione complessiva di mesi tre di reclusione; nei confronti di COGNOME ha applicato una riduzione per l’esclusione dell’aggravante di mesi quattro di reclusione; venuta meno l’aggravante, il Collegio avrebbe dovuto effettuare una complessiva rivalutazione della gravità del reato, tenendo conto del venir meno di un elemento che incideva sensibilmente sulla gravità della vicenda, sicchè non vi è coerenza logica tra il venir meno di un’aggravante e la riduzione minima dell’aumento per la continuazione. In ragione di questa anomalia, i due imputati hanno riportato condanne molto pesanti, nonostante in particolare NOME fosse del tutto incensurato e fosse stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 e concesse le circostanze attenuanti generiche.
4. NOME COGNOME, condannato per il reato associativo e in relazione a sei reati fine, ha dedotto violazione degli artt. 627, comma 3, e 597, comma 4, cod. proc. pen. e dell’art. 80, secondo comma, d.P.R. n. 309/1990 poiché nel caso di specie, in seguito all’annullamento disposto dalla Corte di Cassazione e al mandato rescissorio di rideterminare la pena inflitta, una volta esclusa l’aggravante già ritenuta in relazione al reato contestato al capo 5, la Corte di rinvio non avrebbe dovuto fare riferimento alla precedente sentenza annullata, ma alla sentenza di primo grado in cui si stabiliva l’aumento sanzionatorio per il reato contestato al capo 5 nella misura di mesi sei di reclusione. Considerato che l’aggravante comporta un aggravio della pena che va dalla metà a due terzi a fronte di una pena pari a mesi sei di reclusione la diminuzione della medesima pena avrebbe dovuto non essere inferiore a tre mesi né superiore a quattro, mentre nel caso di specie è stata determinata in mesi due e giorni quindici di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
1.1. Il motivo di ricorso formulato nell’interesse di NOME e NOME è generico e manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale, chiamata in sede di rinvio a rideterminare la pena, ha effettuato un calcolo del tutto coerente e logico con le statuizioni già formulate dalla sentenza di primo grado e dalla prima sentenza di appello, che è stata annullata limitatamente al riconoscimento dell’aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309/1990 in relazione al reato satellite contestato al capo 5 della rubrica.
Non va trascurato che i due ricorrenti sono stati entrambi condannati per il più grave reato associativo, NOME come organizzatore, e per diversi reati fine di traffico di sostanze stupefacenti e l’esclusione dell’aggravante dell’ingente quantità in relazione ad
uno dei tanti reati satellite, che continua ad essere aggravato anche dalla transnazionalità, incide in modo quasi irrilevante sulla complessiva gravità della condotta loro ascritta.
I ricorrenti invocano una rivalutazione della pena complessiva inflitta, senza considerare che la stessa è stata determinata nel minimo edittale in relazione al reato associativo e che il mandato rescindente indicava e attribuiva alla Corte di merito il compito di rideterminare la pena solo alla luce dell’esclusione dell’aggravante contestata per il reato satellite; la sentenza impugnata risulta rispettosa dei limiti del tema devoluto e ha rivalutato correttamente l’aumento sanzionatorio in seguito all’escl usione dell’aggravante per il reato satellite addebitato al capo 5 , nonché in relazione all’esclusione del reto di cui al capo 13 nei confronti del solo COGNOME .
1.2. L’unico motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME è manifestamente infondato poiché il delitto contestato al capo 5, come già anticipato, risulta comunque aggravato dalla transnazionalità della condotta ai sensi dell’art. 61bis cod. pen. e questa aggravante ad effetto speciale prevede un aumento della pena da un terzo alla metà e, in seguito all’ esclusione di quella prevista dall’art. 80 d. P.R. n. 309/1990, estende la sua rilevanza, non trovando più applicazione il limite previsto dal l’art. 63 , quarto comma, cod. pen., che regola l’ ipotesi di concorso di più aggravanti ad effetto speciale.
Ne consegue che la riduzione della pena di quattro mesi di reclusione, in misura di poco inferiore alla metà dell’aumento sanzionatorio previsto per il reato di cui al capo 5 (mesi nove di reclusione), risulta essere molto benevola nei confronti dell’imputato, in quanto la condotta addebitatagli continua ad essere aggravata dalla transnazionalità.
Per le ragioni sin qui esaminate i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con le conseguenti statuizioni.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Roma 13 novembre 2025 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME