Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1779 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Quindici il DATA_NASCITA
Avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 26/10/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Con ordinanza del 26 ottobre 2022 la Corte di appello di Napoli, quale Giudice dell’esecuzione, in accoglimento parziale dell’incidente di esecuzione proposto da NOME COGNOME, emetteva le seguenti statuizioni processuali.
Si rigettava, innanzitutto, l’istanza avanzata da NOME COGNOME, finalizzata a ottenere la rideterminazione della pena di dieci anni di reclusione, così come quantificata dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con sentenza n. 3721-22 del 29 ottobre 2021, pronunciata nei confronti del ricorrente e di NOME COGNOME, con cui era stata annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la decisione della Corte di appello di Napoli del 14 dicembre 2020.
Si procedeva, inoltre, alla rideterminazione delle pene relative all’ordine di esecuzione n. 360/2022, emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, per il quale si individuavano due distinti cumuli giuridici parziali – frutto del riconoscimento della continuazione tra i rea giudicati da un lato dalle sentenze del Tribunale di Avellino del 25 febbraio 2020 e del 20 luglio 2011 e del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 28 marzo 2011; dall’altro dalle sentenze del Tribunale di Velletri del 3 marzo 2019 e del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Avellino del 18 novembre 20&& -, in conseguenza dei quali si rideterminava la pena applicata a COGNOME in due frazioni sanzionatorie di dodici anni e quattro mesi di reclusione e di un anno e quattro mesi di reclusione.
Avverso questa ordinanza NOME AVV_NOTAIO COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, ricorreva per cassazione, articolando quattro censure difensive.
Con le prime tre doglianze, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Giudice dell’esecuzione proceduto alla rideterminazione della pena irrogata a NOME con la decisione della Corte di appello di Napoli del 14 dicembre 2020, mediante applicazione del criterio di fungibilità di cui all’art. 657 cod. proc. pen., trascurando le indicazio dosimetriche poste a fondamento della decisione della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, 29 ottobre 2021.
Con la residua doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la Corte di appello di Napoli dato esaustivo conto dei criteri seguiti nella rideterminazione dell,e pene
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relative all’ordine di esecuzione n. 360/2022, per il quale si individuavano due distinti cumuli parziali, composti da differenti frazioni sanzionatorie, che venivano censurati per l’eccessività dosimetrica dei singoli aumenti di pena, che apparivano svincolate dalle emergenze probatorie.
Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso proposto da NOME COGNOME è infondato.
2. Devono, innanzitutto, ritenersi infondate le prime tre doglianze, di cui si impone una trattazione congiunta, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnato, per non avere il Giudice dell’esecuzione proceduto alla rideterminazione della pena irrogata a NOME con la decisione della Corte di appello di Napoli del 14 dicembre 2020, mediante applicazione del criterio di fungibilità, ex art. 657 cod. proc. pen., trascurando le indicazioni dosimetriche poste a fondamento della decisione della Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, 29 ottobre 2021.
Non può, invero, non rilevarsi che il Giudice dell’esecuzione si atteneva scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione, Seconda Sezione penale, con la sentenza n. 3721-22 del 29 ottobre 2021, con cui era stata annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminato in dieci anni di reclusione, la decisione della Corte di appello di Napoli del 14 dicembre 2020. Sul punto, non si può che richiamare il passaggio conclusivo di tale pronuncia, esplicitato a pagina 13, in cui si evidenziava che «ferma restando la pena base di anni 12 di reclusione, mai modificata nei vari giudizi di merito e neppure contestata dalla difesa, il complessivo aumento per la recidiva e per la continuazione non può eccedere i 3 anni di reclusione indicati dal primo giudice d’appello (anch’essi mai specificamente contestati), con la conseguenza che si perviene alla pena di 15 anni di reclusione, ridotta a 10 per il rito».
Sulla scorta delle statuizioni contenute nella decisione di legittimità e del percorso dosimetrico che si è richiamato, veniva stabilita la cessazione della permanenza del reato associativo, per il quale era intervenuta la condanna di NOME COGNOME, al luglio del 2004, dovendosi ritenere dimostrato che, fino a tale data, il ricorrente risultava il capo e il promotor dell’omonima consorteria camorristica, che gli veniva contestata ex art. 416-bis, commi primo, terzo, quarto, quinto, sesto, ottavo cod. pen.
Né era possibile prolungare la permanenza della condotta associativa del ricorrente al 2005, come prospettato dal suo difensore, atteso che gli elementi probatori acquisiti imponevano di ritenere interrotta l’attività consortile svolte d NOME in seno all’omonimo sodalizio al luglio del 2004, dopo il quale si riscontrava una cesura temporale che impediva di stabilire un collegamento tra le due frazioni comportamentali.
Per effetto di tali statuizioni processuali, alle quali la Corte di appello Napoli si conformava correttamente, veniva determinata la frazione sanzionatoria che il ricorrente doveva scontare in otto anni di reclusione e 700,00 euro di multa per i periodi di detenzione pregressa, ai quali non dovevano essere cumulate le carcerazioni subite in epoca antecedente alla richiamata cessazione, in ossequio al divieto di cui all’art. 657, comma 4, cod. proc. pen.
Le considerazioni esposte impongono di ribadire l’infondatezza dei primi tre motivi di ricorso, esaminati congiuntamente.
Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per la residua doglianza, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere il Giudice dell’esecuzione dato esaustivo conto dei criteri seguiti nella rideterminazione delle pene relative all’ordine di esecuzione n. 360/2022, per il quale si individuavano due distinti cumuli parziali, composti da due frazioni sanzionatorie di dodici anni e quattro mesi di reclusione e di un anno e quattro mesi di reclusione, che venivano censurati per l’eccessività dosimetrica dei singoli aumenti di pena.
Osserva il Collegio che con tale doglianza il ricorrente non contesta il difetto di motivazione in relazione agli aumenti di pena per la continuazione ma unicamente l’eccessività dosimetrica, che appare smentita dalle emergenze processuali, tenuto conto del titolo dei reati satellite, che impongono di ritenere il trattamento sanzionatorio irrogato a NOME conforme ai parametri stabiliti dagli artt. 132 e 133 cod. pen. e comunque non censurabili nei termini dedotti nel giudizio di legittimità.
Tale quantificazione, a ben vedere, appare rispettosa delle emergenze processuali e conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui il riconoscimento «della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati
programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reat risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, COGNOME, Rv. 270074 – 01).
Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso proposto da NOME COGNOME, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27 ottobre 2023.