Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13280 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13280 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 19/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 483/2025
NOME
Relatore –
UP – 19/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 36276/2024
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a ADRIA il 21/10/1960
COGNOME NOME nato a PADOVA il 31/01/1951
COGNOME nato a VILLADOSE il 15/07/1960
inoltre:
COGNOME NOME nato a ADRIA il 05/02/1973
COGNOME NOME nato a ROVIGO il 09/02/1975
NOME nato a CAMPOLONGO MAGGIORE il 05/08/1953
COGNOME NOME nato a PIOVE DI SACCO il 28/10/1969
COGNOME Bruno nato a ADRIA il 07/10/1958
COGNOME NOME nato a ADRIA il 24/08/1965
COGNOME NOME nato a CODIGORO il 21/05/1991
COGNOME NOME nato a PAPOZZE il 25/07/1970
COGNOME NOME nato a PAPOZZE il 25/07/1961
COGNOME NOME nato a ROVIGO il 18/02/1982
Lega ambiente Volontariato onlus ente generico
RAGIONE_SOCIALE Onlus ente generico
Wwf italia Ong ente generico
Inail Venezia Mestre ente Pubblico
Comune di Adria Ente locale
Provincia di Rovigo Ente locale Regione veneto Ente pubblico C.g.i.l. ente generico COGNOME NOME nato a ADRIA il 08/12/1957 COGNOME NOME nato a ADRIA il 21/01/1970 NOME COGNOME nato a ADRIA il 24/07/1977 COGNOME NOME nato a ADRIA il 19/02/1963 COGNOME NOME nato a TRIBANO il 13/07/1934 COGNOME NOME nato a PADOVA il 20/07/1956 COGNOME NOME nato a ADRIA il 29/04/1957 COGNOME NOME nato a ROVIGO il 18/12/1957 COGNOME NOME nato a ADRIA il 26/02/1966 COGNOME NOME nato a ADRIA il 27/12/1958 COGNOME NOME nato a ADRIA il 27/12/1958 COGNOME NOME nato a ADRIA il 29/01/1974 COGNOME NOME nato a ADRIA il 18/03/1966 COGNOME NOME nato a CHIERI il 22/05/1972 COGNOME NOME nato a BARI il 21/04/1953 COGNOME NOME nato a ADRIA il 18/09/1960 COGNOME NOME nato a ADRIA il 18/08/1953 COGNOME NOME nato a COGNOME il 23/04/1950 COGNOME NOME nato a CANARO il 22/12/1952 COGNOME NOME nato a ADRIA il 04/12/1978 COGNOME NOME nato a ADRIA il 19/04/1981 COGNOME NOME nato a GAVELLO il 02/02/1958 COGNOME NOME nato a ADRIA il 08/09/1977 COGNOME NOME nato a ADRIA il 12/10/1959 COGNOME NOME nato a ADRIA il 24/03/1964 COGNOME NOME nato a ROVIGO il 10/09/1959
avverso la sentenza del 16/02/2024 della Corte d’appello di Venezia Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’ dei ricorsi. udito il difensore avv. COGNOME chiede l’accoglimento dei ricorsi.
Con sentenza in data 16 febbraio 2024, la Corte dÕappello di Venezia, giudicando in sede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 35897/2023, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 29.10.2019 dal Tribunale di Rovigo, ha assolto NOME e COGNOME NOME dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto, e, in parziale riforma della sentenza emessa in data 07.03.2022 dalla Corte dÕappello di Venezia, ha rideterminato la pena, in anni sei e mesi tre di reclusione, per COGNOME Gianni; in anni cinque e mesi tre di reclusione per NOME COGNOME; in anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione per COGNOME in ragione della dichiarazione dellÕintervenuta estinzione per prescrizione, nei loro confronti, nelle more del giudizio di legittimitˆ, del reato di lesioni personali colpose gravissime, di cui allÕart. 590, comma 2 cod.pen., in danno di COGNOME Massimo, per effetto della quale la sentenza rescindente aveva annullato la sentenza impugnata con rinvio, ad altra Sezione della Corte dÕappello di Venezia, per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Avverso la sentenza gli imputati COGNOME e COGNOME hanno presentato ricorso per cassazione, mediante due distinti atti di ricorso aventi motivi comuni, per il tramite dei loro difensori di fiducia, e ne hanno chiesto lÕannullamento sulla base del seguente motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dallÕart. 173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen:
Deducono la violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 620 lett. l) e 627 cod.proc.pen., e 133 cod.pen.
Argomentano i difensori che i giudici territoriali avrebbero limitato il proprio sindacato alla mera Òespunzione della quota della penaÓ, essendo stato invece loro demandato dai giudici di legittimitˆ, il compito di sciogliere il cumulo interno ai reati di cui al capo AA), e dunque procedere alla diversa determinazione della pena inerente alla condotta di lesioni colpose gravissime.
LÕoperazione compiuta dalla sentenza impugnata, che si è limitata ad espungere il quantum di pena irrogata per il reato prescritto, integrerebbe la violazione di cui allÕart. 627 cod.proc.pen., dal momento che la sentenza rescindente, non avrebbe inteso limitare il sindacato del giudice del rinvio al Òmero calcolo matematicoÓ della pena relativa al prescritto reato, potendo in siffatta ipotesi tale pena essere rideterminata dalla stessa Corte di cassazione ai sensi dellÕart. 620 lett. l) cod.proc.pen.
Sulla base di tali argomenti al giudice del rinvio era demandata lÕintera rivalutazione del trattamento sanzionatorio.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
I ricorsi sono inammissibili perchŽ manifestamente infondato il Ð comunemotivo di ricorso.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge in relazione allÕart. 627 cod.proc.pen. e art. 620 lett. l) cod.proc.pen.
La prospettazione difensiva si fonda su un equivoco interpretativo del perimetro dellÕannullamento della sentenza rescindente che, preso atto che per il reato di lesioni gravissime in danno di Grotto Massimo era maturata la prescrizione al 25/09/2022, cos’ statuiva: ÒLa sentenza impugnata va perci˜ annullata senza rinvio sul puntoÉ.Ó Òin assenza nella sentenza impugnata dellÕindicazione della parte di pena da imputare alle lesioni in danno di Grotto Massimo, sarˆ il giudice del rinvio, individuato in altra sezione della Corte dÕappello di Venezia, a rideterminare il trattamento sanzionatorio in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato di lesioni colposeÓ.
Risulta chiaro dal tenore del disposto annullamento che la sentenza rescindente ha demandato al giudice del rinvio lÕeliminazione del segmento di pena inflitto per il reato di lesioni personali a Grotto Massimo, perchŽ estinto per prescrizione.
Al giudice del rinvio era demandato, in altri termini, di procedere allÕespunzione del quantum di pena irrogato per il reato prescritto e ci˜ in quanto, come si legge nella sentenza rescindente, il calcolo di pena non era indicato nella sentenza impugnata (quella della Corte dÕappello di Venezia in data 07/03/2022) e, dunque, non poteva la stessa Corte di cassazione adottare i provvedimenti di cui allÕart. 620 lett. l) cod.proc.pen.
La Corte territoriale, in adempimento al devoluto, ha provveduto ad eliminare il per il reato di lesioni personali prescritte che era stato irrogato dal Tribunale di Rovigo, secondo il calcolo compiuto dal medesimo giudice a pag. 151 e 152 della sentenza di primo grado.
Peraltro, la Corte dÕappello non avrebbe potuto compiere una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dellÕart. 133 cod.pen., nŽ rideterminarla sciogliendo il cumulo giuridico, come sostengono i ricorrenti, in quanto lÕart. 589 u.c. cod.pen. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) costituisce una ipotesi di concorso formale di reati con la conseguenza che ogni fattispecie conserva la propria autonomia e distinzione (Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, Monnet, Rv. 270167 Ð 01).
Alla dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos’ deciso il 19/03/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME