Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13280 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13280 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
PresidRAGIONE_SOCIALE –
Sent. n. sez. 483/2025
NOME COGNOME
Relatore –
UP – 19/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 36276NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
Motivazione Semplificata
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguRAGIONE_SOCIALE sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA
NOME NOME a VILLADOSE il DATA_NASCITA
inoltre:
COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA
Fornasiero NOME NOME a ROVIGO il DATA_NASCITA
NOME NOME a CAMPOLONGO MAGGIORE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a CODIGORO il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME a PAPOZZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PAPOZZE il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a ROVIGO il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE nostra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Wwf italia Ong RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Comune RAGIONE_SOCIALE
Provincia RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a TRIBANO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PADOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROVIGO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CHIERI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a PETTORAZZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a CANARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a GAVELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA NOME NOME a ADRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a ROVIGO il DATA_NASCITA
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza del 16/02/2024 della Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udito il RAGIONE_SOCIALE Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo per l’inammissibilita’ dei ricorsi. udito il difensore AVV_NOTAIO chiede l’accoglimento dei ricorsi.
Con sRAGIONE_SOCIALEnza in data 16 febbraio 2024, la Corte dÕappello di RAGIONE_SOCIALE, giudicando in sede di rinvio a seguito di sRAGIONE_SOCIALEnza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione n. 35897/2023, in parziale riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza pronunciata in data 29.10.2019 dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha assolto COGNOME NOME e COGNOME NOME dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto, e, in parziale riforma della sRAGIONE_SOCIALEnza emessa in data 07.03.2022 dalla Corte dÕappello di RAGIONE_SOCIALE, ha ridetermiNOME la pena, in anni sei e mesi tre di reclusione, per COGNOME NOME; in anni cinque e mesi tre di reclusione per COGNOME NOME; in anni due, mesi due e giorni quindici di reclusione per COGNOME NOME in ragione della dichiarazione dellÕintervenuta estinzione per prescrizione, nei loro confronti, nelle more del giudizio di legittimitˆ, del reato di lesioni personali colpose gravissime, di cui allÕart. 590, comma 2 cod.pen., in danno di COGNOME NOME, per effetto della quale la sRAGIONE_SOCIALEnza rescindRAGIONE_SOCIALE aveva annullato la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata con rinvio, ad altra Sezione della Corte dÕappello di RAGIONE_SOCIALE, per la rideterminazione del trattamento sanzioNOMErio.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza gli imputati COGNOME, COGNOME e COGNOME hanno presentato ricorso per cassazione, mediante due distinti atti di ricorso aventi motivi comuni, per il tramite dei loro difensori di fiducia, e ne hanno chiesto lÕannullamento sulla base del seguRAGIONE_SOCIALE motivo, enunciato nei limiti strettamRAGIONE_SOCIALE necessari per la motivazione, come disposto dallÕart. 173, comma 1, disp.att., cod.proc.pen:
Deducono la violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 620 lett. l) e 627 cod.proc.pen., e 133 cod.pen.
Argomentano i difensori che i giudici territoriali avrebbero limitato il proprio sindacato alla mera Òespunzione della quota della penaÓ, essendo stato invece loro demandato dai giudici di legittimitˆ, il compito di sciogliere il cumulo interno ai reati di cui al capo AA), e dunque procedere alla diversa determinazione della pena inerRAGIONE_SOCIALE alla condotta di lesioni colpose gravissime.
LÕoperazione compiuta dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, che si è limitata ad espungere il quantum di pena irrogata per il reato prescritto, integrerebbe la violazione di cui allÕart. 627 cod.proc.pen., dal momento che la sRAGIONE_SOCIALEnza rescindRAGIONE_SOCIALE, non avrebbe inteso limitare il sindacato del giudice del rinvio al Òmero calcolo matematicoÓ della pena relativa al prescritto reato, potendo in siffatta ipotesi tale pena essere rideterminata dalla stessa Corte di cassazione ai sensi dellÕart. 620 lett. l) cod.proc.pen.
Sulla base di tali argomenti al giudice del rinvio era demandata lÕintera rivalutazione del trattamento sanzioNOMErio.
Il Procuratore generale ha chiesto lÕinammissibilitˆ dei ricorsi.
I ricorsi sono inammissibili perchŽ manifestamRAGIONE_SOCIALE infondato il Ð comunemotivo di ricorso.
I ricorrenti hanno dedotto la violazione di legge in relazione allÕart. 627 cod.proc.pen. e art. 620 lett. l) cod.proc.pen.
La prospettazione difensiva si fonda su un equivoco interpretativo del perimetro dellÕannullamento della sRAGIONE_SOCIALEnza rescindRAGIONE_SOCIALE che, preso atto che per il reato di lesioni gravissime in danno di COGNOME NOME era maturata la prescrizione al 25/09/2022, cos’ statuiva: ÒLa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata va perci˜ annullata senza rinvio sul puntoÉ.Ó Òin assenza nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata dellÕindicazione della parte di pena da imputare alle lesioni in danno di COGNOME NOME, sarˆ il giudice del rinvio, individuato in altra sezione della Corte dÕappello di RAGIONE_SOCIALE, a rideterminare il trattamento sanzioNOMErio in ragione dell’intervenuta prescrizione del reato di lesioni colposeÓ.
Risulta chiaro dal tenore del disposto annullamento che la sRAGIONE_SOCIALEnza rescindRAGIONE_SOCIALE ha demandato al giudice del rinvio lÕeliminazione del segmento di pena inflitto per il reato di lesioni personali a COGNOME NOME, perchŽ estinto per prescrizione.
Al giudice del rinvio era demandato, in altri termini, di procedere allÕespunzione del quantum di pena irrogato per il reato prescritto e ci˜ in quanto, come si legge nella sRAGIONE_SOCIALEnza rescindRAGIONE_SOCIALE, il calcolo di pena non era indicato nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata (quella della Corte dÕappello di RAGIONE_SOCIALE in data 07/03/2022) e, dunque, non poteva la stessa Corte di cassazione adottare i provvedimenti di cui allÕart. 620 lett. l) cod.proc.pen.
La Corte territoriale, in adempimento al devoluto, ha provveduto ad eliminare il per il reato di lesioni personali prescritte che era stato irrogato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, secondo il calcolo compiuto dal medesimo giudice a pag. 151 e 152 della sRAGIONE_SOCIALEnza di primo grado.
Peraltro, la Corte dÕappello non avrebbe potuto compiere una nuova valutazione del trattamento sanzioNOMErio ai sensi dellÕart. 133 cod.pen., nŽ rideterminarla sciogliendo il cumulo giuridico, come sostengono i ricorrenti, in quanto lÕart. 589 u.c. cod.pen. (morte di più persone, ovvero morte di una o più persone e lesioni di una o più persone) costituisce una ipotesi di concorso formale di reati con la conseguenza che ogni fattispecie conserva la propria autonomia e distinzione (Sez. 4, n. 20340 del 07/03/2017, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Alla dichiarazione di inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali ai sensi dellÕart. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sRAGIONE_SOCIALEnza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ”, si dispone che ciascun ricorrRAGIONE_SOCIALE versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Cos’ deciso il 19/03/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME