Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5140 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5140 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Palmi il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 2/07/2025 dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza del 2 luglio 2025, ha rigettato l’istanza con la quale NOME COGNOME, in applicazione della sentenza n. 40 del 2019 della Corte costituzionale, ha chiesto di rideterminare la pena illegalmente espiata e, conseguentemente, la correzione della pena oggetto del titolo esecutivo relativo alla sentenza di condanna n. 1067/2021, pronunciata per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990.
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza emessa il 6 giugno 2021, irrevocabile il 16 maggio 2022, ha condannato il ricorrente in relazione ai reati di cui agli artt.
73 e 74 D.P.R. 309 del 1990 alla pena di anni 9 di reclusione (anni 8 per il reato piø grave aumentata di un anno per due ipotesi di cui all’art. 73 D.P.R. 309 del 1990), poi rideterminata in anni 8 di reclusione (anni 7 per il reato piø grave aumentati di sei mesi per ciascuno dei due reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti).
Con riferimento a tale sentenza il ricorrente Ł stato detenuto dal 13 luglio 1998 al 19 gennaio 2005.
Il ricorrente Ł attualmente detenuto in esecuzione della sentenza n. 20 del 2018 della Corte di appello di Reggio Calabria per il reato di cui all’art. 416bis cod. pen. commesso dall’anno 2003.
Con l’istanza proposta il detenuto ha chiesto al giudice dell’esecuzione di applicare la sentenza Corte cost. n. 40 del 2019 e, quindi, di rideterminare la pena e di applicare l’art. 657, comma 3, cod. proc. pen. e scomputare quanto illegittimamente espiato dalla pena ora in esecuzione.
Il giudice dell’esecuzione ha respinto la domanda rilevando che il detenuto non avrebbe
interesse alla nuova determinazione in quanto la pena relativa al precedente titolo esecutivo Ł stata già interamente espiata.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 657, 666 e 671 cod. proc. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che l’affermazione del giudice dell’esecuzione circa la mancanza di un suo interesse alla rideterminazione della pena sarebbe errata. A seguito della nuova e ridotta quantificazione della pena, infatti, il ricorrente potrebbe usufruire della c.d. fungibilità e, quindi, potrebbe ottenere una riduzione della pena attualmente in espiazione.
In data 1° ottobre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO chiede l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 657, 666 e 671 cod. proc. pen. rilevando che l’affermazione del giudice dell’esecuzione circa la mancanza di un suo interesse alla rideterminazione della pena sarebbe errata.
La doglianza Ł manifestamente infondata.
2.1. Come anche da ultimo evidenziato, il principio affermato da Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697-01 (poi ribadito da Sez. 6, n. 27403 del 10/06/2016, COGNOME, Rv. 267365-01; Sez. 1, n. 32205 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264620-01; Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264257-01; Sez. 1, n. 53019 del 04/12/2014, COGNOME, Rv. 261581-01) Ł ormai assurto a diritto vivente per cui «quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest’ultimo non Ł stato interamente eseguito, il giudice dell’esecuzione deve (se del caso) rideterminare la pena in favore del condannato; ciò anche se il provvedimento ‘correttivo’ da adottare non sia a contenuto predeterminato, potendo detto giudice avvalersi di penetranti poteri diaccertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali». Ciò in quanto «l’esecuzione incondizionata della pena, originariamente inflitta fuori del quadro di legalità costituzionale, non Ł consentita, dovendo il diritto fondamentale alla libertà personale prevalere sul valore dell’intangibilità del giudicato» (così da ultimo Sez. 1, n. 9599 del 13/02/2025, Veseli, Rv. 287685 – 01).
Secondo l’interpretazione indicata da questa Corte, d’altro canto, «la formazione del giudicato non rappresenta un ostacolo insormontabile all’accoglimento di istanze avanzate in sede esecutiva per adeguare il rapporto esecutivo ai mutamenti intervenuti nel titolo di condanna e nella sanzione inflitta, in quanto, sebbene la pronuncia irrevocabile mantenga nell’ordinamento processuale il suo valore a garanzia della certezza e della stabilità delle situazioni giuridiche, oggetto di accertamento giudiziale e della libertà individuale, non perseguibile per lo stesso fatto illecito quando sia pronunciata condanna irrevocabile, ciò nonostante non esplica efficacia assoluta e totalmente preclusiva in ragione della previsione legislativa di plurimi strumenti che consentono al giudice dell’esecuzione di operare interventi integrativi o modificativi delle statuizioni già divenute definitive, primo fra tutti la possibilità di
revoca della sentenza di condanna di cui all’art. 673 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264257 – 01).
Secondo la prospettiva indicata dalle citate pronunce, però, il presupposto dell’intervento del giudice dell’esecuzione Ł costituito dalla pendenza del rapporto esecutivo.
Come si Ł precisato, infatti, gli effetti pregiudizievoli derivanti da una sentenza penale di condanna fondata, sia pure in parte, sulla norma dichiarata incostituzionale devono essere rimossi dall’universo giuridico nei limiti in cui ciò sia possibile, non potendo essere eliminati gli effetti irreversibili perchØ già compiuti e del tutto consumati.
In tale prospettiva, pertanto, una corretta lettura dell’art. 30, comma 4, l. n. 87 del 1953 impone di ritenere che «da un lato, l’omesso inserimento nel testo dell’art. 673 c.p.p. del caso di declaratoria di incostituzionalità di norma penale relativa al solo trattamento sanzionatorio non impedisce l’esercizio dei poteri del giudice dell’esecuzione, dall’altro, che il rilievo concreto della pronunzia di incostituzionalità della disposizione che prevede la pena incontra il limite dell’esaurimento del rapporto esecutivo» (Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264257 – 01)
Ragione questa per cui il fatto «che segna il limite non discutibile di impermeabilità e insensibilità del giudicato anche alla situazione di sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata Ł costituito dalla non reversibilità degli effetti, giacchØ il citato art. 30 impone di rimuovere tutti gli effetti pregiudizievoli del giudicato non divenuti nel frattempo irreversibili perchØ già consumati, come nel caso di condannato che abbia già scontato la pena. Da tali premesse si Ł fatta discendere la conclusione per cui l’illegalità della pena ne comporta la rideterminazione ad opera del giudice dell’esecuzione, ma a condizione che essa non sia stata già interamente espiata» (sempre Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264257 – 01).
In conclusione, quindi, come evidenziato dalle Sezioni Unite in continuità con l’orientamento già espresso dalla Corte costituzionale (sentenze n. 127 del 1966 e nr. 58 del 1967) si deve ribadire che il rapporto esecutivo, che trae origine dal titolo irrevocabile di condanna, si conclude soltanto con l’espiazione, oppure con l’estinzione della pena per cui se l’esecuzione Ł perdurante, il rapporto esecutivo non può ritenersi esaurito e risente degli effetti della norma dichiarata costituzionalmente illegittima (che dovranno essere rimossi con un intervento del giudice dell’esecuzione) laddove, di contro, qualora l’esecuzione non sia piø pendente per il suo definitivo esaurimento, l’ordinamento non consente l’esperimento di «alcuna azione o rimedio, secondo i principi invocabili in materia» (Corte cost. nr. 58 del 1967; Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260697-01; Sez. 1, n. 32193 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264257 – 01).
2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione si Ł conformato ai principi indicati.
Come indicato nel provvedimento impugnato, con affermazione che il ricorrente non contesta ma che anzi conferma nell’atto di ricorso, la pena inflitta al ricorrente in relazione alle violazioni penali oggetto della sentenza della Corte costituzionale era stata interamente eseguita e, quindi, il rapporto esecutivo che a questa si riferisce si era esaurito.
Per quanto risulta dagli atti e in assenza di qualsivoglia indicazione nel senso che era stata irrogata anche una pena pecuniaria, infatti, si deve ritenere che la pena oggetto della sentenza indicata e relativa all’art. 73 d.P.R. 309 del 1990 era solo detentiva e che questa sia stata già interamente espiata, per cui il rapporto esecutivo che la riguarda si Ł esaurito e la pena non può essere nuovamente o diversamente determinata, non potendo avere effetto su di essa la successiva declaratoria di incostituzionalità.
Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione del giudice nel senso che il ricorrente non ha
alcun interesse alla determinazione della pena Ł corretta e non Ł sindacabile in questa sede.
Questo anche sulla scorta della piø recente e specifica giurisprudenza, che ha ribadito che in tema di stupefacenti sussiste l’interesse del condannato a ottenere la rideterminazione in esecuzione della pena divenuta illegale a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 solo qualora la stessa non sia interamente espiata (in questo senso Sez. 5, n. 370 del 19/10/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282420 – 01 e Sez. 1, n. 13072 del 03/03/2020, COGNOME, Rv. 278893 – 01 che fanno riferimento al diverso caso in cui sia stata contestualmente irrogata anche una pena pecuniaria per cui in tale caso specifico il rapporto esecutivo si esaurisce soltanto con l’estinzione di entrambe le pene).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 11/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME