Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51472 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51472 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Torre Annunziata il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza del 20 gennaio 2023, della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata il giorno 20 gennaio 2023, la Corte di appello di Napoli, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME colpevole dei reati di tentata rapina aggravata in concorso, tentato omicidio aggravato in concorso nonché porto e detenzione di armi comuni da sparo (fatti commessi in Torre del Greco il 27 dicembre 2016) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione, condannava l’imputato alla pena di anni diciassette di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento del danno in favore della parte civile da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una
provvisionale immediatamente esecutiva di euro 20.000, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla stessa parte civile.
La decisione veniva annullata da questa Corte di cassazione, seppu limitatamente alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art.112, n.1. cod. relazione al capo 1, che veniva esclusa, con conseguente rinvio ad altra sezi della Corte di appello di Napoli, ai soli fini della rideterminazione della p irrogare.
Celebrato il giudizio di rinvio, la Corte d’appello rideterminava la p riducendo di mesi tre l’aumento indicato in relazione al capo 1), originariam aggravato.
Avverso tale decisione ricorre l’imputato deducendo che la Corte territoria si sarebbe limitata ad eliminare “matematicamente” l’aggravante, senza per considerare come i giudici di merito, nelle loro precedenti determinazioni si e discostati significativamente dal minimo edittale facendo specifico riferime proprio alla sussistenza dell’aggravante poi eliminata. Cosicché, invec procedere ad una semplice eliminazione della quota di pena riferita all’aggravan avrebbero dovuto procedere ad una nuova valutazione complessiva dell’intero trattamento sanzionatorio, alla luce delle ricadute che l’eliminazione s avrebbe comportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, rideterminare la pena, ha rivalutato l’intero trattamento sanzionatorio, all della gravità dei fatti per i quali si procede e della proporzione tra la pena per il reato satellite e quella inflitta per il reato base.
La motivazione, all’evidenza, deve essere letta unitamente a quella offerta precedenti gradi di giudizio, dove la sussistenza della circostanza aggravante v sì valutata, ma unitamente ai plurimi ulteriori elementi: le allarmanti mod delle condotte (la presenza di sei persone, l’utilizzo di pistole, le mina successive lesioni subite dalla vittima, il pervicace inseguimento); l’intens dolo (desunta dalla programmazione della rapina); il pericolo cagionato ai ut della strada; il preoccupante disvalore della fase finale dell’aggressione (la è stata colpita alle spalle e attinta in punti vitali a mero titolo di r punizione per la disubbidienza manifestata); le modalità efferati ed impietose le quali è stata realizzata l’azione criminosa; il pericolo, da una parte, e dall’altra, cagionato alla vittima, tenuto conto anche dell’età della stessa.
D’altronde, la stessa sentenza che ha disposto l’annullamento, nel riget analoghi motivi afferenti alla determinazione della pena, ha rilevato come “fermo
restando l’annullamento come sopra disposto in ordine all’aggravante di cui all’art.112 n.1 cod. pen. e la conseguente rideterminazione della pena che dovrà essere disposta in sede di rinvio per l’elisione della suddetta aggravante – la Corte territoriale non è incorsa nel vizio di omessa motivazione lamentato dal ricorrente. Infatti, i relativi motivi di appello sono stati rigettati non già per mezzo del mero richiamo ai reati commessi dall’imputato dopo quelli oggetto del presente processo, ma invece dando rilievo all’elevato disvalore dei fatti commessi con inaudita violenza, mediante l’utilizzo di due pistole e l’ausilio di vari complici dimostrazione della accurata pianificazione dei reati, nonché per l’allarmante personalità del COGNOME che ha riportato condanne definitive per violazione della legge stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale”.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 29 settembre 2023
Il Consigliere estensore
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