Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 50906 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50906 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione contro il provvedimento indica intestazione;
Letta la memoria con cui il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, con l’assegnazione del ricorso alla Settima sezione penale, insiste per il suo accoglimento
Ritenuto che l’argomento dedotto in ricorso sulla necessità di rideterminare assumendo come pena base quella per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. è n esame in contrasto con il dato normativo dell’art. 187 disp. att. cod. proc. pen., seco l’applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte d dell’esecuzione si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitt grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato”, norma ch derogabile dal giudice dell’esecuzione, e l’argomento sulla mancanza di moti sull’aumento di pena per continuazione è totalmente smentito dalla lettura del provve impugnato, da cui emerge che il giudice dell’esecuzione ha ritenuto di individuare in reclusione e 4.500 euro di multa la pena in aumento “considerate la personalità del co e la ritenuta recidiva e valorizzati il ruolo svolto dal COGNOME COGNOME‘interno del sodali denominato “RAGIONE_SOCIALE“, il suo legame con NOME COGNOMECOGNOME ritenuto uno degli organiz nonché i numerosi comportamenti intimidatori e violenti tenuti durante la lunga milita file del RAGIONE_SOCIALE, che hanno offerto un contributo decisivo nella realizzazione del progetto degli alloggi popolari ai danni del RAGIONE_SOCIALE rivale, finalizzato al controllo de all’agevolazione delle attività di spaccio di sostanze stupefacenti”, motivazione ri principi dettati da Sez. U, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la cond ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favor Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indi dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30 novembre 2023.