Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7378 Anno 2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 7378 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Sent. n. sez. 273/2026
ANTONELLA DI STASI
CC – 12/02/2026
NOME COGNOME
– Relatore –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
UBALDA COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 del TRIBUNALE di Torre annunziata Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale AVV_NOTAIONOMEAVV_NOTAIO COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Con lÕimpugnata ordinanza, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha accolto lÕistanza di rideterminazione della pena, presentata da COGNOME NOME, per effetto della declaratoria di illegittimitˆ costituzionale dellÕart.181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 a seguito della sentenza n. 56 del 2016 della Corte costituzionale, in relazione alla sentenza di condanna irrevocabile del medesimo Tribunale, in data 23/01/2009, e, per lÕeffetto riqualificato il reato paesaggistico nella fattispecie di cui allÕart. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004, ha confermato la pena per esso inflitta, quale reato satellite, a titolo di continuazione.
AVV_NOTAIO ha proposto, a mezzo del difensore, ricorso per cassazione, deducendo, con un unico e articolato motivo, lÕillegalitˆ della pena inflitta a titolo di continuazione. A fronte della rilevata illegittimitˆ costituzionale della fattispecie di cui allÕart. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e della conseguente applicazione delle pene previste per il reato paesaggistico contravvenzionale, con conseguente applicazione di un regime meno gravoso, lÕaumento di pena per esso inflitto sarebbe un aumento di pena illegale.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
4. – Il ricorso non è fondato.
LÕordinanza impugnata, sulla richiesta di procedere alla rideterminazione della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata con la quale NOME era stata condannata per i reati di cui agli artt. 633,639 cod.pen., 44,64,71,83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, e artt. 181 comma 1 bis d.lgs. n.42 del 2004, per effetto della declaratoria di illegittimitˆ costituzionale del reato paesaggistico con sentenza n. 56 del 2016, ha dapprima escluso la prescrizione del reato paesaggistico contravvenzionale, in quanto non erano maturati i termini di prescrizione nel giudizio di cognizione, e, poi, ha rideterminato la pena applicando i criteri di cui allÕart. 133 cod.pen.
Come è noto la ristrutturazione della fattispecie penale ha comportato una serie di conseguenze perchŽ dalla trasformazione di talune fattispecie, in precedenza sussunte nel comma 1-bis dell’articolo 181 d.lgs. n. 42 del 2004 ed ora scorporate perchŽ fatte rientrare nell’ambito dell’illecito contravvenzionale di cui al primo comma della predetta disposizione, deriva una modifica del trattamento sanzionatorio.
In questo quadro, l’articolo 30, quarto comma, della legge n. 87 del 1953 secondo cui cessano l’esecuzione e tutti gli effetti penali della sentenza irrevocabile di condanna pronunciata in applicazione della norma dichiarata incostituzionale, si atteggia come criterio autonomo di flessibilitˆ del giudicato che si aggiunge a quelli declinati, tra gli altri, dall’articolo 2, commi 2 e 3, del codice penale, tutti ispirati dalla medesima ratio di consentire la recessivitˆ del giudicato per assicurare la preminenza dei diritti fondamentali della persona rispetto alle esigenze di certezza e di stabilitˆ sottese alla intangibilitˆ di una sentenza irrevocabile di condanna, non potendo uno Stato di diritto tollerare l’esecuzione di pene illegali.
Questo principio è stato giˆ espresso dalla giurisprudenza di legittimitˆ a partire dalle S.U. Gatto (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260696) secondo cui Çl’efficacia del giudicato penale nasce dalla necessitˆ di certezza e stabilitˆ giuridica, propria della funzione tipica del giudizio, ma anche dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale, sicchŽ si esprime essenzialmente nel divieto di “bis in idem”, e non implica l’immodificabilitˆ in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna nei casi in cui la pena debba subire modificazioni necessarie imposte dal sistema a tutela dei diritti primari della persona (Conf. Corte cost. sentenze n. 115 del 1987, n. 267 del 1987, n. 282 del 1989)È ed è stato affermato anche con
riguardo al giudice dellÕesecuzione (S.U. n. n. 37107 del 26/02/2015, NOME, Rv. 264859 Ð 01).
Quando, poi, la modifica del trattamento sanzionatorio riguarda un reato satellite, lÕaumento deve essere oggetto di specifica rivalutazione da parte dei giudici del merito, alla luce della più favorevole cornice edittale applicabile, fermo restando che, all’esito della rinnovata disamina, il giudice pu˜ ritenere la sanzione precedentemente inflitta equamente commisurata al caso concreto (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263717 Ð 01; Sez. 4, n. 38338 del 04/06/2015, Rv. 265245 Ð 01).
Nel caso di specie, AVV_NOTAIO impugnata riqualifica il fatto quale reato contravvenzionale e, poi, procede alla rideterminazione della pena, espressamente richiamando i principi enunciati dalle citate Sezioni Unite, e in applicazione dei criteri dellÕart. 133 cod.pen. che esplicitamente richiama.
In particolare, AVV_NOTAIO impugnata, considerato che il reato paesaggistico è reato satellite, unitamente a reati edilizi, e che il reato più grave è il delitto di cui allÕart. 633 e 639 bis cod.pen., la cui pena è rimasta invariata, cos’ come il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex 62 bis cod.pen., ha ritenuto congruo lÕaumento di 15 giorni di reclusione, come giˆ stabilito dal precedente giudice, per tutti i reati satelliti ivi compreso il reato paesaggistico come riqualificato in reato contravvenzionale. La misura dellÕaumento è ritenuta congrua anche alla luce della natura contravvenzionale del reato paesaggistico, in applicazione dei criteri di cui allÕart. 133 cod.pen., a cui fa espresso riferimento.
Il Tribunale è pervenuto ad una rideterminazione della pena, di cui ha dato una motivazione anche con riguardo allÕaumento per la continuazione per la fattispecie ora divenuta contravvenzionale, fondata sui criteri di cui allÕart. 133 cod.pen.
Non si versa in un caso di illegalitˆ della pena secondo i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimitˆ (in particolare S.U. n. 38809 del 31/03/2022, Miraglia, Rv. 283689 Ð 01, che richiamando la precedente sentenza, sempre delle Sezioni Unite, n. 15498/2021 del 16.11.2020, COGNOME, hanno affermato che è Òpena illegaleÓ quella pena determinata dall’applicazione di sanzione “ab origine” contraria all’assetto normativo vigente perchŽ di specie diversa da quella di legge o irrogata in misura superiore al massimo edittale ed anche Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818 Ð 01).
In secondo luogo, ai fini del trattamento sanzionatorio del reato continuato, occorre applicare una sola pena, dello stesso genere e della stessa specie di quella del reato più grave, anche quando l’aumento apportato ai sensi dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. abbia ad oggetto reati satellite appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee o di specie diversa (Sez. 5, n. 26450 del
13/04/2017, COGNOME, Rv. 270540 Ð 01), e cos’ l’aumento a titolo di continuazione è stato operato applicando la pena della reclusione, prevista per il reato di cui allÕart. 633 e 639 bis cod.pen., per i reati satelliti contravvenzionali.
LÕaumento di pena non è Òpena illegaleÓ.
NŽ la ricorrente non contesta il giudizio di congruitˆ dellÕaumento per il reato paesaggistico posto in continuazione con gli altri reati.
Si impone il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cos’ è deciso, 12/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME