Rideterminazione della pena: i limiti del ricorso in Cassazione
La rideterminazione della pena rappresenta un passaggio fondamentale quando un precedente giudizio viene annullato con rinvio. In queste circostanze, il giudice di merito deve attenersi ai principi stabiliti dalla Suprema Corte, valutando con rigore gli elementi che incidono sul calcolo finale della sanzione.
Nel caso analizzato, il fulcro della controversia riguardava l’applicazione della recidiva e la successiva quantificazione della pena. Quando la recidiva viene esclusa, il giudice ha il compito di ricalibrare la sanzione, spesso attestandosi sui valori minimi previsti dal codice penale.
Il ruolo della recidiva nel calcolo sanzionatorio
L’esclusione della recidiva comporta una variazione significativa nel trattamento sanzionatorio. Una volta eliminata questa aggravante, la pena deve essere ricalcolata partendo dalla pena base. Se il giudice di merito decide di applicare il minimo edittale, la motivazione deve essere chiara e coerente con i fatti di causa.
La Cassazione ha chiarito che, se il giudice ha già concesso il massimo beneficio possibile riducendo la pena al minimo legale, un ulteriore ricorso basato sulla mancata riduzione risulta manifestamente infondato. La discrezionalità del giudice, in questo caso, è stata esercitata a favore del reo nel limite massimo consentito dalla norma.
Conseguenze processuali del ricorso inammissibile
Presentare un ricorso privo di fondamento espone la parte a conseguenze economiche precise. L’ordinamento prevede che l’inammissibilità del ricorso comporti non solo il pagamento delle spese del procedimento, ma anche una sanzione pecuniaria aggiuntiva.
Questa somma, destinata alla Cassa delle ammende, viene determinata in base alla natura delle questioni dedotte e alla loro manifesta infondatezza. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto equo fissare tale importo in tremila euro, a causa della pretestuosità dei motivi presentati.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che la Corte d’Appello aveva operato correttamente. Il giudice di merito aveva infatti accolto l’istanza di esclusione della recidiva, procedendo immediatamente a una nuova quantificazione della sanzione. Poiché la pena era stata fissata nel minimo edittale, non vi erano spazi logici o giuridici per contestare una mancata ulteriore riduzione. La motivazione fornita nel grado di merito è stata giudicata congrua e immune da vizi logici, rendendo il ricorso per cassazione del tutto privo di pregio.
Le conclusioni
La sentenza ribadisce l’importanza di valutare attentamente la fondatezza dei motivi di ricorso prima di adire la Suprema Corte. Quando il giudice di merito ha già applicato il trattamento sanzionatorio più favorevole previsto dalla legge, un’impugnazione basata sulla rideterminazione della pena rischia di essere dichiarata inammissibile. Questo provvedimento sottolinea la necessità di una difesa tecnica che sappia distinguere tra margini di miglioramento della pena e limiti invalicabili posti dal legislatore.
Cosa succede se la recidiva viene esclusa durante il rinvio?
Il giudice deve ricalcolare la sanzione eliminando l’aumento previsto per l’aggravante, potendo scendere fino al minimo edittale previsto per il reato.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, che può variare solitamente tra mille e seimila euro.
Si può impugnare una pena già fissata al minimo edittale?
Un ricorso che lamenti l’eccessività di una pena già determinata nel minimo legale è generalmente considerato inammissibile per mancanza di fondamento.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1710 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1710 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Perugia, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, h congruamente motivato in merito all’unico punto relativo alla recidiva oggetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, accogliendo la richiesta di escludere la recidiva con conseguente rideterminazione della pena ne minimo edittale, già irrogato dalla sentenza annullata;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stim equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa dell ammende.
Così deciso il 19/12/2022