Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8758 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8758 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Milano DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/3/2023 della Corte di appello di Bari
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; udita la requisitoria del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13 marzo 2023 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 24 ottobre 2018 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, ha ridotto la pena applicata a NOME COGNOME per i reati di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente, di detenzione di armi con matricola abrasa e di ricettazione delle anzidette armi.
Avverso la sentenza di appello il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizi della motivazione, per avere la Corte territoriale travisato le valutazioni del Giudice di primo grado, avendo ritenuto che quest’ultimo non fosse partito dal minimo edittale allora previsto per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il Giudice dell’udienza preliminare aveva determinato la pena base in anni 9 di reclusione, già comprensiva degli aumenti sia a titolo di continuazione interna con il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 sia per l’art. 80 d.P.R. cit., e, pertanto, essendo il minimo edittale pari a 8 anni di reclusione, il menzionato Giudice ben potrebbe essere partito dalla pena minima. Inoltre, la Corte territoriale avrebbe errato nell’aumentare la pena a titolo di continuazione per i reati di detenzione delle due armi clandestine, configuranti un unico reato anziché due.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Questa Corte ha affermato che “in tema di stupefacenti, la Corte d’appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della cornice edittale precedente alla sentenza, non è tenuto a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen., rivalutati in relazione ai nuo e più favorevoli limiti edittali (Sez. 3, n. 15233 del 23/01/2020, Cassano, 15/05/2020, Rv. 278786 – 01).
Nel caso in esame, il Collegio territoriale ha determinato la pena base in anni 7 e mesi 6 di reclusione ed euro 26.000,00 di multa alla luce di criteri di cui all’art. 133 cod. pen., avendo fatto riferimento alla gravità della condotta in relazione non solo al quantitativo e all’elevatissimo grado di purezza della cocaina ma anche alla predisposizione di una base logistica in cui occultarla, non immediatamente riconducibile all’imputato ed evocativa del collegamento con non disvelati circuiti criminali.
Così motivando, il Collegio di appello ha dimostrato di avere correttamente esercitato il suo potere discrezionale di determinazione della pena, tenuto conto del principio costantemente affermato da questa Corte (ex multis: Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 – 01;
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243 – 01) secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o “congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Ipotesi, quest’ultima, che non ricorre nella specie, atteso che la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale.
3.1. Con riguardo alla censura del ricorrente sull’aumento della pena a titolo di continuazione interna quanto al reato di detenzione di armi illegali, deve rilevarsi che essa non ha costituito motivo di appello, sicché è precluso al ricorrente sollevare in questa sede la questione.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) – della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 6/2/2024