Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1587 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1587 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MONTEFORTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena, in anni due di reclusione.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 13 febbraio 2025, la Corte d’appello di Ancona, in parziale riforma della decisione di primo grado – con cui NOME COGNOME veniva condanNOME alla pena di anni tre di reclusione e alle pene accessorie, con pari durata, per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di cui al capo 3) della rubrica -, ha concesso all’imputato le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena, confermando per il resto il giudizio di primo grado.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di vizio di motivazione, per non avere la Corte d’appello ridetermiNOME il trattamento sanzioNOMErio in seguito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche.
È pervenuta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si chiede a questo Collegio di rideterminare la pena, a seguito del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in anni due di reclusione.
Considerato in diritto
L’unico motivo di ricorso è fondato, per le ragioni di seguito illustrate.
Come osservato dal ricorrente, la Corte d’appello, pur dopo aver concesso le circostanze attenuanti generiche – valorizzando lo status di persona incensurata del ricorrente – e il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha confermato “nel resto” la sentenza di primo grado. Il dispositivo della gravata sentenza recita, infatti: ” in parziale riforma della sentenza n.227/23 emessa dal Tribunale di Fermo appellata dall’imputato , concede all’imputato le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena e conferma per il resto”.
Sebbene non risulti espressamente operata, né in motivazione né in dispositivo, alcuna diminuzione, ex art. 62-bis cod. pen., della pena base stabilita dal giudice di primo grado in anni tre di reclusione, essa diminuzione deve tutttavia desumersi, univocamente, dal tenore delle ulteriori determinazioni assunte in sentenza. A lume di logica, deve infatti ritenersi che la rideterminazione della pena sia stata fissata nella misura più ampia, pari a un terzo, con riduzione da tre a due anni di reclusione, essendo correlativamente stata concessa la sospensione
condizionale della pena: il beneficio in parola presuppone tale ridotta entità di pena.
Pertanto, alla luce del disposto degli artt. 620, comma 1, lett. I), del codice di rito, secondo cui la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio ove «ritenga di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito», questo Collegio dispone che la gravata sentenza sia annullata senza rinvio, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio e ridetermina la pena principale in anni due di reclusione, la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Per le ragioni illustrate, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzioNOMErio, rideterminando la pena principale in anni due di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni due, confermando il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Così deciso il 28/10/2025.