Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5040 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1   Num. 5040  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME LECCE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di LECCE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/serFttre le conclusioni del PG
udito il difensore
Il Procuratore generale, NOME, chiede l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con rideterminazione della pena.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME ricorre avverso l’ordinanza del 27 marzo 2023 della Corte di appello di Lecce che, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo:
 al reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso il 10 agosto 2016 in Acquarica e Castrignano del Capo, giudicato dal G.i.p. del Tribunale di Lecce con sentenza del 24 novembre 2016, definitiva il 24 maggio 2017;
 a più reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 T.U. stup., commessi dall’H luglio al 24 settembre 2016 e il 26 novembre 2016 in Castrignano del Capo e Gagliano del Capo, giudicati dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 1.0 novembre 2021, definitiva il 26 marzo 2022.
Il giudice dell’esecuzione, ritenendo sussistenti gli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso, dopo aver evidenziato che il giudice sub 1 aveva irrogato la pena di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 12.400,00 di multa e il giudice sub 2 la pena di anni tre di reclusione ed euro 16.000,00 di multa, ha ridetermiNOME la pena finale in anni cinque, mesi quattro di reclusione ed euro 20.400,00 di multa, così determinata: pena base di anni tre, mesi dieci di reclusione ed euro 12.400,00 di multa per il reato sub 1 aumentata di anni uno, mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa per la continuazione con i reati sub 2 (anni uno, mesi nove di reclusione ed euro 10.000,00 di multa per il reato più grave, aumentata di mesi sei di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, diminuita per la scelta del rito).
Il ricorrente contesta il provvedimento impugNOME, nella parte in cui il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che la pena sub 1, a seguito di incidente di esecuzione teso alla rideterminazione della stessa a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, era stata diminuita in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.400,00 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.  Il ricorso è fondato.
Come correttamente rilevato nel ricorso, il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto del fatto che la pena di anni tre, mesi dieci ed euro 12.400,00 di multa oggetto della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del del Tribunale di Lecce del 24 novembre 2016, definitiva il 24 maggio 2017, era stata rideterminata dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, quale precedente giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 31 marzo 2020 nella pena di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa.
Pertanto, la pena base da considerare nel calcolo della pena finale è quella di anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 12.000,00 di multa, alla quale aggiungere la pena in continuazione per i reati sub 2 di anni uno e mesi sei di reclusione ed euro 8.000,00 di multa.
La pena finale, pertanto, deve essere rideterminata in anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000,00 di multa.
La possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall’art. 620, comma 1, lett. 0, cod. proc. pen. di rideterminare direttamente la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, procedendo ad un annullamento senza rinvio, è circoscritta alle ipotesi in cui – come quella in esame – alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza necessità dell’esame degli atti di merito, obiettivamente incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità.
Alla luce dei principi sopra indicati, la Corte deve annullare senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla pena, che deve essere rideterminata come sopra.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata relativamente alla misura della pena, che ridetermina in complessivi anni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 20.000 di multa.
Così deciso il 23/11/2023