Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 2220 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 2220 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nata a Moncalieri il DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Torino il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/01/2025 della Corte di assise di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito, per la ricorrente NOME COGNOME, l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione
dell’AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 20 gennaio 2025, la Corte di assise di appello di Torino, pronunciando in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione (Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024), per quanto di interesse in questa sede, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio nei confronti di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per i reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni personali plurime, irrogando a ciascuno di essi la pena di un anno, cinque mesi e ventitré giorni di reclusione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME sono stati dichiarati responsabili, con decisione irrevocabile, dei reati di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni personali plurime, commessi in relazione all’organizzazione dell’evento connesso alla proiezione su un maxischermo in INDIRIZZO in Torino, della partita tra Juventus e Real Madrid il 3 giugno 2017. Questo perché la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME pronunciata in primo grado, all’esito di giudizio abbreviato, per i reati appena precisati è stata confermata con sentenza della Corte di assise di appello di Torino del 27 giugno 2023, e tenuta ferma dalla Corte di cassazione: Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024 ha annullato la sentenza della Corte di assise di appello di Torino appena citata «limitatamente al trattamento sanzionatorio», ed ha inoltre espressamente «dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per i reati loro ascritti».
La sentenza della Corte di assise di appello di Torino del 20 gennaio 2025 ha rideterminato la pena limitatamente al segmento relativo all’aumento per la continuazione per i reati di lesioni colpose. Precisamente, sono rimasti immutati: a) la pena base, fissata in due anni e tre mesi di reclusione, con riferimento al reato di disastro colposo; b) la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura di un terzo, tale da determinare una riduzione della pena base ad un anno e sei mesi di reclusione; c) l’aumento di sei mesi di reclusione per i due omicidi colposi; d) la riduzione di un terzo per il rito. È stato invece modificato il segmento relativo all’aumento di pena per i reati di lesioni colpose, ridotto da tre mesi di reclusione a due mesi e venti giorni di reclusione. Questo perché l’aumento di pena per le lesioni colpose era stato fissato in primo grado avendo riguardo a centotrentasette persone offese, era rimasto inalterato in appello nonostante l’intervenuta remissione di querela da parte di dieci delle precisate persone offese, ed è stato oggetto dell’annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di assise di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, e NOME COGNOME, con atto sottoscritto dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME.
3. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in un unico motivo.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 627 e 624 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla rideterminazione della pena, in particolare per i reati di disastro colposo e di omicidio colposo.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di considerare che la Corte di cassazione non solo aveva accolto il motivo relativo alla mancata riduzione di pena in conseguenza delle dieci remissioni di querela, ma aveva anche ritenuto assorbito il motivo di ricorso nel quale si contestava ai Giudici di merito di non aver «calcolato e motivato gli aumenti sanzionatori applicati a ciascun reato di lesione personale colposa unificato nel concorso formale».
Si espone che, secondo la Corte di assise di appello, il giudizio di rinvio doveva limitarsi ai punti specificamente censurati dalla Corte di cassazione, con esclusione dei profili concernenti la determinazione della pena base e degli aumenti previsti ex art. 81 cpv. cod. pen. e che, però, la sentenza rescindente aveva dichiarato irrevocabile la sentenza impugnata in quella sede esclusivamente nella parte relativa alla «affermazione di responsabilità di NOME COGNOME e di NOME COGNOME per i reati loro ascritti». Si rimarca che la sentenza rescindente non ha limitato l’annullamento al solo mancato adeguamento della pena in conseguenza del proscioglimento per dieci reati di lesione, ma, in modo più ampio, «al profilo riguardante il trattamento sanzionatorio». Si osserva che, quindi, il perimetro dell’irrevocabilità era più ristretto di quello ritenuto dalla sentenza impugnata in questa sede, e che la Corte di assise di appello avrebbe dovuto riesaminare anche i motivi di gravame relativi alla pena base e a tutti gli aumenti per la continuazione.
Si segnala, poi, che tutti i punti oggetto di espresso annullamento si pongono in connessione essenziale con tutti i profili concernenti il trattamento sanzionatorio, in quanto vi è tra loro una necessaria interdipendenza logico-giuridica, tale da rendere inscindibili le relative statuizioni (si cita Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021). Si sottolinea che la quantificazione degli aumenti di pena per i reati di lesioni colpose è questione intrinsecamente connessa a quella relativa alla commisurazione della pena degli altri reati avvinti dal concorso formale: ogni elemento del trattamento
sanzionatorio è parte di una logica unitaria e non può essere isolato senza determinare uno squilibrio dell’intero impianto motivazionale e quantitativo della pena. Si rappresenta che queste considerazioni sono avvalorate: a) dal mancato esercizio del potere di rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione, previsto dall’art. 622, comma 1, lett. l) , cod. proc. pen., in occasione del giudizio rescindente; b) dalle scelte sanzionatorie dei Giudici di merito, i quali, per il reato di lesioni colpose, avevano applicato un aumento inferiore al minimo consentito, perché, a fronte di centotrentasette fatti, avevano applicato un aumento pari a soli tre mesi, ossia a novanta giorni di reclusione, quindi, inferiore ad un giorno per ciascun reato, e, invece, per gli altri due reati, si erano ampiamente discostati dal minimo edittale, così causando un squilibrio tra le diverse parti del trattamento punitivo; c) dall’unitarietà della condotta attribuita all’attuale ricorrente in ordine a tutti i reati ascrittile.
4. Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in un unico motivo.
Con il motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 627 e 624 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla rideterminazione della pena, in particolare avendo riguardo ai reati di disastro colposo e di omicidio colposo.
Le censure sono identiche a quelle esposte nel ricorso di NOME COGNOME e sintetizzate in precedenza nel § 3.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati per le ragioni di seguito precisate.
2. Entrambi i ricorsi pongono le medesime questioni.
In sintesi, i ricorsi assumono, in primo luogo, che la sentenza rescindente, non avrebbe limitato l’annullamento al solo mancato adeguamento della pena in conseguenza del proscioglimento per dieci reati di lesione, ma, in modo più ampio, «al profilo riguardante il trattamento sanzionatorio», sicché la Corte di assise di appello avrebbe dovuto esaminare anche i motivi di gravame relativi alla pena base e a tutti gli aumenti apportati a titolo di continuazione.
Osservano, in secondo luogo, che, anche indipendentemente dalle concrete disposizioni della sentenza rescindente, deve ritenersi sussistente una connessione inscindibile tra tutte le statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, perché la determinazione di questo costituisce il risultato di una logica unitaria, sicché
interferire su una sola parte di esso significa procurare uno squilibrio all’interno della decisione della pena complessivamente irrogata; da ciò deriva che, nella specie, il profilo concernente la quantificazione degli aumenti di pena per i reati di lesioni colpose è interdipendente con quello concernente la determinazione della pena base e degli aumenti per i reati di omicidio colposo.
La seconda questione, che attiene alla configurabilità di un rapporto di connessione inscindibile tra tutte le statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, deve essere esaminata in via preliminare, perché, se risolta affermativamente, imporrebbe di per sé la necessità, per il giudice del rinvio, di procedere ad una nuova determinazione in ordine a tutte le sue componenti della pena, indipendentemente dalle concrete disposizioni della decisione di annullamento.
3.1. Ad avviso del Collegio, deve escludersi la configurabilità, in linea AVV_NOTAIO, di un rapporto di connessione inscindibile tra tutte le statuizioni concernenti le sanzioni, tale che l’annullamento in ordine a qualunque parte del trattamento sanzionatorio imporrebbe sempre una rideterminazione o, quanto meno, una rivalutazione della pena in tutte le sue componenti.
A base di questa conclusione, in effetti, si possono richiamare varie ragioni.
Anzitutto, una disposizione estremamente significativa, dettata proprio in materia di impugnazioni, è costituita dall’art. 597, comma 4, cod. proc. pen. Questa disposizione prevede: «4. In ogni caso, se è accolto l’appello dell’imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita». In particolare, l’impiego del sintagma «corrispondentemente diminuita», per il significato testuale delle parole, induce a ritenere che la riduzione di pena, conseguente all’accoglimento dell’appello in ordine a circostanze o a reati concorrenti, deve avvenire avendo riguardo a quella specifica circostanza o a quello specifico reato concorrente interessato, e, quindi, di per sé, non concerne le altre componenti del complessivo trattamento sanzionatorio. Invero, nella comune accezione linguistica: a) «corrispondentemente» significa «in modo corrispondente», oppure «in corrispondenza con»; b) «corrispondente» significa «che corrisponde», ovvero «adeguato, proporzionato, conforme»; c) «corrispondere» significa «essere conforme», ovvero «equivalere, coincidere».
Soccorrono poi anche più generali ragioni di ordine logico-sistematico.
In effetti, nell’ambito della determinazione del trattamento sanzionatorio risultante dalla combinazione di più componenti, i rapporti tra le singole parti sono disciplinati dalla legge in modo diversificato.
Senza dubbio, se la parte di sanzione che deve essere eliminata o rivalutata è costituita dalla pena base, occorrerà rivalutare anche i segmenti relativi alle circostanze e ai reati satellite: la pena base costituisce il presupposto sul quale si calcolano gli aumenti (o le riduzioni) sia per le circostanze, come si evince, in particolare, dall’art. 63, primo comma, cod. pen., sia per i reati satellite, come si desume dall’art. 81 cod. pen.
Se, però, la parte di sanzione che deve essere eliminata o rivalutata è costituita da una circostanza aggravante del reato più grave, sarà necessario rivalutare anche i segmenti relativi ai reati satellite, ma non certo la pena base. Invero, l’aumento per circostanza può essere calcolato solo dopo che è stata fissata la pena base: significativamente, l’art. 63, primo comma, cod. pen. prevede che «uando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l’aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire»; ed analogo è il contenuto del disposto di cui al successivo secondo comma, relativo al caso di più circostanze aggravanti. D’altro canto, detto aumento costituisce necessario presupposto per calcolare gli aumenti relativi ai reati satellite, perché la parte di pena per questi ultimi può essere determinata solo dopo l’individuazione della pena per il reato più grave in tutte le sue componenti, come si desume dall’art. 81 cod. pen.
Se, poi, la parte di sanzione che deve essere eliminata o rivalutata è costituita da un reato satellite, per le ragioni precedentemente indicate, non sarà comunque necessario rivalutare la pena base in tutte le sue componenti: l’art. 81 cod. pen., tanto al primo, quanto al secondo, quanto al quarto comma, presuppone chiaramente che l’aumento o gli aumenti di pena per il reato o i reati-satellite debbono essere calcolati solo dopo che è stata determinata la pena per il reato più grave in tutte le sue componenti. Precisamente, il primo e il secondo comma dell’art. 81 cod. pen. che la pena è aumentata fino al triplo rispetto alla «violazione più grave», e quindi, implicano che la stessa sia stata compiutamente determinata; il quarto comma, poi, ai fini del calcolo dell’aumento di pena per i reati satellite, presuppone che sia stata già fissata la pena per il reato base, determinata anche tenendo conto dell’applicazione della recidiva. In altri termini, la determinazione (o rideterminazione) della parte del trattamento sanzionatorio relativa ad un reato satellite presuppone, e dipende, dalla compiuta determinazione della pena per il reato più grave in tutte le sue componenti, ma, proprio perché effettuata successivamente, non influisce su questi profili.
Si può concludere, quindi, che, quando occorre eliminare o rivalutare la pena per una circostanza aggravante riferita al reato più grave, resta comunque ferma la pena-
base per i segmenti fissati anteriormente all’applicazione di tale circostanza, mentre sarà necessario rivalutare (anche) la pena inflitta per il reato o i reati-satellite, e che, invece, quando occorre eliminare o rivalutare la pena per un reato satellite, resta comunque ferma la pena fissata per il reato più grave in tutte le sue componenti, anche quelle relative alle circostanze, nonché quella concernente gli altri reati satellite, salvo che, nel singolo caso, la sentenza parzialmente annullata abbia essa istituito un rapporto di interdipendenza tra gli aumenti per i diversi reati satellite.
3.2. Le osservazioni precedentemente compiute non sono in alcun modo scalfite dai rilievi formulati in proposito nei ricorsi.
I ricorsi segnalano che l’esigenza di una rideterminazione complessiva dell’intero trattamento sanzionatorio sarebbe imposta anche: a) dal mancato esercizio, nella specie, del potere di rideterminazione della pena da parte della Corte di cassazione, previsto dall’art. 622, comma 1, lett. l) , cod. proc. pen., in occasione del giudizio rescindente; b) dalle scelte sanzionatorie dei Giudici di merito, i quali, per i reati di lesioni colpose, avevano applicato un aumento inferiore al minimo consentito; c) dall’unitarietà delle condotte attribuite agli attuali ricorrenti in ordine a tutti i reati loro ascritti.
Ora, i rilievi concernenti tanto il mancato esercizio, nella specie, del potere di rideterminazione della pena a norma dell’art. 622, comma 1, lett. l) , cod. proc. pen. quanto le scelte sanzionatorie concretamente compiute dai Giudici di merito nel presente processo costituiscono argomenti privi di significato sistematico, ma, al più, potrebbero essere apprezzati ai fini della interpretazione dello specifico dictum della sentenza rescindente. Si evidenzierà, però, in seguito, nei §§ 4, 4.1, 4.2 e 4.3, come e perché la sentenza rescindente richiede un nuovo giudizio esclusivamente sul punto del trattamento sanzionatorio concernente l’aumento apportato a titolo di continuazione per i reati di lesione personale, in parte annullando e in parte dichiarando assorbite le relative censure.
I rilievi attinenti alla unitarietà della condotta attribuita agli attuali ricorrenti in ordine a tutti i reati loro ascritti, invece, non tengono conto dei dati normativi, precedentemente indicati nel § 3.1, dai quali si evince come la determinazione del trattamento sanzionatorio avviene per parti autonome, delle quali solo alcune sono pregiudiziali rispetto alle altre, e quindi inscindibilmente connesse alle stesse.
3.3. Ciò posto, nella specie, deve escludersi la configurabilità di un rapporto di connessione inscindibile tra tutte le statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio, e, in particolare, tra le statuizioni relative all’aumento di pena per i
reati di lesione personale e le statuizioni concernenti sia il reato più grave, costituito dal reato di disastro colposo, sia i reati di omicidio colposo.
In effetti, gli aumenti di pena per i reati di lesione personale sono un posterius rispetto alla determinazione della sanzione per il reato più grave, quello di disastro colposo, in tutte le sue componenti, anche circostanziali, ed anzi la presuppongono, atteso quanto dispone l’art. 81, secondo comma, cod. pen.
Pure gli aumenti di pena per i reati di omicidio colposo, anch’essi reati satellite, sono di per sé autonomi dagli aumenti per i reati di lesione personale, e, come meglio si espliciterà in seguito, nei §§ 4, 4.1, 4.2 e 4.3, nella specie sono stati trattati come tali dai Giudici di merito, di primo grado e dell’appello, in quanto calcolati indipendentemente ed anteriormente rispetto a questi ultimi.
L’esame della prima questione, relativa all’interpretazione della sentenza impugnata ai fini dell’individuazione dei profili del trattamento sanzionatorio ai quali la stessa riferisce l’annullamento, richiede l’analisi del testo della medesima sentenza rescindente e dei corrispondenti motivi di ricorso.
4.1. La sentenza rescindente, Sez. 4, n. 35016 del 17/06/2024, illustra le ragioni poste a base dell’annullamento con rinvio nei confronti di NOME COGNOME nel § 7 del Considerato in Diritto (pagg. 95-96), nonché le ragioni poste a base dell’annullamento con rinvio nei confronti di NOME COGNOME nel § 12 del Considerato in Diritto (pagg. 111-112), ed espone le conclusioni raggiunte nel § 32 del Considerato in diritto (p. 142), oltre che nel dispositivo (pag. 142).
Nel § 7 del Considerato in Diritto, la sentenza rescindente espone: «7. Meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati, è l’ultimo motivo di ricorso.
La Corte, d’appello, pur essendo pervenuta al proscioglimento dell’imputata con riferimento ai reati di lesioni in danno di , non ha ridotto la pena, così incorrendo in una palese violazione del divieto di reformatio in peius .
Secondo condivisibile orientamento di legittimità, incorre, infatti, nella violazione del divieto di “reformatio in peius” il giudice d’appello che, in presenza di impugnazione del solo imputato avverso una sentenza di condanna pronunciata per più reati unificati dal vincolo delta continuazione, pur prosciogliendo l’imputato per taluno di essi, non diminuisca l’entità della pena originariamente inflitta (cfr., in argomento, Sez. 6, n. 29659 del 11/05/2022, COGNOME, Rv. 283535; Sez. 1, n. 8272 del 27/01/2021, COGNOME, Rv. 280602).
Rimane assorbita nell’accoglimento del predetto motivo l’ulteriore doglianza riguardante il vizio di omessa motivazione con riferimento ai criteri di determinazione degli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al profilo riguardante il trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’assise d’appello di Torino, altra Sezione, per nuovo giudizio sul punto».
Nel § 12 del Considerato in Diritto, la sentenza rescindente, a fondamento dell’annullamento con rinvio nei confronti di NOME COGNOME, determinato anche in questo caso in accoglimento delle censure esposte nell’ultimo motivo di ricorso, fornisce ragioni assolutamente identiche sotto il profilo concettuale a quelle enunciate nel § 7 del Considerato in Diritto, riproducendo inoltre quasi interamente anche le espressioni linguistiche.
Nel § 32 del Considerato in Diritto, per quanto di specifico interesse in questa sede, la sentenza rescindente segnala: «32. In ragione di quanto precede, avendo la Corte annullato la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME limitatamente al solo profilo sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’assise di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto, si dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità dei predetti imputati ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen. ».
Nel dispositivo, per quanto di specifico interesse in questa sede, la sentenza rescindente statuisce: « annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME COGNOME e NOME limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia sul punto alla Corte di Assise di Appello di Torino, altra sezione, per nuovo giudizio; rigetta i ricorsi nel resto; visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara irrevocabile l’affermazione di responsabilità di NOME COGNOME e di NOME per i reati loro ascritti ».
4.2. L’ultimo motivo del ricorso di NOME COGNOME e l’ultimo motivo del ricorso di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino del 27/06/2023, entrambi espressamente indicati dalla sentenza rescindente quali motivi accolti (sia nel § 7, sia nel § 12 del Considerato in Diritto, si legge testualmente: «Meritevole di accoglimento, nei termini di seguito precisati, è l’ultimo motivo di ricorso»; inoltre nel § 12, relativo alla posizione di NOME COGNOME, si precisa anche che si tratta del «motivo sesto, denominato VII nel ricorso»), sono sostanzialmente corrispondenti nel contenuto.
Precisamente, l’ultimo motivo del ricorso di NOME COGNOME, numerato come «VII», e svolto alle pagg. 69-71 dell’atto di impugnazione, in rubrica contesta espressamente il vizio di motivazione «in relazione alla disciplina di cui all’art. 81 co. 1 c.p.», il «vizio di omessa motivazione in ordine all’incremento di pena effettuato per
ciascun reato di lesioni in contestazione», e il vizio di violazione di legge per la «mancata riduzione di pena nonostante il proscioglimento per alcuni reati di lesione».
Il medesimo motivo, poi, nello svolgimento delle argomentazioni, dopo aver indicato i principi di diritto ritenuti applicabili, precisa: «questa difesa ritiene che l’impugnata sentenza sia incorsa in un vizio di omessa motivazione per non aver dato ragione del calcolo di aumento di pena in maniera distinta per ciascun episodio di lesioni oggetto di condanna ex art 589 u.c. c.p.». Aggiunge poi che questo rilievo si fonda sul dato obiettivo dell’intervenuto proscioglimento per dieci reati di lesioni. Conclude alla fine: «La sentenza deve dunque essere riscritta, affinché possa essere individuato l’aumento di pene per ciascun reato di lesioni oggetto di condanna e, in ogni caso, venga ridotto il trattamento sanzionatorio in relazione a quelli oggetto di proscioglimento».
Anche l’ultimo motivo del ricorso di NOME COGNOME, numerato come «VII», e svolto alle pagg. 82-85 dell’atto di impugnazione, in rubrica contesta espressamente il vizio di motivazione «in relazione alla disciplina di cui all’art. 81 co. 1 c.p.», il «vizio di omessa motivazione in ordine all’incremento di pena effettuato per ciascun reato di lesioni in contestazione», e il vizio di violazione di legge per la «mancata riduzione di pena nonostante il proscioglimento per alcuni reati di lesione».
E identiche, anche da un punto di vista linguistico, sono le argomentazioni svolte nel ricorso di NOME COGNOME rispetto a quelle enunciate nel corrispondente motivo del ricorso di NOME COGNOME, sopra sintetizzate e parzialmente trascritte.
4.3. In considerazione di quanto precedentemente esposto nei §§ 4.1 e 4.2, deve ritenersi che la precedente decisione di legittimità: (1) abbia censurato la prima sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino, emessa il 27/06/2023, nel punto attinente al segmento di pena relativo all’aumento apportato a titolo di continuazione per i reati di lesione personale oggetto di condanna, segnatamente nella parte in cui non ha tenuto conto dei proscioglimenti per dieci fatti; (2) abbia ritenuto assorbite le ulteriori doglianze relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine all’intera parte concernente l’aumento inflitto per i reati di lesione personale.
Invero, la sentenza rescindente precisa espressamente, sia con riguardo a NOME COGNOME, sia con riguardo a NOME COGNOME, che l’accoglimento: 1) ha ad oggetto l’ultimo motivo di entrambi i ricorsi, motivo che, sia per tutti e due i ricorrenti, aveva contestato specificamente ed esclusivamente il vizio di motivazione «in relazione alla disciplina di cui all’art. 81 co. 1 c.p.», il «vizio di omessa motivazione in ordine all’incremento di pena effettuato per ciascun reato di lesioni in contestazione», e il vizio di violazione di legge per la «mancata riduzione di pena nonostante il
proscioglimento per alcuni reati di lesione»; 2) è stato disposto perché la sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino, emessa il 27/06/2023, non aveva tenuto conto del proscioglimento di entrambi gli imputati con riferimento ai reati di lesioni in danno di dieci persone in violazione del divieto di reformatio in peius .
Di conseguenza, deve ritenersi che il dichiarato assorbimento della «ulteriore doglianza riguardante il vizio di omessa motivazione con riferimento ai criteri di determinazione degli aumenti di pena irrogati a titolo di continuazione» si riferisca esclusivamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio in ordine alla parte concernente l’aumento inflitto per tutti i reati di lesione personale.
Del resto, le espressioni della sentenza impugnata non fanno riferimento ad altre ragioni, eventualmente rilevate di ufficio, per estendere ad ulteriori profili del trattamento sanzionatorio la parte della decisione della Corte di Assise di Appello di Torino del 27/06/2023 che avrebbe dovuto costituire oggetto di nuovo esame.
In considerazione di quanto indicato nei §§ 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, e 4.3, deve concludersi che la sentenza rescindente imponeva al Giudice del rinvio l’obbligo di rivalutare il trattamento sanzionatorio per la parte relativa all’aumento di pena apportato per i reati di lesione personale oggetto di condanna, previa applicazione di una riduzione in considerazione dell’intervenuta remissione di querela da parte di dieci persone offese.
5.1. La sentenza impugnata ha tenuto ferme le determinazioni della sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino del 27/06/2023, e della sentenza di primo grado, sia nella parte relativa alla pena base per il reato di disastro colposo anche alla luce delle concesse circostanze attenuanti generiche, sia nella parte relativa agli aumenti per i due reati di omicidio colposo, ed ha rideterminato la pena nella parte relativa al solo aumento applicato per i reati di lesioni personali.
Ha perciò anzitutto precisato che la sentenza di primo grado e quella di appello, nei confronti di entrambi i due attuali ricorrenti, avevano fissato: a) la pena base in due anni e tre mesi di reclusione, con riferimento al reato di disastro colposo; b) la riduzione per le circostanze attenuanti generiche nella misura di un terzo, tale da determinare una riduzione della pena base ad un anno e sei mesi di reclusione; c) l’aumento per i due omicidi colposi in complessivi sei mesi di reclusione; d) l’aumento per i reati di lesioni personali in ulteriori tre mesi di reclusione; e) la riduzione per il rito abbreviato in un terzo, così da pervenire alla pena finale di un anno e sei mesi di reclusione.
Ha poi osservato, con riguardo al segmento di pena per i reati di lesioni personali, che: a) lo stesso era stato calcolato in complessivi tre mesi di reclusione, anteriormente alla riduzione per il rito, in riferimento a fatti commessi in danno di 137 (centotrentasette) persone offese; b) nel corso del giudizio di appello erano intervenute remissioni delle querele di dieci persone offese; c) la Corte di Assise di Appello, con la sentenza del 27 giugno 2023, aveva dichiarato di non doversi procedere in ordine alle condotte di lesioni personali in danno delle dieci persone offese le quali avevano rimesso la querela dopo la sentenza di primo grado, ma non aveva operato alcuna riduzione di pena.
Ha quindi stabilito che la pena da sottrarre per i dieci episodi di lesioni colpose per i quali è intervenuta sentenza di proscioglimento, nei confronti di entrambi i due attuali ricorrenti, deve essere determinata in complessivi dieci giorni, ossia in un giorno per ciascun fatto, in considerazione della entità della pena base, della gravità degli eventi, della non rilevante capacità a delinquere degli imputati, nonché dei criteri di equità e proporzione.
Di conseguenza, l’aumento di pena per tutti i reati di lesioni personali per i quali è stata pronunciata condanna, ossia per 127 (centoventisette) episodi, è rimasto fissato, nei confronti di entrambi i due attuali ricorrenti, in due mesi e venti giorni di reclusione, ridotti, per il rito, a complessivi 53 (cinquantatré) giorni di reclusione.
5.2. Le determinazioni della sentenza impugnata in ordine alla parte del trattamento sanzionatorio relativa all’aumento di pena apportato per i reati di lesione personale oggetto di condanna sono complessivamente corrette.
5.2.1. Innanzitutto, assolutamente incensurabili sono le conclusioni in ordine alla riduzione di pena per i dieci episodi di lesioni personali per i quali è intervenuta sentenza di proscioglimento.
Si tratta, infatti, di riduzione che ha attribuito a ciascuno di questi dieci episodi un ‘peso’ sanzionatorio maggiore rispetto a quello attribuito agli altri episodi per i quali è intervenuto l’accertamento irrevocabile di responsabilità; e, questo, senza che tali dieci episodi fossero caratterizzati, anche secondo le prospettazioni difensive, da gravità superiore o apprezzabilmente superiore rispetto agli altri.
5.2.2. Ma non risulta censurabile neppure la decisione di quantificare l’aumento di pena per i 127 (centoventisette) episodi residui in due mesi e venti giorni di reclusione, con successiva riduzione, per il rito, a complessivi 53 (cinquantatré) giorni di reclusione.
In proposito, appare utile premettere che le doglianze esposte nell’originario ricorso con riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio per i reati di
lesione personale oggetto di condanna sono state ritenute assorbite, e non certo accolte, dalla sentenza rescindente.
Di conseguenza, dette doglianze debbono essere esaminate alla luce di quanto indicato sul punto sia dalla sentenza impugnata in questa sede, sia dalla originaria sentenza di appello, in quanto non annullata sul punto, ovviamente nei limiti in cui le relative statuizioni siano compatibili con quelle enunciate nella sentenza emessa all’esito del giudizio di rinvio.
L’originaria sentenza di appello, a pag. 139, per entrambi gli imputati ha ritenuto che la pena è «congrua, equilibrata, proporzionata ai fatti, al contributo dagli stessi fornito e alle conseguenze che ne sono derivate e rispettosa dei parametri di cui all’art. 133 c.p.».
La sentenza impugnata, pur non evidenziando specifiche ragioni in ordine all’aumento che residua per i reati di lesioni personali oggetto di condanna, non offre indicazioni di segno contrario a quelle esposte dalla sentenza di appello; anzi, precisando che la parte di sanzione da eliminare è stata fissata in un giorno di reclusione per ciascuno dei dieci fatti per i quali è intervenuta sentenza di proscioglimento « in favor rei », adotta un criterio pienamente compatibile con quello seguito per fondare le precedenti statuizioni, le quali avevano irrogato, per ogni singolo fatto di lesioni personali, una pena inferiore ad un giorno di reclusione.
La motivazione rilevabile a base dell’aumento per i centoventisette fatti di lesioni personali in ottanta giorni complessivi, prima della riduzione per il rito, così individuata non può ritenersi manifestamente illogica, contraddittoria o carente. E neppure in contrasto con il principio affermato dalle Sezioni Unite, allorché queste hanno affermato che, «ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite» (così Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 – 01). Invero, le Sezioni Unite, nella medesima decisione, hanno espressamente precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi, e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (cfr., in motivazione, § 9 del Considerato in Diritto).
In particolare, deve osservarsi che un aumento di pena inferiore ad un giorno di reclusione per ciascuno dei centoventisette fatti di lesioni personali, proprio per la sua
esiguità, non richiede una analitica motivazione episodio per episodio, in difetto della rilevabilità o dell’allegazione di ragioni specifiche per uno, per alcuni o per tutti tali fatti. E questo a maggior ragione perché risulta pienamente rispettato anche il principio di proporzione in relazione alle altre componenti della pena: come già precisato, la pena base per il reato di disastro colposo è stata fissata in un anno e sei mesi di reclusione, previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche, mentre l’aumento per i due omicidi colposi è stato determinato in complessivi sei mesi di reclusione.
Alla infondatezza delle censure seguono il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 18/11/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME