Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 528 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 528 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Castellammare del Golfo (TP) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte di appello di Caltanissetta
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’impugnata sentenza in relazione al trattamento sanzionatorio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 febbraio 2025 la Corte di appello di Caltanissetta, in sede di rinvio, accogliendo l’istanza di revisione, proposta nell’interesse di COGNOME NOME, della sentenza pronunciata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 31/01/2017, irrevocabile in data 06/07/2018, revocava la condanna limitatamente al reato di cui all’articolo 416-bis cod. pen. contestato al capo 1) della rubrica e rideterminava la pena inflitta al predetto, in
relazione agli altri reati già passati in giudicato, in anni dieci di reclusione e C 5.000,00 di multa, disponendo l’immediata liberazione del COGNOME limitatamente al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., ove non detenuto per altra causa.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi, che si riassumono sinteticamente -ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale dell’appartenenza dell’agente all’associazione di cui all’art. 416-bis cod. pen. Per entrambe le fattispecie estorsive residuate, contestate ai capi 3) e 6) della rubrica nella forma tentata, la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza della fattispecie aggravata di cui al comma 2 dell’art. 629 cod. pen., che era stata contestata in ragione della ritenuta appartenenza, al pari dei correi, all’associazione mafiosa (art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.). Tuttavia, assolto il COGNOME dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., anche la suddetta circostanza aggravante avrebbe dovuto ritenersi insussistente, così come statuito dal Tribunale di Trapani nella sentenza che ha determinato la revisione parziale della condanna del COGNOME. L’errore in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale inficerebbe l’intero giudizio di rideterminazione della pena, peraltro manifestamente irragionevole e privo di adeguata motivazione, considerando che la pena di dieci anni di reclusione, utilizzata come base di calcolo, corrisponderebbe al massimo edittale previsto per la fattispecie di cui all’art. 629, comma 1, cod. pen.
2.2.Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena di cinque anni di reclusione per la ritenuta recidiva specifica, erroneamente qualificata come reiterata. In relazione alla contestata recidiva specifica, ma erroneamente qualificata come reiterata dalla Corte nissena, è stato operato un aumento di pena pari a cinque anni di reclusione sulla pena base di anni dieci di reclusione per il reato di cui al capo 6), ritenuto più grave. Si tratterebbe di una evidente violazione del divieto di reformatio in peius, sancito dall’art. 597 cod. proc. pen., e da considerarsi principio generale dell’ordinamento processuale, ove si consideri che il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, con la sentenza oggetto di revisione, aveva limitato l’aumento di pena per la recidiva a mesi sei di reclusione. In ogni caso, a prescindere dall’errore nell’avere qualificato come reiterata una recidiva contestata e riconosciuta come specifica, la Corte territoriale avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai criteri seguiti nella dosimetria della pena.
2.3. Con il terzo motivo si rappresenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aumento di cinque anni di reclusione per la continuazione del delitto di tentata estorsione contestato al capo 3). La Corte ha omesso qualsiasi spiegazione sulle ragioni che hanno determinato una pena così ampia in aumento per continuazione, specie ove si consideri che per il medesimo reato il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, nella sentenza oggetto di revisione, aveva determinato l’aumento di pena per continuazione, sia pure rispetto alla pena base prevista per il reato di associazione mafiosa, in anni uno e mesi tre di reclusione. Anche il Tribunale di Trapani, che ha condannato gli originari correi del ricorrente per plurime estorsioni, in relazione allo stesso capo 6) della rubrica ha operato un aumento di pena in continuazione di appena due mesi di reclusione.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’operata riduzione minima, per effetto del tentativo, della pena determinata per la fattispecie di estorsione consumata. La Corte nissena ha assertivamente operato la riduzione minima nei limiti di un terzo della pena quantificata per la fattispecie di estorsione consumata. Ciò rientra nel potere discrezionale del giudice, da esercitarsi, però, nel rispetto dei principi stabiliti dag artt. 132 e 133 cod. pen.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso fondato nei termini di seguito precisati.
La Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 27365/24, che aveva annullato con rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Caltanissetta del 19/10/2023 con la quale era stata rigettata la richiesta di revisione, avanzata nell’interesse di COGNOME NOME, della sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo del 31/01/2017, irrevocabile il 15/12/2021 (rectius 06/07/2018), revocata la condanna del COGNOME per il delitto di cui al capo 1) – art. 416-bis cod. pen. che, nell’ambito del reato continuato, già riconosciuto in via definitiva, costituiva il reato più grave, ha rideterminato la pena per i residui reati, non oggetto di revisione, e cioè i reati di cui al capo 3) – artt. 56, 110, 629, comma 2, cod. pen. (in relazione all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen.) e 7 d.l. n. 152/91 – e al capo 6) – artt. 56, 110, 629, comma 2, cod. pen. (in relazione all’art. 628, comma 3, n.
3, cod. pen.) e 7 d.l. n. 152/91 -, in anni dieci di reclusione e C. 5.000,00 di multa, così specificandola: ritenuto più grave il delitto di cui al capo 6), ha indicato l pena base, espressamente calcolandola ai sensi dell’art. 629, comma 2, cod. pen., in anni dieci di reclusione .e C. 5.000,00 di multa; l’ha aumentata ad anni quindici di reclusione e C. 7.500,00 di multa per effetto della già ritenuta recidiva, qualificata come reiterata, e l’ha diminuita di un terzo in ragione del tentativo. Quindi, l’ha aumentata di nuovo ad anni quindici di reclusione e C. 7.500,00 di multa per continuazione con il reato di cui al capo 3) della rubrica, fissandola definitivamente, con la riduzione per il rito abbreviato, nella suddetta pena finale.
Così facendo, la Corte nissena è incorsa nel primo errore segnalato con il primo motivo di ricorso, giacchè ha ritenuto ancora configurabile la circostanza aggravante di cui al combinato disposto degli artt. 629, comma 2, e 628, comma 3, n. 3, cod. pen., benchè avesse assolto il COGNOME dall’accusa di appartenenza alla associazione mafiosa, con conseguente revoca della condanna per il capo 1). La configurazione di questa circostanza aggravante, come emerge dalla lettura della sentenza del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo in data 31/01/2017 (vedi pag. 41), era strettamente connessa alla ritenuta appartenenza del ricorrente al sodalizio mafioso. Venuta meno la contestazione di cui al capo 1), come correttamente rappresentato nel motivo di ricorso, va esclusa anche la sussistenza della predetta circostanza aggravante, la cui configurazione si porrebbe in insanabile contrasto e contraddizione con la revoca parziale della sentenza. Ne consegue che la pena per i due reati residui va determinata escludendo la circostanza aggravante di cui al combinato disposto del comma 2 dell’art. 629 e dell’art. 628, comma 3, n.3 cod. pen. (non anche di quella di cui all’art. 7 dl. n. 152/1991, già riconosciuta dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo nella duplice declinazione dell’agevolazione e del metodo mafioso, rispetto alla quale non sono state mosse censure nel ricorso). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Altro vizio della sentenza impugnata (segnalato con il secondo motivo di ricorso) concerne l’avere qualificato come reiterata la già ritenuta recidiva, che, sulla base della contestazione formale, era stata qualificata dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo come specifica. Tuttavia, a parte la necessità di correttamente attestarsi sulla qualificazione giuridica attribuita alla recidiva nella sentenza, in parte qua irrevocabile, del giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo, per la determinazione del relativo aumento di pena non può farsi riferimento alla pena irrogata da quel giudice, invocando il divieto di reformatio in peius, poiché anche quella pena era frutto del calcolo effettuato sul reato ritenuto più grave, e cioè il delitto di associazione mafiosa contestato al capo 1), come detto, venuto . meno. Invero, il giudice dell’udienza preliminare palermitano, nel calcolare la pena per il reato ritenuto più grave (aggravato ai
sensi dei commi 4 e 6 dell’art. 416-bis cod. pen., che costituiscono circostanze aggravanti ad effetto speciale), aveva espressamente richiamato il regime derogatorio previsto dall’art. 63, comma 4, cod. pen. per le circostanze aggravanti ad effetto speciale, in tale modo limitando l’aumento di pena per la recidiva a mesi sei di reclusione (vedi pag. 74 della sentenza). Tuttavia, revocata la condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., l’aumento di pena per la recidiva specific da calcolare rispetto alle fattispecie di cui ai capi 3) e 6) dell’imputazione, che risultano aggravate solo sulla base dell’art. 7 d.l. n. 152/1991 (attualmente art. 416-bis.1 cod. pen.), non incontra più il limite derogatorio di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen. (vedi da ultimo Sez. 2, n. 9526 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 282791-01); però, trattandosi di un aumento di pena non fisso (come sarebbe se la recidiva fosse reiterata), ma variabile (l’art. 99, comma 2, cod. pen. prevede che la pena “può essere aumentata fino alla metà”), la sua determinazione deve essere sorretta da adeguata motivazione, che, nel caso di specie, è mancata.
Fondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Invero, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo aveva irrogato, in aumento per continuazione per ciascuno dei due reati satelliti (i reati di cui ai capi 3) e 6), la pena di anni uno e mesi tre di reclusione. La Corte di appello di Caltanissetta per il delitto di cui al capo 3) ha rideterminato la pena, in aumento per continuazione rispetto al ritenuto più grave reato di cui al capo 6), in anni cinque di reclusione e C. 2.500,00 di multa, senza alcuna adeguata motivazione, facendo riferimento, in maniera del tutto generica, alla gravità del reato. Tutto ciò non determina, come sostenuto dal ricorrente, violazione del “divieto di reformatio in peius”. Invero, come è noto, venuto meno in appello alcuno dei reati unificati dal vincolo della continuazione in primo grado, ove detta continuazione ancora permanga, il giudice di appello deve procedere ad una nuova determinazione della pena; ma in tal caso, pur rispettando il generale principio del divieto della “reformatio in peius”, può irrogare per i reati residui una pena maggiore di quella originariamente fissata ai fini dell’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. (Sez. 3, n. 11718 del 24/10/1995, Rv. 203109-01). Qualora il giudice di appello elimini il reato più grave al quale sono stati unificati altri nel vincolo del continuazione, deve procedere a una nuova determinazione della pena, per i reati residui, nel rispetto del divieto di “reformatio in peius”, nel senso che non potrà applicare una pena superiore a quella precedentemente inflitta per tutti i reati (Sez. 1, n. 46533 del 11/10/2005, Rv. 232980-01). Non viola il divieto di “reformatio in peius” previsto dall’art. 597 cod. proc. pen. il giudice dell’impugnazione che, quando muta la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diviene quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest’ultima), apporta per uno dei fatti unificat
dall’identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore (fra le tante Sez. 2, n. 48538 del 21/10/2022, Rv. 284214-01). Tuttavia, pertinente, come detto, appare il rilievo che la Corte nissena non ha motivato in ordine alle ragioni giustificative di un simile trattamento sanzionatorio, a maggior ragione a fronte della pena che era stata determinata per la medesima fattispecie dal giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Palermo nella sentenza parzialmente revocata.
Da ultimo, nell’ambito di una necessaria rimodulazione della pena, anche il quarto motivo di doglianza merita accoglimento.
Come è noto, la determinazione della pena nel caso di delitto tentato può essere indifferentemente effettuata con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il metodo bifasico, mediante scissione dei due momenti indicati, fermi restando la necessità del contenimento della riduzione della pena prevista per il reato consumato nei limiti di legge e l’obbligo di dar conto in motivazione della scelta commisurativa (più di recente Sez. 5, n. 40020 del 18/06/2019, Rv. 277528-01).
Ciò chiarito, nel caso in esame, come correttamente rilevato dal ricorrente, manca una adeguata motivazione a sostegno della decisione di ridurre la pena prevista per la fattispecie consumata, in ragione del tentativo, di un terzo, a fronte della astratta possibilità di modulare la pena tra un massimo edittale, pari al massimo edittale previsto per la fattispecie consumata, ridotto di un terzo, e un minimo edittale, pari al minimo edittale previsto per la fattispecie consumata ridotto di due terzi, così come disposto dall’art. 56, comma 2, ultima parte, cod. pen. Invero, anche nell’ipotesi erroneamente considerata dalla Corte di appello, e cioè nel caso del tentativo di estorsione aggravato ai sensi dell’art. 629, comma 2, cod. pen., la pena edittale corrispondeva nel massimo ad anni tredici e mesi quattro di reclusione e C. 10.000,00 di multa (riduzione di un terzo della pena massima prevista per la fattispecie consumata) e nel minimo ad anni due di reclusione e C. 1.700,00 di multa (riduzione di due terzi della pena minima prevista per la fattispecie consumata), sicchè la concreta applicazione della pena di anni dieci di reclusione e C. 5.000,00 di multa, frutto della riduzione di un terzo della pena di anni quindici di reclusione e C. 7.500,00 di multa, approssimandosi più al massimo della pena edittale prevista per la fattispecie tentata, che non al minimo, necessitava di adeguata e congrua giustificazione, che la Corte di appello, in sede di rinvio, provvederà a rendere rispetto alla fattispecie estorsiva tentata, aggravata ai soli sensi degli artt. 7 d.l. n. 152/91 e 99, comma 2, cod. pen.
In conclusione, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio, e il giudice del rinvio, nella determinazione della pena, dovrà attenersi ai principi enunciati in parte motiva.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 26 novembre 2025
Il onsigliere estens
Il Pr4idente