Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26130 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26130 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CARCERANO NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO dì TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, dottAVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; b) memoria d replica nell’interesse dell’imputato con la quale si insiste per l’accoglimento del ricors
Ritenuto in fatto
Per quanto ancora rileva, con sentenza del 13 luglio 2023 la Corte d’appello di Torino, in parziale riforma della decisione di primo grado, riqualificato, nei confronti di NOME COGNOME, il fatto di cui al capo Al), secondo l’originaria contestazione di bancarotta impropria societaria, ha confermato la decisione di primo grado che aveva inflitto all’imputato la pena di otto mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con la riduzione correlata al rito abbreviato.
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 597, commi 3 e 4, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale riqualificato in termini peggiorativi il fatto contestato, in assenza di impugnazione del P.M.
2.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della responsabilità dell’imputato. Rileva il ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, l’esposizione debitoria con il fisco e il mancato pagamento dei contributi erano maturati, secondo quanto emergeva dalla relazione del curatore e dalle successive integrazioni, durante la gestione di NOME COGNOME, amministratore unico dal 12 luglio 2010 al 1° dicembre 2014 e non nel periodo successivo (1° dicembre 2014 – 28 settembre 2015) durante il quale, quando l’attività era ormai cessata, l’imputato aveva ricoperto il ruolo di amministratore. Si ribadisce, inoltre, che proprio per la breve durata dell’incarico, il ricorrente non aveva sottoscritto alcun bilancio.
2.3. Con il terzo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, per avere la Corte territoriale, dopo avere riconosciuto, in favore del ricorrente, la circostanza attenuante di cui all’art. 219, ult. comma, I. fall., omesso di applicare la relativa diminuzione di pena.
Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176: a) le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; b) memoria di replica nell’interesse dell’imputato con la quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento che la Corte d’appello ben poteva, proprio ai sensi dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., una volta investita dell’impugnazione dell’imputato sulla attribuibilità del fatto e quindi nei limiti del precedente comma 1 – dare d’ufficio al fatto stesso una più grave definizione giuridica, senza che ciò abbia comportato alcuna violazione del diritto di difesa, alla luce del potere di impugnazione riconosciuto all’imputato per recuperare la garanzia del contraddittorio sul punto.
È invece fondato il secondo motivo, dal momento che la specifica ipotesi di reato societario contestato come presupposto del reato fallimentare di cui al capo Al) erano le false comunicazioni sociali, rispetto alle quali il ricorrente aveva lamentato la propria estraneità, in ragione della durata del suo incarico.
La sentenza impugnata, invece, nell’operare la ridefinizione giuridica della condotta penalmente rilevante, ha valorizzato, con una motivazione priva di linearità, circostanze correlate al momento dell’accumularsi dei debiti che avrebbero condotto allo stato di decozione della società e, in definitiva, riconducibili al secondo capo di imputazione, per cui è intervenuta assoluzione. Inoltre, la sentenza impugnata, per superare l’obiezione difensiva, quanto all’estraneità del ricorrente all’approvazione del bilancio, gli ha attribuito un ruolo di fatto, che non risulta essere contestato e che, d’altra parte, non s’intende su quali basi probatorie riposi.
L’annullamento, per effetto dell’accoglimento del secondo motivo, comporta l’assorbimento del terzo, che pure, tuttavia, denuncia fondatamente la mancata applicazione della riduzione di pena conseguente al riconoscimento, anche in favore del ricorrente, della circostanza attenuante di cui all’art. 219, ult. comma, I. fall.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Torino. Così deciso il 27/03/2024