Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10432 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10432 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 04/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Montesarchio il DATA_NASCITA,
avverso l’ordinanza del 31/10/2025 del Tribunale di Napoli.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che, con requisitoria scritta, ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale per il riesame delle misure cautelari personali di Napoli rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della ordinanza emessa in data 30 settembre 2025 dal Giudice per l’ udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale veniva disposta la ‘ sospensione dei termini di custodia cautelare in carcere ai sensi dell’art. 304, comma 4, cod. proc. pen. ‘ in relazione all’istanza di ricusazione presentata in pari data.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa di NOME COGNOME che, con un unico motivo, deduceva violazione di legge (art. 37 e ss. cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: si allegava (a) in primo luogo, che il Giudice per l’udienza preliminare all’udienza del 30 settembre 2025 avrebbe dovuto consentire alle parti di interloquire sulle questioni preliminari; (b) in
secondo luogo, che la decisione di sospensione dei termini di custodia cautelare sarebbe illegittima in quanto non sarebbe intervenuta ‘ immediatamente prima ‘ della decisione anche tenuto conto del fatto che l’udienza preliminare non prevede una netta distinzione tra la fase deputata alla trattazione delle questioni preliminari e quella destinata alla decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può accolto.
1.1.Sulla correlazione tra ricusazione e sospensione dei termini di custodia cautelare si sono autorevolmente espresse le Sezioni Unite ‘Conti’ (Sez. U, n. 31421 del 26/06/2002, Conti, Rv. 222045 -01) che hanno affermato che «la soluzione concreta del problema va ricercata esclusivamente nel dato normativo positivo e, in particolare, nell’art. 304, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. e nel ruolo che questo spiega in relazione alla disciplina che regola la ricusazione del giudice. Presupposto di applicabilità della norma è l’istanza di rinvio o di sospensione del procedimento avanzata dall’imputato o dal suo difensore. La dichiarazione di ricusazione ordinariamente, non implica il rinvio o la sospensione del processo e, conseguentemente, un eventuale provvedimento di sospensione dei termini cautelari non avrebbe ragion d’essere, proprio perché l’attività processuale prosegue regolarmente. La sospensione del procedimento è soltanto eventuale e a disporla non può che essere il giudice della ricusazione, ove ravvisi una qualche fondatezza della relativa istanza ed un concreto pregiudizio per il ricusante (art. 41, comma 2 cod. proc. pen.). Peculiare, invece, è l’ipotesi in cui la dichiarazione di ricusazione interviene quasi in coincidenza temporale della pronuncia della sentenza, quando cioè, espletata ogni altra attività processuale, al giudice sospetto non resta altro da fare che emettere la deliberazione finale. In questo caso, per il disposto dell’art. 37 comma 2, cod. proc. pen., si verifica una immediata sospensione ex lege del processo, la quale è coerente col sistema, improntato a garantire non soltanto la terzietà del giudice, ma anche l’effettività della giurisdizione: difettando nel giudice procedente, infatti, un qualunque potere delibativo preliminare circa la fondatezza o meno dell’istanza, è insito nella stessa il “sospetto” di finalità dilatorie, il quale non trova, nella contestualità temporale, all’interno della regolamentazione dell’istituto, alcuna possibilità di essere contrastato. L’istanza cioè, pur formalmente diretta alla verifica della imparzialità del giudice e a conseguire quindi la garanzia, di rilievo costituzionale, di un giusto processo, finisce, di fatto, per convertirsi in una mera istanza di rinvio o di sospensione, perché questa è la conseguenza, immediata e necessitata, prevista dal diritto
positivo, sicché scatta l’operatività dell’art 304 cod. proc. pen. lett. a), la cui ratio riemerge in tutta la sua attualità, proprio perché il giudice, di fronte ad una simile situazione, non può evitare il pericolo, sempre possibile, di strumentalizzazioni dell’istituto e non ha alcun potere di contemperare -attraverso un’immediata delibazione – le contrapposte esigenze di non sacrificare la libertà personale dell’imputato oltre l’indispensabile e di non consentire comunque che l’esercizio abusivo o distorto di un determinato diritto vada a compromettere le esigenze di tutela della collettività, incidendo negativamente e, a volte, rovinosamente sul decorso dei termini di custodia cautelare: necessitato è, pertanto, il provvedimento di sospensione di tali termini» (così Sez. U, n. 31421 del 26/06/2002, Conti, Rv. 222045 -01).
Dunque, il presupposto della sospensione dei termini di custodia cautelare in correlazione ad una istanza di ricusazione è la ‘ sospensione del processo ‘ che (a) è facoltativa se l’istanza viene proposta ‘durante’ lo svolgimento dello stesso, (b) è obbligatoria se l’istanza viene proposta ‘ immediatamente prima ‘ della decisione.
Se viene disposta la sospensione delle attività processuali è applicabile l’art. 304, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. che prevede la sospensione dei termini di custodia cautelare.
1.2. Tale sospensione può essere disposta ai sensi dell’art. 304, comma 4, cod. proc. pen. anche nel corso dell’udienza preliminare.
Sul punto è stato affermato, con giurisprudenza che si condivide, che la presentazione della dichiarazione di ricusazione del giudice presentata all’esito dell’udienza preliminare (ossia quando l’unica residua attività decisionale è quella dell’indirizzo conclusivo del procedimento, in assenza di ogni ulteriore attività processuale), determina la sospensione dell’attività processuale e, conseguentemente, comporta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, commi primo, lett. a) e 4, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 39859 del 11/07/2005, COGNOME, Rv. 232760 -01; Sez. 5, n. 40086 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 244751 – 01).
Tale giurisprudenza si fonda sulla applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite ‘C onti ‘ a nche all’udienza preliminare . La scelta implica una distinzione tra il caso in cui l’istanza di ricusazione sia proposta prima della costituzione delle parti, durante la fase introduttiva del l’udienza preliminare , ed il caso in cui l’istanza di ricusazione sia proposta immediatamente prima della discussione.
D eve essere rilevato che la fase dell’ udienza preliminare ha uno svolgimento ontologicamente ‘ contratto ‘ rispetto a quella dibattimentale al punto che il suo ‘sviluppo per fasi conseguenziali’ è stato negato dalla giurisprudenza che ha
affermato che «il giudice non è tenuto a decidere anticipatamente, rispetto alla trattazione del merito, le questioni riguardanti l’utilizzabilità degli atti processuali, neppure al fine di consentire all’imputato di valutare l’opportunità di accedere al rito abbreviato nella piena conoscenza delle prove utilizzabili, in quanto nessun obbligo in tal senso è contemplato dalle disposizioni processuali (Sez. 1, n. 27902 del 08/04/2022, Fricano, Rv. 283352 – 01).
Tuttavia, è innegabile la distinzione tra (a) la fase della costituzione delle parti disciplinata dall’art. 420 cod. proc. pen., (b) la fase della discussione disciplinata dall’art. 421 cod. proc. pen.: tale progressione legittima la scelta di ritenere la sospensione dei termini di custodia una conseguenza ‘ obbligatoria ‘ dell’ammissibilità dell’istanza di ricusazione solo quando la stessa sia presentata ‘ immediatamente prima ‘ della discussione.
1.3. Nel caso in esame la richiesta di ricusazione è stata avanzata ed ammessa oltre il termine previsto dall’art. 38, comma 1, cod. proc. pen., ovvero immediatamente prima dello svolgimento della discussione come previsto dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen.
Dagli atti emerge che all’udienza del 16 settembre 2025 il Giudice accertava la regolare costituzione delle parti, accoglieva le richieste preliminari avanzate dai difensori degli imputati diversi dal ricorrente e rinviava all’udienza del 30 settembre solo «per la discussione»; all’udienza del 30 settembre veniva avanzata ed accolta la richiesta di ricusazione avanzata dalla difesa del COGNOME; il Giudice, ritenendo che il suo accoglimento implicasse l’immediata sospensione delle attività processuali ed imponesse un rinvio, disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art. 304, commi 1 lettera a) e 4 cod. proc. pen.
Si versa dunque esattamente nel caso in cui, l’istanza di ricusazione è stata avanzata ‘ immediatamente prima ‘ della discussione dell’udienza preliminare; la stessa, ritenuta ammissibile, ha dunque legittimamente comportato l ‘ obbligatoria sospensione del processo e, di conseguenza, dei termini di custodia cautelare.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi -ai sensi dell’articolo 94, comma 1 -ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1bis del citato articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’ art. 94, comma 1 -ter , disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso, il giorno 4 marzo 2026.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME