Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 40069 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 40069 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso ; udita la relazione svolta dal consi g liere NOME COGNOME ; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procura g enerale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, pronunciata a norma dell’art. 41, comma 1 cod. proc. pen., la Corte di appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l’ist di ricusazione proposta da NOME COGNOME COGNOME confronti di due giudici, compone il collegio del Tribunale di Vibo Valentia che procede nei suoi confronti (nel processo COGNOME) in ordine, tra l’altro, al reato di concorso este associazione di tipo mafioso. Secondo l’imputazione, COGNOMECOGNOME COGNOME qualità di u politico, professionista e faccendiere, avrebbe instaurato con la ‘ndrangheta in seno ad essa, con la RAGIONE_SOCIALE Limbadi, anche mediante relazioni riservate, dirette e personali con il capoclan, NOME – un rapporto sinallagma caratterizzato dalla perdurante e reciproca disponibilità a prestarsi ausilio.
I giudici ricusati avevano in precedenza fatto parte del collegio del medesi Tribunale, che, a definizione di altro processo penale (c.d. processo Nemea), ave pronunciato sentenza con la quale era stata incidentalmente accertata l’esiste della RAGIONE_SOCIALE in discorso e il ruolo verticistico, al suo interno, di NOME COGNOME COGNOME‘ultimo, chiamato a risponderne nel processo odierno, aveva già vittoriosamente esperito la procedura di ricusazione. COGNOME aveva qu intrapreso analoga iniziativa.
La Corte di appello, giudicando a quest’ultimo riguardo, riteneva l’ista tardiva, non documentata e, nel merito, manifestamente infondata.
Avverso tale decisione COGNOMECOGNOME assistito dai suoi difensori di fiducia, r per cassazione, sulla base di quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. Cost., nonché 37, comma 1, lett. b), e 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pe la violazione del principio del contraddittorio, avendo la Corte di appello dichi inammissibile l’istanza di ricusazione all’esito di una valutazione approfondita merito della doglianza, con ciò riconoscendo la non manifesta infondatezza dell ragioni addotte.
La decisione avrebbe potuto essere assunta, pertanto, solo all’esito di udie in camera di consiglio, ritualmente partecipata a norma di legge.
2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. comma 2, 41 e 125 cod. proc. pen., e la contraddittorietà della motivazion quanto all’affermazione della tardività della proposizione dell’istanz ricusazione.
Secondo la prospettazione del ricorrente, il termine per la proposizione istanze di tal genere decorre dalla conoscenza personale ed effettiva provvedimento pregiudicante e, dunque, nel caso di specie, il termine non sarebb
potuto decorrere dal deposito della sentenza emessa nel c.d. processo Nemea (ne quale egli non era imputato), né dalla richiesta di astensione formulata dai memb di quel collegio impegnati nel processo odierno (perché relativa ad altri imputa comunque non comunicatagli), come a torto ritenuto dal giudice a quo. Egli, invece, avrebbe conosciuto la portata pregiudicante della sentenza citata s quando la Corte di appello aveva accolto l’istanza di ricusazione proposta COGNOMECOGNOME con la conseguenza che la posizione di quest’ultimo era stata stralcia dal processo c.d. RAGIONE_SOCIALE.
2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt comma 3, e 41 cod. proc. pen., quanto alla affermazione, contenuta ne provvedimento impugnato, di mancata allegazione dei documenti necessari per la decisione.
Il ricorrente aveva infatti prodotto l’ordinanza della Corte di appello che av accolto l’istanza di ricusazione proposta dal coimputato COGNOME, nonché i capi imputazione relativi ad entrambe le posizioni.
La Corte di appello, a questo punto, avrebbe dovuto eventualmente acquisire d’ufficio la sentenza «Nemea», cioè la decisione pregiudicante, trattandosi documento specificamente indicato dal ricusante.
Comunque, l’ordinanza della Corte di appello, relativa a COGNOME, estenderebbe i suoi effetti al ricusante odierno, esaurendo il novero dei docume necessari per la decisione.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, sul merito della questione violazione degli artt. 34, comma 2, 125 e 178, comma 1, lett. a), cod. proc. p nonché l’apparenza di motivazione.
L’accertamento dell’attuale operatività della consorteria capeggiata da NOME COGNOME, avvenuto nel c.d. processo Nemea, sarebbe elemento di fatto, presupposto del concorso esterno ascritto a Pittella, sicché l’effetto pregiudi della prima decisione sarebbe innegabile.
Il concorso esterno sarebbe inoltre legato proprio alle attività di au direttamente svolte in favore del capoclan, risultando l’effetto pregiudic rafforzato dall’operata ricognizione, COGNOME pregressa sede giudiziaria, di tale u ruolo.
Le cause di incompatibilità del giudice, per precedenti funzioni svolt avrebbero natura oggettiva e sarebbero estensibili a tutti ì coimputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi secondo e terzo, da esaminare in via logicamente pregiudizial sono inammissibili.
1.1. Sul tema della decorrenza del termine di tre giorni per avanzare richiesta di ricusazione, fissato dall’art. 38, comma 2, cod. proc. pen., es due orientamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità: il primo, a cui ade la Corte di appello di Catanzaro, stabilisce che il termine decorre dalla situa di obiettiva pubblicità del fatto che vi dà origine, collegata non alla conoscenza del fatto medesimo ma alla sua conoscibilità secondo le regole d ordinaria diligenza (da ultimo, Sez. 2, n. 5844 del 12/11/2021, dep. 202 Zarcone, Rv. 282627-01); il secondo, invece, afferma che quando la causa di ricusazione addotta attiene ad eventi o atti giudiziari compiuti al di dell’udienza e del processo, il termine decorre dal momento in cui il giudicabile ha acquisito conoscenza personale, effettiva ed integrale (da ultimo, Sez. 2 39415 del 09/09/2019, Tibia, Rv., 277105-01).
Nel caso di specie, anche ad accedere al secondo orientamento, che è quello propugnato dal ricorrente, il motivo di ricorso corrispondente non può aver ingresso in questa sede.
La conoscenza, da parte sua, della avanzata causa di ricusazione non può infatti ricondursi, come invece vorrebbe la difesa, all’accoglimento de dichiarazione di ricusazione proposta da COGNOME. La partecipazione dei magistrati ricusati al precedente collegio del c.d. processo Nemea è divenuta nota ricorrente al momento, logicamente anteriore, della presentazione di quell dichiarazione, che poneva appunto la questione della portante pregiudicante dell precedente decisione COGNOME parte incentrata sulla posizione del capoclan; non era necessità di attendere l’esito di quella procedura.
Né dallo svolgimento del secondo motivo, né dagli atti allegati, è dato tutta comprendere se COGNOME abbia formalizzato quella sua iniziativa nel corso di un’udienza, ovvero al di fuori di questa, mediante deposito in cancelleria de relativa dichiarazione. Non è possibile conoscere con precisione, perciò, quando ricorrente ne sia venuto a conoscenza, né dunque stabilire se la dichiarazione ricusazione sia stata tempestiva rispetto a tale momento, gravando su di lui l’o di puntuale allegazione sul punto, in quanto afferente ad una condizione proponibilità dell’istanza da lui avanzata (in termini, con riferimento alla medes vicenda processuale, Sez. 6, n. 10064 del 2023, Patania).
A tali rilievi consegue la genericità della censura proposta con il seco motivo di ricorso.
1.2. Manifestamente infondata è la censura oggetto del terzo motivo.
Avendo rilevato la mancata allegazione della documentazione a sostegno delle ragioni di ricusazione addotte, la Corte d’appello ha deciso per l’inammissibi dell’istanza senza formalità, conformandosi al disposto dell’art. 41 cod. proc.
(Sez. 1, n. 31028 del 24/09/2020, Aracri Grande, Rv. 279797-01; Sez. 1, n. 7890 del 28/01/2015, Acri, Rv. 262324-01).
Nell’ambito di tale documentazione non può non essere ricompreso, del resto, l’atto giudiziario, la cui adozione è addotta a fattore pregiudicante.
Né si può ritenere, come vorrebbe il ricorrente, che la Corte d’appello doves procedere ex officio ad acquisire le opportune informazioni (così sanando la carenza di allegazione della parte), essendo tale possibilità riservata dall’a comma 3, cod. proc. pen. solo all’ipotesi in cui la Corte, delibata l’ammissi dell’istanza di ricusazione, avesse ritenuto di esaminarla sotto il profilo del (Sez. 6, n. 38300 del 23/09/2008, COGNOME, Rv. 241181-01), circostanza esclus nel caso di specie.
Da quanto illustrato deriva che la Corte di appello, correttamente, applicazione dell’art. 41, comma 1, cod. proc. pen., ha dichiarato de plano l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione, avendo rilevato che essa era proposta senza l’osservanza dei termini e delle forme previste dal codice di ri
Risulta conseguentemente infondato il primo motivo di ricorso.
Il quarto motivo, qui scrutinato per completezza espositiva, risul comunque a sua volta. p c.rbp—sso
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 371 del 1996, ha dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., COGNOME cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputa il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, COGNOME quale la posizione di quello stesso impu ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimit l’incompatibilità, originata dalla suddetta declaratoria di incostituzionalit relativa ragione di ricusazione, sussistono, nei reati a concorso eventuale, c quello a COGNOME contestato, solo in presenza di una espressa valutazione di me di natura incidentale, che abbia investito, COGNOME pronuncia già adottata, la posi del concorrente (tra le molte, Sez. 5, n. 6797 del 16/01/2015, Sarli, Rv. 2627 01).
Nel caso di specie, le statuizioni contenute COGNOME sentenza «Nemea» non pregiudicano il giudizio sull’accusa elevata in questo processo nei confronti ricorrente, come correttamente ritenuto dal provvedimento impugnato. Il riconoscimento dell’esistenza della RAGIONE_SOCIALE COGNOME e del ruolo del capoclan NOME a suo interno non comporta infatti, necessariamente, che ne sia ritenuto stab
fiancheggiatore colui al quale, in diverso processo, tale circostanza sia conte a titolo di concorso esterno nel reato associativo.
4. Il ricorso è conclusivamente respinto.
Le spese restano a carico del ricorrente, a norma dell’art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
Così deciso il 05/06/2023